Sentenza del 29/05/2017 n. 1924 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento redditi associazione non riconosciuta - Responsabilità legale rappresentante - Giurisdizione tributaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.N. ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione e, in solido, ai suoi rappresentanti maggiori ricavi per circa 4.342.000 euro. Ha sostenuto che la Commissione tributaria non avesse giurisdizione sulla responsabilità personale derivante dalla gestione dell'associazione, che la mera carica di legale rappresentante non fosse sufficiente a fondare la responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c., che alcune operazioni fossero estranee al periodo della sua carica e che l'IVA fosse stata quantificata erroneamente. Ha inoltre chiesto, in subordine, la riduzione dell'IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la giurisdizione tributaria anche sull'accertamento incidentale dei fatti rilevanti ai fini dell'art. 38 c.c., poiché tale verifica era funzionale alla decisione sulla pretesa fiscale. Ha ritenuto provato, sulla base di molteplici elementi documentali e dichiarazioni di terzi convergenti, che F.N. avesse compiuto specifici atti gestionali in nome e per conto dell'associazione. L'interessato non ha fornito la prova di non avere interferito nella gestione né ha contestato adeguatamente gli elementi valorizzati dall'Ufficio. Il motivo relativo all'IVA è stato ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato, perché non è stata dimostrata l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti. F.N. è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta non deriva automaticamente dalla sola titolarità formale della carica, ma dall'effettivo compimento di atti gestionali in nome e per conto dell'associazione. Il rappresentante può superare la presunzione dimostrando di non avere interferito nella gestione.
Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
Norma sulla giurisdizione tributaria.
La giurisdizione tributaria comprende anche gli accertamenti incidentali sui fatti e sui rapporti necessari per decidere una controversia fiscale, quando tali accertamenti siano funzionali alla determinazione dell'obbligazione tributaria.
Art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992
Divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario.
Il divieto riguarda la prova testimoniale orale assunta formalmente nel processo, ma non impedisce di utilizzare le dichiarazioni rese da terzi durante la fase amministrativa. Tali dichiarazioni hanno valore indiziario e possono fondare presunzioni se gravi, precise e concordanti.
Art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Principio di non contestazione.
I fatti e i rilievi dell'accertamento non specificamente contestati possono considerarsi non controversi e contribuire alla definitività della pretesa.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Dichiarazioni di terzi e altri elementi indiziari possono assumere efficacia presuntiva quando siano convergenti e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 19486/2009
È legittimo individuare la responsabilità del rappresentante di un'associazione non riconosciuta sulla base dell'effettivo compimento di atti gestionali in nome e per conto dell'ente.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 20485/2013
Il destinatario dell'accertamento può dimostrare di non avere interferito con gli atti di gestione dell'associazione; in mancanza di tale prova, la responsabilità può essere riconosciuta sulla base degli elementi raccolti dall'Amministrazione.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 5746/2010
Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria nella fase procedimentale sono utilizzabili nel giudizio tributario come elementi indiziari, anche se non rese in forma di testimonianza processuale.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità fiscale personale del legale rappresentante richiede la prova di un'effettiva attività gestionale svolta in nome e per conto dell'associazione; la sola carica formale, isolatamente considerata, non è sufficiente.
- La prova dell'effettiva gestione può risultare da una pluralità di documenti, operazioni finanziarie, atti negoziali e dichiarazioni di terzi convergenti. Le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione possono essere utilizzate come indizi, anche se non costituiscono testimonianze formali.
- Chi contesta la propria responsabilità deve fornire una prova concreta della mancata interferenza nella gestione e indicare puntualmente quali operazioni siano estranee alla propria attività o al periodo della carica.
- La Commissione tributaria può esaminare incidenter tantum i fatti relativi alla responsabilità del rappresentante quando tale verifica sia necessaria per decidere sull'accertamento fiscale; non è automaticamente necessario rivolgersi al giudice civile.
- Le contestazioni devono essere specifiche e tempestive: i rilievi dell'accertamento non adeguatamente contestati possono essere considerati non controversi.
- La deduzione di costi e la richiesta di riduzione dell'IVA richiedono la prova sia dell'effettiva esistenza delle componenti negative sia della loro inerenza all'attività; l'onere ricade sul contribuente.
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