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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31941/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 13/03/2024 che aveva dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio per insufficiente descrizione dell'imputazione. L'imputazione iniziale riguardava il reato di turbata libertà degli incanti, poi specificata dal pubblico ministero in udienza preliminare come condotta intenzionale finalizzata ad agevolare un candidato, con richiamo all'art. 1 L. n. 240/2010 e con l'aggiunta, in via alternativa, del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza come abnorme, sostenendo che l'elemento intenzionale era già implicito nella fattispecie storica e che l'integrazione dell'abuso d'ufficio non configurava un fatto nuovo ma solo una diversa qualificazione giuridica; ha inoltre sostenuto che la nullità avrebbe determinato una indebita regressione e stasi del procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto che il potere del giudice di dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio per insufficiente descrizione del fatto è previsto dall'art. 429, comma 2, c.p.p., e che l'ordinanza del Tribunale, anche se discutibile sul piano della correttezza, non è abnorme. La Corte ha precisato che la nullità rilevata attiene all'incertezza della qualificazione giuridica della condotta e non al fatto storico; l'aggiunta della contestazione per abuso d'ufficio non integra un "fatto nuovo" ma determina un problema di indeterminatezza nella qualificazione giuridica che il pubblico ministero può correggere, senza causare stasi o impossibilità di proseguire il procedimento. Conseguenza pratica: l'annullamento del decreto non determina una regressione irreparabile, il PM può precisare l'imputazione e il processo potrà proseguire.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    art. 429, comma 2, c.p.p.

    Attribuisce al giudice il potere di dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio quando la descrizione del fatto è insufficiente; la Corte conferma che l'esercizio di tale potere non è abnorme se rientra nei casi previsti dalla norma

  • codice di procedura penale

    art. 417 lett. b) e art. 429 lett. c) c.p.p.

    Le norme richiedono certezze e precisione nella descrizione dell'imputazione; la Corte ha richiamato questi requisiti per giustificare la declaratoria di nullità fondata sull'indeterminatezza della qualificazione giuridica

  • legge ordinamentale universitaria

    Citata come la norma il cui violazione è stata indicata dal PM quale elemento della qualificazione giuridica della condotta; la Corte osserva che l'indicazione di tale norma modifica la qualificazione giuridica ma non il fatto storico

  • codice penale

    Richiamato nella fase iniziale come riferimento per la turbata libertà degli incanti; la Corte sottolinea che la contestazione alternativa tra diversi reati riguarda la qualificazione e non necessariamente un nuovo fatto storico

  • codice penale

    Abuso d'ufficio: indicato dal PM come ipotesi delittuosa alternativa; la Corte conclude che la sua contestazione non integra automaticamente un fatto nuovo, salvo che emerga un effettivo nuovo fatto storico

Massime di principio

  • Il giudice può dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio se la descrizione dell'imputazione è insufficiente ai sensi dell'art. 429 c.p.p.; tale declaratoria, se fondata su indeterminatezza della qualificazione giuridica, non è di per sé abnorme
  • La presenza di alternative o di una modificazione nella qualificazione giuridica (es. aggiunta dell'abuso d'ufficio) non significa automaticamente che sia stato introdotto un "fatto nuovo": per configurare un fatto nuovo occorre che la descrizione del fatto storico cambi sostanzialmente
  • La mera inesattezza o errata valutazione del giudice sull'adeguatezza della descrizione non equivale ad abnormità dell'atto processuale; l'abnormità richiede che l'atto sia al di fuori dei poteri legali o determini una stasi effettiva del processo
  • Se la nullità riguarda solo la qualificazione giuridica, il pubblico ministero può precisare l'imputazione e il procedimento può proseguire senza regressione irreparabile
  • Per evitare censure, il pubblico ministero dovrebbe descrivere con chiarezza il fatto storico e scegliere o precisare le ipotesi di reato, riducendo l'indeterminatezza sulla qualificazione giuridica

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