Corte di giustizia, Sentenza C-115/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2022. — Oriol Junqueras i Vies contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Membri del Parlamento europeo – Perdita del requisito di eleggibilità a seguito di una condanna penale – Annuncio della vacanza del seggio di un deputato europeo – Domanda di adottare d’urgenza un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Ricorso di annullamento – Irricevibilità. — Causa C-115/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Oriol Junqueras i Vies contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento. Conferma che la presa d’atto parlamentare della vacanza del seggio, derivante da decadenza del mandato prevista dal diritto spagnolo, non è un atto impugnabile. Conferma inoltre che il silenzio del Presidente del Parlamento sulla richiesta di iniziativa urgente per confermare l’immunità non è sufficiente, nel caso concreto, a individuare una decisione impugnabile.
Impugnazione contro l’ordinanza che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento relativo alla presa d’atto della vacanza del seggio di un deputato europeo e al presunto mancato intervento urgente del Presidente del Parlamento in materia di immunità.
La questione giuridica
Se la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo del 13 gennaio 2020, con cui l’istituzione ha preso atto della vacanza del seggio del ricorrente, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se il presunto rigetto della domanda del 20 dicembre 2019 di adozione di un’iniziativa urgente per confermare l’immunità costituisca un atto impugnabile; se il Tribunale abbia errato nel qualificare la situazione del ricorrente come decadenza del mandato ex articolo 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale e nel negare ogni margine discrezionale al Parlamento; e se il silenzio del Presidente del Parlamento possa integrare una decisione implicita di rigetto.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, quando la vacanza del seggio di un deputato europeo deriva da una decadenza del mandato espressamente prevista dal diritto nazionale, il Parlamento europeo non dispone di alcun potere discrezionale: esso si limita a prendere atto della cessazione del mandato, che produce effetti sulla sola base del diritto nazionale. Di conseguenza, la dichiarazione del 13 gennaio 2020 aveva natura meramente informativa e non costituiva un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE. Parimenti, la mancata adozione di un’iniziativa urgente del Presidente del Parlamento ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno non integra, in assenza di una decisione espressa o implicita dimostrata, un atto lesivo impugnabile; l’impugnazione è quindi respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, articolo 9
- Atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, articoli 6, paragrafo 2, 7, 8, 12 e 13
- Regolamento interno del Parlamento europeo, articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Vacanza del seggio di un deputato europeo e presunta tutela dell’immunità
La pronuncia decide un’impugnazione proposta da Oriol Junqueras i Vies avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento contro la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo del 13 gennaio 2020 e contro il presunto rigetto di una domanda di intervento urgente in materia di immunità. La controversia si colloca nel contesto del procedimento penale seguito al referendum catalano e delle conseguenze della condanna penale sull’elezione al Parlamento europeo.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente era stato eletto deputato europeo nel 2019 mentre era in custodia cautelare in Spagna. La commissione elettorale centrale aveva poi dichiarato vacante il seggio per mancato adempimento di formalità previste dal diritto elettorale spagnolo e, successivamente, dopo la condanna penale del 14 ottobre 2019, aveva dichiarato la sua inammissibilità. Nel frattempo, una deputata aveva chiesto al Presidente del Parlamento, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno, di adottare un’iniziativa urgente per confermare l’immunità del ricorrente; tale domanda non aveva ricevuto una risposta espressa e il 13 gennaio 2020 il Presidente aveva annunciato in plenaria che il Parlamento prendeva atto dell’elezione del ricorrente con effetto dal 2 luglio 2019 e della vacanza del seggio a partire dal 3 gennaio 2020.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama anzitutto l’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità, nonché gli articoli 6, paragrafo 2, 7, 8, 12 e 13 dell’Atto elettorale. Centrale è l’articolo 13, paragrafo 3, che prevede la cessazione del mandato quando la legislazione nazionale stabilisce espressamente la decadenza del mandato, con mera informazione del Parlamento da parte delle autorità nazionali. Rilevano anche gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento interno del Parlamento, oltre alle disposizioni processuali sulla ricevibilità dell’impugnazione e sulle spese.
