Cassazione Civile, Ordinanza n. 25584/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società aveva convenuto una persona fisica chiedendo l'accertamento della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., quale amministratore di fatto, per danni quantificati in oltre 7,5 milioni di euro; in via subordinata aveva chiesto l'accertamento della responsabilità per inadempimento di un incarico di consulenza. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che le mansioni affidate fossero quelle tipiche di un consulente esterno, soggetto a direttive dell'amministratore di diritto, e non tali da integrare un ruolo gestorio. In cassazione la società ha proposto due motivi, entrambi fondati sull'asserita omessa/insufficiente/contraddittoria valutazione della prova testimoniale: secondo la ricorrente, da una deposizione e da una dichiarazione resa dall'odierno controricorrente si sarebbe dovuto desumere che questi fosse il direttore generale o comunque avesse un ruolo cardine nelle decisioni societarie e nel rapporto con Telecom, con conseguente prova della qualità di amministratore di fatto o, quantomeno, di una confessione circa le decisioni gestorie a lui riferibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i motivi non denunciavano un vizio motivazionale riconducibile ai limiti dell'art. 360 c.p.c. come riformato, ma una personale lettura delle prove; quanto alla pretesa valenza confessorio della dichiarazione, ha rilevato che non era stata dedotta la violazione dell'art. 2730 c.c. e che, in ogni caso, la dichiarazione non integrava confessione ma al più elemento indiziario. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2392 c.c.
richiamato come base della domanda di responsabilità dell'amministratore di fatto per danni alla società
art. 2222 c.c.
richiamato dalla corte di merito per qualificare l'incarico come prestazione d'opera professionale autonoma di consulenza
art. 360 c.p.c.
dopo la riforma, è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera richiesta di rivalutazione delle prove
art. 54 d.l. n. 83/2012
indicato come norma che ha modificato i limiti del sindacato motivazionale in cassazione
L. n. 134/2012
richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83/2012
art. 2730 c.c.
richiamato per affermare che la confessione richiede una dichiarazione esplicita su fatti sfavorevoli e non può consistere in un mero comportamento o in una dichiarazione solo indirettamente ammissiva
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma inseritrice della previsione sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, se non nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- La scelta, tra diverse risultanze probatorie, di quelle ritenute più attendibili e decisive è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento non accolto.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale deducibile in cassazione non coincide con una critica alla sufficienza o alla logicità della motivazione, ma soltanto con ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- La confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una dichiarazione esplicita di verità su fatti sfavorevoli e non può essere desunta da mere affermazioni indirette o da comportamenti con valore solo indiziario.
- L'incarico conferito a un professionista esterno con funzioni tecniche e collaborativa/consultive, pur se rilevante per l'attività d'impresa, non integra di per sé la qualità di amministratore di fatto se resta entro un ambito operativo coerente con la consulenza e subordinato alle direttive dell'organo gestorio di diritto.
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