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Sentenza

Sentenza n. 8781/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 44105 presentata in data 25 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea E PER LA CONDANNA della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120

Giustizia amministrativa202602304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 25 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa generale e speciale, individuato nel termine massimo di 120 giorni derivante dal combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 206/2007, nella denominazione assunta dopo la riorganizzazione ministeriale. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, nel senso che l'amministrazione dispone di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, cui si aggiungono tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento; ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza decisione espressa, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura di procedimento di massa. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere sull'istanza.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione l'obbligo generale di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua nel Ministero competente l'autorità responsabile del procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; sommato al termine di verifica iniziale, determina un termine massimo complessivo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine massimo complessivo è quindi pari a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
  • La costituzione dell'amministrazione con atto di mera forma, in assenza della prova dell'adozione di un provvedimento espresso, non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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