Primo nucleo di questioni: natura della dichiarazione del 13 gennaio 2020
I primi tre motivi di impugnazione contestavano la qualificazione data dal Tribunale: secondo il ricorrente, la sua situazione non integrava una decadenza del mandato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, ma un’incompatibilità sopravvenuta non riconducibile alle disposizioni invocate. La Corte respinge questa tesi e precisa che la cessazione del mandato derivante da una condanna penale in base al diritto nazionale costituisce una decadenza dal mandato, non una incompatibilità ex articolo 7 dell’Atto elettorale.
La Corte ribadisce inoltre che, in tal caso, il Parlamento non dispone di alcun margine discrezionale: la sua funzione è limitata a prendere atto della vacanza già determinata dal diritto nazionale. Il controllo sulla conformità al diritto dell’Unione della procedura nazionale che conduce alla decadenza spetta ai giudici nazionali, eventualmente tramite rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, o alla Corte in sede di ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE.
Irrilevanza dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno
La Corte esclude che il Parlamento potesse avvalersi della facoltà, prevista dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento interno, di rifiutare la constatazione della vacanza in caso di inesattezze materiali o vizi del consenso. Tale facoltà presuppone infatti che il Parlamento abbia già il potere di constatare la vacanza; ma questo potere non sussiste quando il seggio diviene vacante per decadenza del mandato prevista espressamente dal diritto nazionale.
In tale prospettiva, il regolamento interno è qualificato come atto di organizzazione interna che non può creare competenze nuove in contrasto con la gerarchia delle fonti. La Corte precisa inoltre che gli articoli 8 e 12 dell’Atto elettorale e l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno confermano che la procedura elettorale resta disciplinata dal diritto nazionale nei limiti dell’Atto elettorale e che il Parlamento non controlla l’applicazione delle disposizioni nazionali richiamate.
Natura meramente informativa della dichiarazione e irricevibilità del ricorso
Da questa ricostruzione la Corte deduce che la dichiarazione del 13 gennaio 2020 aveva carattere puramente informativo, privo di effetti giuridici vincolanti idonei a modificare in modo significativo la situazione giuridica del ricorrente. Non essendo dunque un atto produttivo di effetti giuridici lesivi, essa non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Su questo punto, l’impugnazione è respinta.
Secondo nucleo di questioni: la domanda del 20 dicembre 2019 e l’articolo 8 del regolamento interno
Quanto al quarto motivo, il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel negare l’impugnabilità del presunto rigetto della domanda di adozione di un’iniziativa urgente per confermare l’immunità. La Corte osserva però che il Tribunale aveva fondato in via principale l’irricevibilità sull’assenza di una risposta espressa e sull’inesistenza di elementi idonei a configurare una decisione implicita di rigetto.
La Corte ritiene che il ricorrente non abbia contestato in modo adeguato questa ratio decidendi, limitandosi a richiamare la cronologia dei fatti senza spiegare perché il silenzio del Presidente dovesse trasformarsi in una decisione implicita. L’argomento è quindi dichiarato irricevibile o, comunque, inconferente rispetto alla motivazione principale dell’ordinanza impugnata.
Effetti dell’articolo 8 del regolamento interno
In via subordinata, la Corte conferma che l’eventuale iniziativa urgente del Presidente, prevista dall’articolo 8 del regolamento interno, rientra nel suo potere discrezionale e non produce, di per sé, effetti vincolanti per le autorità nazionali. Proprio per questa ragione, anche l’eventuale rigetto di una domanda volta a sollecitarne l’adozione non è, in linea di principio, un atto impugnabile con ricorso di annullamento. Nel caso concreto, però, la Corte non deve spingersi oltre, perché è sufficiente il rilievo preliminare sulla mancanza di una decisione impugnabile.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna il sig. Junqueras i Vies a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del Parlamento europeo; il Regno di Spagna, interveniente in appello, sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- la decadenza del mandato di un deputato europeo prevista espressamente dal diritto nazionale rientra nell’articolo 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale;
- in tale ipotesi il Parlamento si limita a prendere atto della vacanza del seggio, senza potere discrezionale;
- una dichiarazione meramente informativa non è un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE;
- il silenzio del Presidente del Parlamento su una domanda di iniziativa urgente ex articolo 8 del regolamento interno non equivale automaticamente a una decisione impugnabile.
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