Sentenza n. 30/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento reso dalla Commissione Tecnica del fondo indennizzo dei risparmiatori, organo straordinario del Ministero dell’Economia e delle finanze ex art. 1 comma 501 L. 145/2018, appreso a seguito della comunicazione del 02.07.2024, resa da Consap s.p.a., Unità di Business 3-servizi finanziari, servizio fondo indennizzo risparmiatori, con il quale veniva rigettata la domanda di indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori comunicato da Consap il 2 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 27 febbraio 2020 domanda di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori istituito dall’art. 1, comma 493, della legge n. 145/2018, in relazione a obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche s.p.a. e acquistate prima della sua liquidazione coatta amministrativa. La domanda era stata respinta sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell’interessato, della sussistenza di violazioni massive della normativa in materia di intermediazione finanziaria riferibili all’investimento, effettuato nel periodo indicato nel provvedimento. Il ricorrente ha contestato il diniego deducendo, come emerge dalla motivazione della sentenza, violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con riguardo all’accertamento delle violazioni massive e alla ripartizione dell’onere probatorio. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il diniego sarebbe stato comunicato già il 30 giugno 2022; l’eccezione è stata contestata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che la documentazione prodotta dall’amministrazione non consentisse né di riferire univocamente la comunicazione al ricorrente né di provare l’effettiva ricezione, anche perché la comunicazione sarebbe stata trasmessa a un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Nel merito, il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Il diniego è stato annullato perché la Commissione tecnica aveva illegittimamente posto a carico del risparmiatore la dimostrazione delle violazioni massive, senza svolgere il concreto accertamento richiesto dall’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dall’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF. La Commissione avrebbe dovuto verificare le violazioni massive della normativa finanziaria riferibili alla posizione dell’istante, anche considerando periodi temporali diversi dal cosiddetto periodo sospetto, e utilizzare, se necessario, i propri poteri istruttori, tenuto conto dell’asimmetria informativa del risparmiatore rispetto alla banca. Il giudice ha quindi ravvisato violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. È stata fatta salva la possibilità di riesercizio del potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Il Ministero e Consap sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 493, l. 145/2018
Istituisce il Fondo Indennizzo Risparmiatori destinato alla tutela dei risparmiatori danneggiati dal default di determinati istituti di credito.
art. 1, comma 501, l. 145/2018
Attribuisce alla Commissione tecnica il compito di esaminare le domande e verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, comprese le violazioni massive rilevanti.
art. 7, comma 1, d.m. MEF 10 maggio 2019
Rileva nella disciplina dell’istruttoria delle domande e impone alla Commissione tecnica di procedere alla verifica concreta delle violazioni massive, anche mediante l’esercizio dei poteri istruttori disponibili.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, anche sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Massime di principio
- Nell’esame delle domande di indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori, la Commissione tecnica deve verificare in concreto la sussistenza delle violazioni massive della normativa finanziaria riferibili alla posizione del singolo istante; non può limitarsi a richiedere al risparmiatore la prova integrale di tali violazioni.
- In ragione dell’asimmetria informativa tra risparmiatore e intermediario, la Commissione tecnica non può invertire a carico dell’istante l’onere probatorio relativo alle violazioni massive, ma deve utilizzare, ove necessario, i poteri istruttori previsti dalla disciplina del Fondo.
- Il diniego di indennizzo è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non espone un accertamento concreto delle violazioni massive riferibili all’investimento e fonda il rigetto esclusivamente sulla mancata prova fornita dal risparmiatore.
- L’accertamento delle violazioni massive non deve necessariamente essere circoscritto al cosiddetto periodo sospetto, potendo la Commissione considerare anche periodi temporali diversi quando ciò sia necessario per verificare la posizione dell’istante.
- La ricezione di una comunicazione amministrativa non è provata da un mero elenco numerico di invii non univocamente riferibile al destinatario e trasmesso a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, sicché tale documentazione non è sufficiente a dimostrare la decorrenza del termine per impugnare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →