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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Ancona

Esenzione pagamento IMU (Art. 2 D.L. 102/2013) per immobili gestiti da IACP. Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ENTE X impugnava l'avviso di accertamento per IMU 2017 sostenendo che gli immobili destinati ad alloggi sociali rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 2, comma 4 (ultimo paragrafo) del D.L. n.102/2013, in quanto equiparati all'abitazione principale. Il Comune contestava tale interpretazione e chiedeva il pagamento dell'imposta relativamente agli immobili di proprietà dell'Ente e concessi in godimento agli assegnatari.

La decisione

La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto prevalente il principio della stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali (art.14 Preleggi) e richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'esenzione opera solo se l'ente possessore utilizza direttamente l'immobile e lo destina esclusivamente a finalità non produttive di reddito. Nel caso di concessione in godimento (locazione/assegnazione) agli assegnatari, l'attività è qualificata come economica e il soggetto passivo è l'ente proprietario, dunque l'esenzione non spetta. Anche le sanzioni applicate con l'avviso di accertamento non sono state annullate, per l'assenza di una rilevante incertezza interpretativa. L'ENTE X è condannato alle spese processuali (euro 1.500,00).

Norme richiamate

  • D.L. n.102/2013, art. 2, comma 4 (ultimo paragrafo)

    Non prevede l'esenzione per gli alloggi sociali concessi in godimento: l'agevolazione non è stata estesa agli alloggi sociali; va interpretata restrittivamente.

  • Art. 14 Preleggi (interpretazione delle norme)

    Stabilisce che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate in modo restrittivo, escludendo l'uso dell'analogia o dell'interpretazione estensiva.

  • D.Lgs. n.504/1992, art. 7, comma 1, lett. i) (richiamato dalla giurisprudenza)

    Nella giurisprudenza storica è stato chiarito che l'esenzione ICI/IMU per immobili degli IACP richiede l'utilizzo diretto dell'ente e l'assenza di attività produttive di reddito; non si applica quando gli immobili sono concessi in locazione.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. SS.UU. nn. 28160/2008, 7385/2012, 22120/2014, 12313/2017; ord. n. 8964/2020)

    Conferma il principio che l'esenzione non opera per utilizzazione indiretta (concessione in locazione) e che l'attività di assegnazione a canone convenzionato può avere natura economica, escludendo il beneficio.

  • Decisione CE 2005/842/CE (art. 86 par. 2 Trattato CE, richiamata)

    Il mancato riconoscimento dell'esenzione per gli alloggi sociali non contrasta con i principi del diritto comunitario relativi agli aiuti di Stato, applicandosi il principio di specialità.

Massime di principio

  • Le esenzioni e agevolazioni fiscali si interpretano restrittivamente: non si può estendere il beneficio oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
  • Per beneficiare dell'esenzione IMU spettante agli enti pubblici (es. IACP), è necessaria l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la sua esclusiva destinazione a finalità non produttive di reddito.
  • Quando l'ente concede in godimento o in locazione gli alloggi a terzi (anche a canone convenzionato/agevolato), l'attività può avere natura economica e l'ente proprietario rimane soggetto passivo dell'IMU: l'esenzione non si applica.
  • La semplice rilevanza sociale o pubblica della finalità non basta a trasformare un'operazione economica in un'attività esente; occorre che la fattispecie rientri espressamente nella disciplina di esenzione.
  • Le sanzioni fiscali non sono annullabili se non sussiste una reale incertezza interpretativa della norma: orientamenti giurisprudenziali stabili riducono la possibilità di invocare errore scusabile.

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