Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1593/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente Direzione Specialistica PGT e SUE – Municipi 1 e 4 del Comune di Milano, prot. 09/08/2022.0430502, conosciuto il 24 agosto 2022, con il quale è stata ritenuta infondata una segnalazione dei ricorrenti - diretta alla attivazione di un procedimento sanzionatorio ex art. 27 D.P.R. 380/2001 - in ordine alle opere edilizie eseguite senza titolo sulla copertura dell'edificio di via Melegari n. 1

Giustizia amministrativa202202940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale che ha ritenuto infondata la segnalazione volta ad attivare i poteri sanzionatori edilizi per opere eseguite sulla copertura di un edificio confinante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di immobili nello stabile di via Melegari n. 2, hanno impugnato la nota con cui il Comune di Milano ha escluso la natura abusiva delle opere realizzate sulla copertura dell’edificio di via Melegari n. 1. Le opere consistevano nel prolungamento del vano ascensore, nella modifica e sopraelevazione del vano scala e nella realizzazione o sostituzione di un locale caldaia. I ricorrenti sostenevano che tali interventi costituissero una nuova costruzione, o comunque opere non assentibili mediante SCIA, e che il titolo edilizio utilizzato fosse inidoneo. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto assoluto di motivazione, assumendo che il Comune si fosse limitato ad affermare l’inquadramento degli interventi nella manutenzione straordinaria senza esaminare i rilievi contenuti nell’esposto. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria, perplessità, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta, contestando che il Comune avesse ritenuto sovrapponibili il precedente esposto del 2020, diretto a sollecitare i poteri di tutela del terzo rispetto alla SCIA, e quello del 2022, volto all’attivazione dei poteri sanzionatori edilizi. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) ed e) d.P.R. 380/2001, dell’art. 91 del Regolamento edilizio comunale e dell’art. 4.7 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, sostenendo che i nuovi vani non fossero qualificabili come manutenzione straordinaria né come volumi tecnici e richiedessero un permesso di costruire o una SCIA alternativa ex art. 23 d.P.R. 380/2001. In memoria successiva hanno inoltre chiesto la dichiarazione incidentale di illegittimità o inefficacia della nota comunale del 12 giugno 2018, domanda ritenuta nuova.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendo che la questione centrale fosse la qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, assentibili mediante SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha richiamato l’art. 3, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 380/2001 e ha ritenuto che il nuovo vano scala fosse strumentale al prolungamento e alla sostituzione dell’impianto di ascensore, mentre il nuovo locale caldaia fosse riconducibile alla nozione di volume tecnico, essendo destinato a ospitare un impianto tecnologico necessario e funzionale all’edificio. Le opere sono state quindi correttamente qualificate come interventi di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo, non risultando dimostrata un’alterazione della volumetria complessiva incompatibile con tale qualificazione. Quanto al volume tecnico, il TAR ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito elementi tecnici idonei a dimostrare né la non necessità o non funzionalità del vano caldaia né la sproporzione delle sue dimensioni rispetto all’impianto. Ha inoltre precisato che l’art. 91 del Regolamento edilizio di Milano non stabilisce misure massime predeterminate per i volumi tecnici, la cui proporzionalità deve essere valutata concretamente in rapporto alle dimensioni complessive dell’edificio. Il provvedimento comunale, sebbene sintetico, è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni normative e comunque sorretto da una motivazione plurima, idonea a fondarne autonomamente la legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato privo di interesse, poiché la legittimità della qualificazione edilizia degli interventi era già sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato; il TAR ha comunque osservato che anche l’esposto del 2022 contestava sostanzialmente l’assentibilità delle opere mediante SCIA, più che la loro difformità rispetto al titolo. L’eccezione di tardività formulata dalla controinteressata è stata lasciata impregiudicata, in quanto il ricorso era infondato nel merito. La domanda introdotta per la prima volta in memoria, relativa alla nota del 12 giugno 2018, è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non notificata alle controparti. Le richieste istruttorie sono state ritenute esplorative e non utili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 380/2001

    "interventi di manutenzione straordinaria"; "interventi di restauro e di risanamento conservativo"

    La manutenzione straordinaria comprende opere necessarie al rinnovo o alla sostituzione di parti anche strutturali e alla realizzazione o integrazione di servizi tecnologici, purché non sia alterata la volumetria complessiva; il risanamento conservativo comprende opere dirette a conservare e rendere funzionale l’organismo edilizio mediante interventi rispettosi dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi qualificati come manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo possono essere assentiti mediante SCIA, secondo quanto ritenuto dal Collegio.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dei poteri sanzionatori edilizi che i ricorrenti chiedevano al Comune di attivare; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti, poiché le opere erano assistite da titolo edilizio ritenuto adeguato.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    È stato richiamato con riferimento al precedente esposto volto a sollecitare l’esercizio dei poteri di tutela del terzo rispetto alla SCIA, distinto, secondo i ricorrenti, dalla successiva richiesta di esercizio dei poteri sanzionatori.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione della nota comunale, anche in ragione del richiamo alle pertinenti disposizioni normative e della natura plurimotivata dell’atto.

  • art. 91 del Regolamento edilizio del Comune di Milano

    "I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare o della scala di accesso alla copertura"

    La qualificazione di un manufatto come volume tecnico dipende dalla sua necessità e funzionalità rispetto agli impianti dell’edificio e dalla proporzionalità concreta delle sue dimensioni; la disposizione non fissa misure massime astratte.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria non può introdurre domande nuove non comprese nell’originario thema decidendum e non ritualmente notificate alle controparti.

Massime di principio

  • Un’opera edilizia destinata al prolungamento o all’adeguamento di un impianto di ascensore e del relativo vano scala può rientrare nella manutenzione straordinaria quando sia strumentale all’integrazione o al rinnovo di un servizio tecnologico dell’edificio e non determini un’alterazione della volumetria complessiva incompatibile con tale categoria.
  • Un locale destinato a ospitare una caldaia può essere qualificato come volume tecnico quando sia strettamente necessario e funzionale all’impianto, non presenti una propria autonomia funzionale e abbia dimensioni proporzionate all’apparecchiatura; la proporzionalità deve essere valutata in concreto, in rapporto alle dimensioni dell’edificio, senza applicare limiti dimensionali astratti non previsti dalla disciplina.
  • La contestazione della qualificazione edilizia di un intervento deve essere supportata da elementi tecnici specifici idonei a dimostrare l’alterazione della volumetria, la non necessità del manufatto o la sproporzione delle sue dimensioni; censure astratte e generiche non sono sufficienti.
  • Un provvedimento amministrativo può essere sorretto da motivazione plurima: la legittimità autonoma di una delle ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a conservarne l’efficacia, rendendo priva di interesse la contestazione delle ulteriori motivazioni.
  • Nel giudizio amministrativo è inammissibile la domanda nuova formulata per la prima volta in memoria, quando non sia stata introdotta mediante un atto ritualmente notificato alle controparti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.