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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21348/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestavano principalmente la valutazione probatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico (presunta incoerenza, ritardi nelle imputazioni, possibile circolarità delle fonti e insufficienza dei riscontri), la sussistenza e l'interpretazione delle aggravanti (premeditazione e aggravante 'mafiosa' ai sensi dell'art. 416-bis), il diniego delle attenuanti generiche, la rilevanza dei contatti e delle intercettazioni come elementi individualizzanti e, specificamente per Condipodero, la prescrizione dei reati relativi al porto e alla detenzione dell'arma; per Di Salvo si deduceva anche l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi: per Salvatore Di Salvo il ricorso è stato integralmente rigettato e la condanna confermata; per Basilio Condipodero il ricorso è stato rigettato nel resto, ma la sentenza è stata annullata senza rinvio con riferimento ai reati di detenzione e porto di arma clandestina (capo B) perché estinti per prescrizione, e annullata con rinvio limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, demandando alla Corte d'Assise d'Appello di Salerno la rivalutazione delle attenuanti e la rideterminazione della pena tenendo conto dell'annullamento per prescrizione. In sostanza: la condanna per omicidio e le aggravanti principali sono state confermate per entrambi; Condipodero ottiene la cancellazione per prescrizione dei reati connessi alle armi e la riapertura della valutazione sulle attenuanti generiche. Entrambi i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; Di Salvo è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7 legge 203/1991

    utilizzata come aggravante collegata al contesto associativo e alla gravità del delitto, rilevando per l'aumento della pena in presenza delle condizioni di cui all'art. 416-bis

  • art. 416-bis c.p.

    rilevata dalla Corte come circostanza che qualifica la finalità dell'omicidio (agevolazione dell'attività mafiosa); l'aggravante può estendersi al concorrente consapevole della finalità associativa

  • art. 16-quater d.l. 15/1/1991 n.8 (collaboratori di giustizia)

    la Corte conferma l'orientamento secondo cui le dichiarazioni rese oltre il termine dei 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare risultano utilizzabili nelle fasi delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato; l'inutilizzabilità prevista vale esclusivamente per il dibattimento

  • artt. 192 c.p.p. commi 3 e 4

    richiamati per la valutazione dell'attendibilità del collaboratore: le dichiarazioni confessorie acquisite tramite collaboratori vanno vagliate nella loro spontaneità e sincerità e possono dispiegare efficacia probatoria se riscontrate

  • art. 59 comma 2 c.p.

    applicato per estendere l'aggravante della premeditazione al concorrente che abbia acquisito consapevolezza della premeditazione altrui prima del proprio apporto

  • legge 5/12/2005 n.251

    richiamata nella parte relativa alla prescrizione: per fatti commessi nel 1999 la Corte ha applicato la normativa previgente alla riforma per il calcolo dei termini di prescrizione, con conseguente estinzione dei reati relativi alle armi

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese oltre i 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborazione possono essere utilizzate nelle fasi delle indagini, nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato; l'inutilizzabilità riguarda il dibattimento.
  • Le confidenze rese dall'imputato a un collaboratore, se la credibilità del collaboratore è positivamente valutata (spontaneità, coerenza, riscontri esterni), possono avere valore confessorio e dispiegare piena efficacia probatoria.
  • Non è automaticamente esclusa la prova basata su dichiarazioni de relato quando le informazioni provengono da soggetti 'intranei' all'associazione e costituiscono conoscenze comuni all'ambito associativo: il giudice deve valutare la natura e l'autonomia della fonte e l'esistenza di riscontri esterni.
  • L'aggravante della premeditazione può essere estesa ai concorrenti che, pur non avendo deciso originariamente il piano criminoso, ne abbiano acquisito consapevolezza prima del loro apporto; è richiesta un'apprezzabile distanza temporale e la persistenza della volontà criminosa.
  • La qualificazione del reato come commesso con finalità 'mafiosa' richiede che il concorrente fosse consapevole che l'azione agevolava l'attività dell'associazione: vicinanza o contatti con esponenti dell'associazione e riscontri probatori possono sufficiente a dimostrarlo.
  • In Cassazione non si procede a un nuovo vaglio di merito delle evidenze: le censure sulla valutazione della prova possono essere accolte solo se sussiste illogicità manifesta e decisiva della motivazione di merito.
  • La prescrizione va calcolata secondo la normativa applicabile al tempo del fatto; l'assenza di atti interruttivi anteriori alle scadenze rileva per l'estinzione del reato e deve essere attentamente verificata.

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