Sentenza del 01/12/2020 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Ancona
Esenzione pagamento IMU (Art. 2 D.L. 102/2013) per immobili gestiti da IACP. Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ENTE X impugnava l'avviso di accertamento per IMU 2017 sostenendo che gli immobili destinati ad alloggi sociali rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 2, comma 4 (ultimo paragrafo) del D.L. n.102/2013, in quanto equiparati all'abitazione principale. Il Comune contestava tale interpretazione e chiedeva il pagamento dell'imposta relativamente agli immobili di proprietà dell'Ente e concessi in godimento agli assegnatari.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto prevalente il principio della stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali (art.14 Preleggi) e richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'esenzione opera solo se l'ente possessore utilizza direttamente l'immobile e lo destina esclusivamente a finalità non produttive di reddito. Nel caso di concessione in godimento (locazione/assegnazione) agli assegnatari, l'attività è qualificata come economica e il soggetto passivo è l'ente proprietario, dunque l'esenzione non spetta. Anche le sanzioni applicate con l'avviso di accertamento non sono state annullate, per l'assenza di una rilevante incertezza interpretativa. L'ENTE X è condannato alle spese processuali (euro 1.500,00).
Norme richiamate
D.L. n.102/2013, art. 2, comma 4 (ultimo paragrafo)
Non prevede l'esenzione per gli alloggi sociali concessi in godimento: l'agevolazione non è stata estesa agli alloggi sociali; va interpretata restrittivamente.
Art. 14 Preleggi (interpretazione delle norme)
Stabilisce che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate in modo restrittivo, escludendo l'uso dell'analogia o dell'interpretazione estensiva.
D.Lgs. n.504/1992, art. 7, comma 1, lett. i) (richiamato dalla giurisprudenza)
Nella giurisprudenza storica è stato chiarito che l'esenzione ICI/IMU per immobili degli IACP richiede l'utilizzo diretto dell'ente e l'assenza di attività produttive di reddito; non si applica quando gli immobili sono concessi in locazione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. SS.UU. nn. 28160/2008, 7385/2012, 22120/2014, 12313/2017; ord. n. 8964/2020)
Conferma il principio che l'esenzione non opera per utilizzazione indiretta (concessione in locazione) e che l'attività di assegnazione a canone convenzionato può avere natura economica, escludendo il beneficio.
Decisione CE 2005/842/CE (art. 86 par. 2 Trattato CE, richiamata)
Il mancato riconoscimento dell'esenzione per gli alloggi sociali non contrasta con i principi del diritto comunitario relativi agli aiuti di Stato, applicandosi il principio di specialità.
Massime di principio
- Le esenzioni e agevolazioni fiscali si interpretano restrittivamente: non si può estendere il beneficio oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
- Per beneficiare dell'esenzione IMU spettante agli enti pubblici (es. IACP), è necessaria l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la sua esclusiva destinazione a finalità non produttive di reddito.
- Quando l'ente concede in godimento o in locazione gli alloggi a terzi (anche a canone convenzionato/agevolato), l'attività può avere natura economica e l'ente proprietario rimane soggetto passivo dell'IMU: l'esenzione non si applica.
- La semplice rilevanza sociale o pubblica della finalità non basta a trasformare un'operazione economica in un'attività esente; occorre che la fattispecie rientri espressamente nella disciplina di esenzione.
- Le sanzioni fiscali non sono annullabili se non sussiste una reale incertezza interpretativa della norma: orientamenti giurisprudenziali stabili riducono la possibilità di invocare errore scusabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 dic 2020Sentenza del 01/12/2020 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →