Sentenza n. 4478/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione cautelare a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti delle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217482227003 per un importo di credito pari ad euro 55.028,35; 26031109051652632 per un importo di credito pari ad euro 21.753,55 e 26031218563512186 per un importo di credito pari ad euro 174.659,55, per un totale pari ad euro 251.441,45; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse nelle date 12/13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, mediante qualificazione come non effettuate, delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura relative a crediti da superbonus, nonché il provvedimento direttoriale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo la sospensione cautelare delle comunicazioni ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, ne ha dichiarato gli effetti annullati e le ha considerate non effettuate, impedendo l'emersione e la circolazione di crediti fiscali complessivamente pari a euro 251.441,45. In via preliminare hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, qualificando lo scarto come atto amministrativo preventivo e antifrode, distinto da un accertamento tributario e incidente soltanto sulla modalità di fruizione dell'agevolazione. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza senza indicazione dei dati incoerenti o del concreto profilo di rischio; violazione del contraddittorio procedimentale, per mancata richiesta di chiarimenti o documentazione; difetto di istruttoria, per l'utilizzo di un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, per omessa individuazione della specifica ipotesi di rischio; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione delle comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito, affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Lo scarto della comunicazione ex art. 122-bis, pur non costituendo necessariamente un accertamento definitivo sulla spettanza del credito e pur avendo finalità preventiva antifrode, incide direttamente sulla fruizione di un'agevolazione fiscale disciplinata dagli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020. Esso impedisce infatti l'efficacia dell'opzione, l'emersione del credito nel cassetto fiscale, la sua circolazione e l'utilizzo in compensazione. Nel caso concreto, poiché il condominio aveva ottenuto lo sconto integrale in fattura senza effettuare il pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto precludeva in concreto anche la fruizione ordinaria della detrazione. L'atto è stato quindi ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, interpretata estensivamente secondo la giurisprudenza di legittimità. La contestuale impugnazione del provvedimento generale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate non ha spostato la giurisdizione, poiché gli atti individuali applicativi a contenuto tributario costituivano l'oggetto principale della controversia; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio dinanzi al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del superbonus, quale agevolazione fruibile ordinariamente in dichiarazione dei redditi.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; la comunicazione telematica rende operativa l'opzione, senza costituire la fonte sostanziale del credito.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Prevede il controllo preventivo dei profili di rischio, la sospensione temporanea degli effetti e, in caso di rischi confermati, la qualificazione della comunicazione come non effettuata.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Lo scarto della comunicazione di opzione è stato ricondotto alla categoria degli atti impugnabili come diniego di agevolazione, anche se denominato diversamente e pur incidendo sulle modalità di fruizione del beneficio.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Radica la giurisdizione tributaria in ragione della natura tributaria del rapporto, senza che sia decisiva la qualificazione della posizione soggettiva come diritto o interesse legittimo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito da superbonus appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario, perché l'atto incide sulla fruizione di un'agevolazione fiscale e sul rapporto tributario, anche se adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode e anche se non costituisce un accertamento definitivo sulla spettanza del credito.
- L'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, riguarda le categorie di atti e non soltanto le denominazioni formali: un atto denominato scarto è impugnabile davanti al giudice tributario quando produce effetti sostanzialmente riconducibili al diniego di un'agevolazione fiscale.
- La contestuale impugnazione di un atto generale o regolamentare presupposto e di atti individuali applicativi a contenuto tributario non radica la giurisdizione amministrativa quando l'oggetto principale della controversia resta il rapporto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto ai fini della decisione e, se necessario, disapplicarlo.
- La finalità antifrode e la collocazione preventiva del controllo ex art. 122-bis riguardano la giustificazione e la fase del potere esercitato, ma non mutano la natura tributaria del rapporto nel quale il potere si inserisce.
- Quando lo sconto in fattura è stato integralmente applicato e il beneficiario non ha effettuato il pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto della comunicazione può precludere non solo la modalità alternativa di fruizione, ma in concreto ogni possibilità di godere della detrazione fiscale; tale effetto conferma la natura tributaria della controversia.
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