Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio tributario in sede di ottemperanza, relativo alla tassazione degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato del presidente del consiglio di amministrazione di una società. La commissione tributaria regionale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione finanziaria applicando il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 30.000. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, deducendo l'assoluta carenza di motivazione sui criteri di liquidazione delle spese; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 15-quinquies d.lgs. 546/1992 e del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, lamentando che la liquidazione era stata effettuata in modo sproporzionato e senza specifica giustificazione, in difformità dai parametri forensi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, rilevando che la liquidazione delle spese era stata effettuata in misura molto superiore ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di valore della causa, senza alcuna motivazione specifica a sostegno dello scostamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della liquidazione delle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La violazione del requisito motivazionale sulla liquidazione delle spese può integrare nullità della sentenza; la violazione dei criteri legali di liquidazione può integrare error in iudicando.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea anche quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese.
art. 15-quinquies d.lgs. 546/1992
La liquidazione delle spese nel processo tributario deve avvenire nel rispetto dei criteri normativi e dei parametri applicabili.
d.m. 55/2014
I parametri tariffari costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione professionale; lo scostamento richiede specifica motivazione.
d.m. 37/2018
Modifica i parametri di liquidazione richiamati per la determinazione delle spese.
art. 2233, comma 2, c.c.
Lo scostamento dai parametri non può comunque portare a liquidazioni simboliche o comunque non consone al decoro della professione.
art. 24 l. 794/1942
È richiamato come regime previgente, nel quale vigeva l'inderogabilità dei minimi tariffari, superata dal sistema dei parametri.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, dopo l'introduzione del d.m. 55/2014 i parametri forensi non sono più minimi inderogabili, ma costituiscono il valore economico standard della prestazione professionale e un criterio di orientamento per il giudice.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi e anche oltre i limiti di aumento o diminuzione previsti dai parametri, ma deve fornire una motivazione specifica e apprezzabile che giustifichi lo scostamento.
- La liquidazione delle spese che si ponga sensibilmente al di sopra dei parametri medi senza adeguata motivazione è censurabile in cassazione per violazione di legge e/o per nullità della sentenza per motivazione apparente.
- Anche nel processo tributario la regolamentazione delle spese deve essere sorretta da motivazione, specie quando il giudice applichi la soccombenza virtuale e liquidi importi significativamente superiori agli ordinari parametri tabellari.
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