Sentenza n. 208/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 10/2025 del Giudice di Pace di Lagonegro, divenuta irrevocabile
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza con cui il Giudice di Pace di Lagonegro aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme di denaro, comprese le spese di lite liquidate in favore dei procuratori costituiti nel giudizio originario. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva alla Regione il 28 maggio 2025 ed era successivamente divenuta irrevocabile, ma l’Amministrazione non aveva adempiuto. È stata quindi richiesta la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita né ha fornito prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo della Regione Basilicata di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, mediante il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un funzionario delegato, ponendo a carico della Regione il relativo compenso, determinato in euro 500,00. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il giudice ha precisato che nelle spese di lite rientrano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto rispettato il relativo termine di proposizione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto rispettati i relativi termini.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei suoi confronti.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002
Utilizzato per determinare il compenso del commissario ad acta, liquidato in euro 500,00.
D.M. 10/3/2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’amministrazione destinataria di una sentenza esecutiva e irrevocabile del giudice ordinario è tenuta a conformarsi integralmente al comando giurisdizionale; l’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, spetta al debitore pubblico dimostrare l’avvenuto integrale adempimento, anche anteriormente alla notificazione del ricorso; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l’obbligo di pagamento, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Le spese di lite del giudizio di ottemperanza comprendono, in modo omnicomprensivo, anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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