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Ordinanza

Ordinanza n. 641/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del Dott. -OMISSIS- dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo, nominata con D.D. del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. -OMISSIS-, e pubblicato nella pagina Risultati del sito internet: https://abilitazione.miur.it// all’esito del quinto quadrimestre della Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, nonché dei giudizi individuali negativi resi dai Commissari sull’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non abilitazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo, unitamente ai giudizi individuali negativi dei commissari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di «non abilitato» espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale all'esito del quinto quadrimestre ASN 2023-2025, chiedendone cautelativamente la sospensione. Ha dedotto un pregiudizio derivante dall'impossibilità di partecipare alle procedure di chiamata per professore associato e dalla perdita di un titolo valutabile nelle selezioni per ricercatore universitario. Ha inoltre richiamato la riforma imminente della disciplina dell'abilitazione, il presunto rallentamento delle nuove tornate ASN e l'esaurimento delle risorse del PNRR.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare in ogni sua forma per insussistenza del periculum in mora. Gli effetti pregiudizievoli prospettati — impossibilità di partecipare a procedure di chiamata o perdita di un titolo valutabile — sono conseguenze fisiologiche e generalizzate dell'esito negativo della procedura e non integrano, in assenza di ulteriori elementi, un danno concreto, attuale e personale. Il ricorrente non ha allegato né documentato una procedura concorsuale già avviata o prossima alla scadenza dalla quale sarebbe stato escluso per effetto del giudizio impugnato, né altri elementi oggettivi idonei a dimostrare un danno attuale e specifico. Le prospettate modifiche normative, il rallentamento delle future tornate ASN e l'esaurimento delle risorse PNRR sono stati ritenuti eventi futuri, aleatori e privi di nesso diretto e immediato con l'atto impugnato. Il TAR ha inoltre osservato che l'eventuale accoglimento cautelare non avrebbe abilitato il ricorrente, ma avrebbe imposto soltanto una nuova valutazione da parte di una diversa commissione, il cui esito sarebbe rimasto affidato alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, senza assicurare quindi un'immediata utilità anticipatoria. Le ragioni d'urgenza, comuni a numerosi ricorsi analoghi, non presentavano profili soggettivi differenziati o situazioni eccezionali tali da giustificare una trattazione anticipata. È stata indicata, per eventuali sopravvenienze specifiche, la possibilità di presentare un'istanza motivata di prelievo ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata e rigettata per insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    non sussiste il periculum in mora nemmeno nella prospettiva della definizione sollecita del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Anche la definizione accelerata del giudizio di merito non è stata ritenuta giustificata, perché non è stato dimostrato un pregiudizio concreto, attuale e specifico.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    la parte potrà presentare istanza motivata di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 2, c.p.a.

    L'istanza di prelievo costituisce lo strumento utilizzabile qualora sopravvengano circostanze nuove, specifiche e idonee a giustificare l'anticipazione della trattazione.

Massime di principio

  • Nella domanda cautelare contro un giudizio negativo di abilitazione scientifica nazionale, la mera impossibilità di partecipare a future procedure di chiamata o di utilizzare il titolo in future selezioni non dimostra, di per sé, un periculum in mora concreto, attuale e personale, trattandosi di conseguenze fisiologiche e generalizzate dell'esito negativo della procedura.
  • Il periculum in mora non può essere fondato su riforme normative imminenti, sul possibile rallentamento di future procedure abilitanti o sull'esaurimento di risorse finanziarie, quando tali circostanze siano future, aleatorie e prive di un nesso diretto e immediato con l'efficacia del provvedimento impugnato.
  • La sospensione cautelare di un giudizio di non abilitazione non offre un'utilità anticipatoria concreta quando il suo eventuale effetto consista soltanto nella rinnovazione della valutazione da parte di una diversa commissione, senza determinare direttamente l'abilitazione dell'interessato e senza predeterminare l'esito della rivalutazione.
  • La comunanza delle ragioni d'urgenza con una pluralità di ricorsi analoghi non giustifica, da sola, una trattazione cautelare anticipata o una deroga alla sequenza ordinaria dei giudizi; occorrono profili soggettivi differenziati o situazioni eccezionali specificamente allegati e documentati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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