Sentenza n. 393/2026 - Bari, Sezione 3
per l'ottemperanza - all'ordinanza del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, di cui ai provvedimenti n. cron. 1372/2025 del 13 febbraio 2025, RG n. 1620/2025, e n. cron. 3510/2025 del 16 aprile 2025; RG n. 1620/2025, rep n. 2083/2025 del 17 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte della Questura, di ordinanze urgenti del Tribunale ordinario di Bari dirette a consentire la presentazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere l'esecuzione di provvedimenti urgenti adottati dal Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato cessata la ragione del contendere, poiché gli è stata rilasciata l'attestazione di formalizzazione della presentazione della domanda di protezione internazionale. Il TAR ha comunque ricostruito la vicenda rilevando che, prima della formalizzazione, lo straniero non si era mai presentato presso il competente ufficio di polizia, neppure dopo l'adozione dei provvedimenti favorevoli del giudice ordinario. L'Amministrazione aveva evidenziato che tale mancata presentazione impediva l'avvio del procedimento. Il ricorso di ottemperanza riguardava provvedimenti cautelari urgenti del giudice ordinario adottati ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; la Sezione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è inammissibile rispetto a tali provvedimenti, dovendosi applicare il procedimento esecutivo previsto dall'art. 669-duodecies c.p.c. La domanda di gratuito patrocinio è stata altresì ritenuta manifestamente infondata e non adeguatamente documentata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, poiché nelle more del giudizio era stata formalizzata la domanda di protezione internazionale e quindi era venuta meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta. La Sezione ha inoltre ribadito che il giudizio di ottemperanza amministrativo non è lo strumento esperibile per ottenere l'esecuzione di provvedimenti urgenti emessi dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; per tali provvedimenti opera il meccanismo esecutivo previsto dall'art. 669-duodecies c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni. La domanda di gratuito patrocinio è stata dichiarata definitivamente inammissibile, sia per la manifesta infondatezza dell'impugnativa sia perché non risultavano depositati tutti i documenti necessari alla verifica dei requisiti di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni applicate alla declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni applicate alla definizione del giudizio.
art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 25/2008
La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità e la formalizzazione della domanda, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal decreto e il procedimento non è instaurato.
La manifestazione iniziale di volontà deve essere seguita dalla presentazione personale presso l'ufficio di polizia competente per la verifica dell'identità e la formalizzazione; in mancanza, il procedimento di protezione internazionale non si instaura.
art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale previsione generale coerente con l'obbligo di presentazione personale dello straniero presso l'autorità competente.
art. 700 c.p.c.
Costituisce la base dei provvedimenti urgenti del giudice ordinario la cui esecuzione non può essere richiesta mediante giudizio di ottemperanza amministrativo.
art. 669-duodecies c.p.c.
Individua il procedimento esecutivo applicabile ai provvedimenti cautelari urgenti emessi dal giudice ordinario.
art. 112 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 76, 78, 79, 80 e 81 d.P.R. 115/2002
Prevedono i requisiti e la documentazione necessari per la verifica dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo non è ammissibile per ottenere l'esecuzione di provvedimenti cautelari urgenti emessi dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; a tal fine deve essere utilizzato il procedimento previsto dall'art. 669-duodecies c.p.c.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è giustificata quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione adempie all'attività richiesta e viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia di ottemperanza.
- Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 25/2008, la manifestazione iniziale della volontà di chiedere protezione internazionale non instaura il relativo procedimento se lo straniero non si presenta personalmente presso l'ufficio di polizia competente per la verifica dell'identità e la formalizzazione della domanda.
- La domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere dichiarata inammissibile quando l'impugnativa sia manifestamente infondata e non siano stati depositati tutti i documenti necessari alla verifica dei requisiti previsti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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