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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00358/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La vicenda riguarda l'affitto di un ramo d'azienda relativo a spazi commerciali in un centro commerciale. L'affittuaria ha cessato di adempiere dal 1 aprile 2017 e ha poi depositato domanda di concordato preventivo con riserva il 13 aprile 2017. Il concedente ha risolto il contratto invocando una clausola risolutiva espressa. La restituzione del ramo d'azienda è avvenuta il 13 novembre 2018, prima della dichiarazione di fallimento dell'affittuaria, intervenuta il 7 gennaio 2019. Il concedente ha quindi chiesto l'insinuazione al passivo in prededuzione sia per l'indennità di occupazione sia per il credito da clausola penale. Il giudice delegato ha ammesso in prededuzione l'indennità di occupazione e al chirografo la penale; il Tribunale di Pisa ha confermato l'ammissione della penale al chirografo, rideterminandone l'importo, e ha escluso la prededuzione per il relativo credito. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che la clausola penale fosse connaturata al credito da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c. e che, essendo gli organi della procedura consapevoli della protratta occupazione, anche la penale dovesse godere della stessa prededuzione riconosciuta all'indennità di occupazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, pur essendo la penale accessoria al credito principale e collegata all'inadempimento del conduttore, nel caso concreto mancava la specifica dimostrazione dei presupposti della prededuzione: la restituzione del ramo d'azienda era avvenuta prima dell'apertura della procedura fallimentare "maggiore" e il ricorso non aveva illustrato in modo specifico il concreto nesso funzionale tra la clausola penale e la procedura concorsuale. La Corte ha richiamato il principio per cui non basta che il credito maturi in pendenza di procedura, occorrendo che la sua genesi sia temporalmente e funzionalmente connessa alla procedura stessa e che l'obbligazione sia prevista dal piano o dalla proposta, nonché che venga allegato e dimostrato il contributo negoziale alla conservazione o incremento dei valori aziendali e il vantaggio per la massa. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione è stata proposta come violazione di legge; la Corte ha escluso che la censura imponesse una revisione dell'accertamento di fatto.

  • art. 111, secondo comma, l. fall.

    La prededuzione richiede un effettivo collegamento funzionale del credito con la procedura concorsuale, non essendo sufficiente un generico nesso con la vicenda contrattuale.

  • art. 1591 c.c.

    La clausola penale collegata alla ritardata restituzione del bene segue il credito principale e svolge funzione coercitiva e di liquidazione forfetaria del danno, ma ciò non basta automaticamente a renderla prededucibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini della prededuzione concorsuale non basta che il credito sia maturato durante una procedura o sia connesso in senso generico alla vicenda negoziale: occorre che la sua genesi sia temporalmente e funzionalmente legata alla procedura e che l'obbligazione sia riconducibile al piano o alla proposta, ove richiesto dalla disciplina applicabile.
  • La clausola penale, pur essendo accessoria al credito principale e pur seguendone le sorti sul piano sostanziale, non acquisisce automaticamente la natura di credito prededucibile: la prededuzione va verificata autonomamente in base al collegamento funzionale con la procedura concorsuale.
  • Chi invoca la prededuzione ha l'onere di allegare in modo specifico gli esatti estremi del contributo negoziale alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e il vantaggio concretamente derivato alla massa dei creditori; non è sufficiente prospettare un generico beneficio della prosecuzione dell'attività.
  • Quando la restituzione del bene o del ramo aziendale sia avvenuta prima dell'apertura della procedura maggiore, l'affermazione di prededuzione per crediti ulteriori rispetto all'indennità di occupazione richiede una dimostrazione particolarmente rigorosa del nesso con la procedura.
  • La mera disparità di trattamento tra un credito ammesso in prededuzione e un altro ammesso al chirografo non è di per sé sufficiente a fondare la prededucibilità del secondo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAgenzia
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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