Corte di giustizia, Sentenza C-404/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2022. — WP contro Istituto nazionale della previdenza sociale e Repubblica italiana. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Asti. — Rinvio pregiudiziale – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Condizioni di impiego della BCE – Articolo 8 dell’allegato III bis – Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE. — Causa C-404/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che i dipendenti della BCE non beneficiano di un diritto soggettivo automatico, fondato sul diritto dell’Unione, al trasferimento dei diritti pensionistici maturati in un regime nazionale al regime pensionistico della BCE. Tale trasferimento richiede, allo stato attuale, un accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato. Resta però fermo l’obbligo di leale cooperazione: lo Stato membro deve negoziare attivamente e in buona fede se la BCE propone un accordo. In mancanza di accordo, il giudice nazionale non può disporre il trasferimento, ma deve utilizzare gli strumenti processuali interni per assicurare il rispetto dell’obbligo di cooperazione.
Trasferimento alla BCE dei diritti pensionistici maturati in un regime nazionale: assenza di diritto soggettivo automatico e obbligo di leale cooperazione dello Stato membro a negoziare un accordo con la BCE.
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE, imponga a uno Stato membro di consentire a un dipendente della BCE il trasferimento alla BCE dei diritti pensionistici maturati nel regime nazionale anche in assenza di una norma interna di attuazione o di un accordo con la BCE; e se, in mancanza di tali basi, il giudice nazionale possa comunque ordinare tale trasferimento.
Principio di diritto
In assenza di un accordo concluso tra la BCE e lo Stato membro interessato, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE non impongono allo Stato membro di consentire a un dipendente della BCE il trasferimento alla BCE dei diritti pensionistici maturati nel regime nazionale, né autorizzano il giudice nazionale a ordinarlo. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE impone allo Stato membro, se la BCE propone la conclusione di un accordo in materia, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati; se l’inerzia nazionale rende impossibile il trasferimento, il giudice deve adottare le misure procedurali interne idonee a garantire il rispetto di tale obbligo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 45 e 48 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 36, paragrafo 1, del protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE
- Articolo 14 e articolo 22 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 1 e 1 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 1, 39, paragrafo 2, e 109, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione
- Articolo 9, lettera c), e articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CE) n. 118/97
- Regolamento (CE) n. 883/2004
Trasferimento dei diritti pensionistici al regime della BCE
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale ordinario di Asti, riguarda la possibilità per un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico dell’istituzione i diritti a pensione maturati in un regime previdenziale nazionale italiano. La controversia nasce dal diniego dell’INPS di procedere al trasferimento in assenza di una norma interna o di un accordo bilaterale tra BCE e Repubblica italiana.
Fatti e procedimento principale
WP, in servizio presso la BCE dal 1° marzo 2012, aveva maturato in precedenza contributi presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS. Ha chiesto all’INPS il trasferimento al regime pensionistico della BCE dell’equivalente attuariale della propria posizione assicurativa, in subordine del capitale attualizzato dei contributi versati. L’INPS ha respinto la domanda, ritenendo necessario un atto legislativo specifico o un accordo tra BCE e Italia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se il diritto dell’Unione osti a una normativa o prassi nazionale che impedisca a un dipendente della BCE di trasferire al regime della BCE i diritti pensionistici maturati nel regime nazionale;
- se, inoltre, tale trasferimento debba essere reso possibile anche in assenza di una disposizione nazionale di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro e la BCE.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato, tra le altre, le seguenti fonti:
- articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- articoli 45 e 48 TFUE, relativi alla libera circolazione dei lavoratori e al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;
- articolo 36, paragrafo 1, del protocollo n. 4 sul SEBC e sulla BCE;
- articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione;
- articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE;
- gli articoli 1, 1 bis, 39 e 109 del sistema statutario applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ricordato che gli articoli 45 e 48 TFUE, così come i regolamenti di coordinamento della sicurezza sociale, non prevedono un obbligo degli Stati membri di consentire il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti pensionistici già maturati verso il regime pensionistico di un’organizzazione internazionale o di un’istituzione dell’Unione. Il sistema del TFUE è costruito sul cumulo dei periodi assicurativi, non sul trasferimento del capitale.
La Corte ha poi escluso che lo Statuto dei funzionari dell’Unione possa fondare un diritto del personale della BCE, poiché tale Statuto non si applica ai dipendenti della BCE, che sono assunti dalla BCE stessa e non dall’Unione. Né l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE può imporre direttamente agli Stati membri di concludere un accordo o di autorizzare il trasferimento: tale disposizione disciplina il potere della BCE di concludere accordi, ma non crea da sola obblighi a carico degli Stati membri.
Ruolo del principio di leale cooperazione
Pur negando l’esistenza di un diritto soggettivo automatico al trasferimento, la Corte ha ritenuto che il principio di leale cooperazione ex articolo 4, paragrafo 3, TUE imponga allo Stato membro di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati quando la BCE gli propone un accordo per consentire il trasferimento dei diritti pensionistici. La Corte ha valorizzato l’esigenza di non ostacolare il buon funzionamento della BCE e di evitare trattamenti meno favorevoli per il personale proveniente da Stati membri che non abbiano ancora concluso l’accordo.
La Corte ha però precisato che tale principio non obbliga lo Stato membro ad accettare integralmente il testo proposto dalla BCE: esso deve tuttavia cooperare seriamente per superare gli ostacoli e individuare un metodo idoneo di calcolo dell’importo da trasferire.
Ragionamento sulla seconda questione
Quanto al potere del giudice nazionale, la Corte ha affermato che, in assenza di una norma interna o di un accordo tra BCE e Stato membro, il giudice non può ordinare direttamente il trasferimento dei diritti pensionistici al regime della BCE. Questo perché il diritto al trasferimento, previsto dallo Statuto per i funzionari dell’Unione, non è applicabile al personale BCE e perché, nel caso specifico, il trasferimento presuppone un accordo ad hoc.
Tuttavia, se l’inerzia o l’indifferenza delle autorità nazionali impedisce il rispetto dell’obbligo di leale cooperazione, il giudice deve adottare, nel rispetto dei principi di equivalenza ed ეფექტività, tutte le misure procedurali previste dal diritto nazionale per garantire che l’autorità competente partecipi effettivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE.
Decisione/dispositivo
La Corte ha quindi risposto che:
- il diritto dell’Unione non ostacola una normativa o prassi nazionale che escluda il trasferimento in assenza di accordo BCE-Stato membro;
- lo Stato membro è però tenuto, per il principio di leale cooperazione, a negoziare attivamente e in buona fede se la BCE propone l’accordo;
- il giudice nazionale non può ordinare il trasferimento in mancanza dell’accordo, ma può e deve adottare le misure processuali interne necessarie a rendere effettivo l’obbligo di cooperazione.
Implicazioni pratiche
La sentenza è rilevante per i professionisti che assistono personale di istituzioni UE o enti assimilati: il trasferimento dei diritti pensionistici da un regime nazionale alla BCE non è automaticamente esigibile, ma dipende dalla cornice convenzionale tra BCE e Stato membro. Sul piano contenzioso, l’azione giudiziaria può servire a ottenere la tutela dell’obbligo di cooperazione, non un ordine diretto di trasferimento in assenza del necessario accordo.
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