Cassazione Penale, Sentenza n. 22533/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) contestazione della valutazione della finalità di spaccio (violazione di norme probatorie e dedotta credibilità della versione difensiva secondo cui la droga era per uso personale); 2) censura per omissione di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; 3) censura per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in presenza di precedenti penali ritenuti non ostativi dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo congruo la ritenuta finalità di spaccio sulla base di molteplici indici (86 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, bilancino di precisione, divisione in bustine, incongruenze nelle dichiarazioni e elementi sulla capacità patrimoniale). Quanto all'art. 131‑bis c.p., la Cassazione ha ritenuto che il rigetto risultasse dalla struttura argomentativa complessiva (quantitativo non minimale e valutazione dell'offesa), perciò l'assenza di un'esplicita trattazione non è censurabile. Sulla sospensione condizionale della pena la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: i precedenti penali e la prognosi negativa sulla recidiva giustificano il rigetto. Conseguenze pratiche: confermata la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena in 10 mesi di reclusione e €1.000 di multa; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
La destinazione della sostanza a fini diversi dall'autoconsumo (finalità di cessione) è elemento costitutivo della fattispecie e deve essere provata dalla pubblica accusa; la valutazione di tale finalità spetta al giudice di merito sulla base delle circostanze oggettive e soggettive
cod. proc. pen. - art. 192
Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole probatorie; la Corte ha ribadito che l'onere di provare la finalità di traffico grava sulla pubblica accusa e che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito
cod. pen. - art. 131‑bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, alla luce del quantitativo e della qualità della sostanza, non sussistessero i presupposti per applicarla e che il rigetto potesse desumersi dalla motivazione complessiva
cod. pen. - art. 164
Disciplina i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha considerato legittimo il richiamo ai precedenti del reo e la prognosi negativa sulla futura astensione da reati, motivazione non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità
cod. pen. - art. 163
Stabilisce i limiti entro i quali può operare la sospensione condizionale (cumulabilità delle pene); citato come parametro normativo richiamato nella valutazione della sospensione
cod. proc. pen. - art. 616
Prevede l'onere a carico dell'autore dell'atto processuale in caso di inammissibilità quando sussistano profili di colpa nella determinazione; applicata per l'assegnazione dei €3.000 alla Cassa delle Ammende
cod. proc. pen. - art. 442
Richiamato nella cornice fattuale con riferimento alla sentenza di primo grado; non oggetto di autonoma interpretazione nella decisione di legittimità
Massime di principio
- La finalità di cessione della droga è elemento costitutivo del reato e grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrarla; tuttavia il giudice di merito valuta tale finalità sulla base della totalità degli indizi (quantitativo, divisione in dosi, bilancino, confezionamento, incongruenze dichiarative, capacità patrimoniale)
- Il superamento del quantitativo 'tabellare' non determina automaticamente la responsabilità per spaccio, ma costituisce un indice rilevante se combinato con altri elementi oggettivi
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica; la mera proposta di una diversa interpretazione delle prove non è sufficiente per ottenere cassazione
- L'omissione di un'esplicita trattazione di una deduzione difensiva (es. applicabilità dell'art. 131‑bis) non è di per sé censurabile se il rigetto può essere dedotto dalla motivazione complessiva della sentenza
- La concessione della sospensione condizionale della pena può essere negata per precedenti penali e per una prognosi negativa sulla recidiva: tale valutazione prognostica è riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se manifesta illogicità
- In caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità del ricorrente nella determinazione del vizio, può essere disposta la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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