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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34152/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione di merito della corte d'appello, che aveva confermato la condanna al pagamento degli indennizzi, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente conveniva in giudizio un operatore telefonico chiedendo il pagamento di indennizzi per il ritardo nell'attivazione della linea telefonica presso la sede della propria ditta individuale, per il ritardo nell'attivazione del servizio ADSL fino a 7 mega e per il mancato inserimento negli elenchi telefonici per più annualità. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo applicabili i criteri di liquidazione degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM n. 73/11/Cons, nonché ravvisando la responsabilità dell'operatore per il ritardo nell'allaccio. L'operatore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: sosteneva, anzitutto, che il regolamento AGCOM sugli indennizzi sarebbe applicabile solo alle controversie trattate in sede amministrativa davanti all'Autorità o ai Corecom e non anche al giudizio ordinario; inoltre deduceva che la corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato un presunto recesso dal contratto di utenza contenuto in una missiva dell'8 agosto 2008, valorizzando invece un rapporto contrattuale ancora in corso; infine lamentava l'illegittima applicazione retroattiva della delibera AGCOM n. 73/11/Cons a un contratto sorto nel 2007. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure, il mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, la novità o l'inammissibilità di alcune questioni e, per il terzo motivo, la correttezza dell'applicazione della delibera ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. n. 259/2003

    La norma è letta come disposizione che impone all'Autorità di prevedere procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per la composizione delle controversie tra utenti e operatori, senza limitare in modo esclusivo l'utilizzo dei criteri indennitari alle sole sedi amministrative.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di comprendere, dagli atti indicati nel ricorso, l'oggetto della controversia e la rilevanza della questione dedotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono ritenute generiche o inconferenti rispetto alle rationes della sentenza impugnata.

  • art. 1373 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la recedibilità dal contratto di utenza, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova e comunque priva di interesse pratico.

  • art. 1569 c.c.

    È invocato per affermare il diritto di recesso dal contratto di somministrazione; la Corte non entra nel merito della tesi per difetto di specificità e di interesse.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della missiva del 12 agosto 2008, ma la censura non è scrutinata nel merito per inammissibilità.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È evocato per lamentare una pretesa retroattività della disciplina, ma la Corte osserva che l'applicazione della delibera dipende dal momento di proposizione dell'istanza/procedimento, non dal momento del fatto generatore.

  • art. 5, comma 2, delibera AGCOM n. 73/11/Cons

    "le disposizioni contenute nel regolamento concernente la liquidazione da parte dell'Autorità o dei Corecom degli indennizzi in sede di definizione delle controversie, sono applicate ai procedimenti di definizione per i quali la relativa istanza sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera"

    La delibera si applica ai procedimenti di definizione avviati dopo la sua entrata in vigore; nel caso concreto la domanda giudiziale è stata proposta dopo tale data, sicché l'applicazione è legittima.

  • L. n. 249/1997

    È menzionata nel ricorso come fonte dell'Autorità di settore, ma la Corte non ravvisa nella disciplina richiamata alcun limite esclusivo alla sua applicazione al solo procedimento amministrativo.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito nel testo unico spese di giustizia la previsione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e rivolto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, meramente ripetitive o inconferenti sono inammissibili.
  • Chi deduce in cassazione una questione che implica accertamenti di fatto deve indicare, a pena di inammissibilità, dove e come la questione sia stata già proposta nel giudizio di merito.
  • Una censura che, anche se fondata, non potrebbe produrre alcun effetto pratico sulla decisione impugnata è inammissibile per difetto di interesse.
  • Le delibere regolatorie sugli indennizzi nel settore delle comunicazioni elettroniche possono essere utilizzate come criterio di liquidazione anche nel giudizio ordinario, se la disciplina non ne limiti espressamente l'applicazione alla sola sede amministrativa.
  • La disciplina della delibera AGCOM n. 73/11/Cons si applica ai procedimenti di definizione delle controversie introdotti dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data del fatto generatore della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServizio
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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