Corte di giustizia, Ordinanza C-491/20
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022. — W.Ż. e a. contro A. S. e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Insussistenza – Irricevibilità manifesta. — Cause riunite da C-491/20 a C-496/20, C-506/20, C-509/20 e C-511/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione di Seconda Sezione, ha dichiarato irricevibili otto rinvii pregiudiziali del Sąd Najwyższy polacco. Le questioni erano costruite per consentire un controllo, in concreto, delle nomine di alcuni giudici del Sąd Najwyższy e per incidere su procedimenti disciplinari o altre cause pendenti dinanzi allo stesso giudice del rinvio. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che le domande esorbitassero dalla funzione dell’articolo 267 TFUE perché non servivano a risolvere la controversia principale, ma controversie diverse e accessorie.
Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile: domande volte a contestare, in via sostanziale, la validità della nomina di giudici del Sąd Najwyższy polacco e la competenza delle sezioni interne, in un contesto di controversie nazionali accessorie e non autonome.
La questione giuridica
Se, alla luce degli articoli 2, 4, paragrafi 2 e 3, 6, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio potesse: 1) disapplicare le norme polacche che vietano di contestare la legittimazione degli organi giurisdizionali e la validità delle nomine dei giudici; 2) accertare l’inesistenza del rapporto di servizio di giudici del Sąd Najwyższy per asseriti vizi nelle nomine; 3) adottare misure provvisorie per impedire a tali giudici di continuare a giudicare; 4) interpretare il contenuto dell’identità costituzionale dello Stato membro mediante il dialogo pregiudiziale; 5) ottenere chiarimenti sulla possibilità di trasmettere i fascicoli e sulla competenza delle sezioni interne del Sąd Najwyższy.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale quando esse non mirano a fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione necessaria per decidere controversie reali e autonome, ma sono in sostanza strumentali a rimettere in discussione, in procedimenti accessori, la validità delle nomine di giudici del Sąd Najwyższy e la composizione di altre controversie nazionali. In tali condizioni, le questioni esorbitano dalla funzione dell’articolo 267 TFUE e non possono essere esaminate nel merito; di conseguenza sono irricevibili anche le questioni dipendenti o meramente consequenziali.
Norme richiamate
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 67 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 della Costituzione polacca
- Articolo 189 del codice di procedura civile polacco
- Articoli 26, 27, 29 e 73 della legge polacca sulla Corte suprema
- Articoli 37, 43 e 44 della legge polacca sulla KRS
- Articolo 110 della legge polacca sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
Irricevibilità di rinvii pregiudiziali relativi alla validità delle nomine di giudici del Sąd Najwyższy
La pronuncia riguarda otto domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) della Polonia in controversie collegate alle nomine di giudici del Sąd Najwyższy, alla composizione delle sue sezioni interne e ai rapporti con procedimenti disciplinari pendenti. La Corte statuisce con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendo le domande manifestamente irricevibili.
Contesto fattuale e procedimenti principali
I ricorsi erano stati promossi da diversi giudici polacchi, tra cui W.Ż., P.J., K.M., T.M., M.F., T.B. e B.S., contro giudici del Sąd Najwyższy o contro il medesimo organo, talora con intervento del Prokurator Generalny e, nella causa C‑509/20, del Rzecznik Praw Obywatelskich. In sostanza, i ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio tra alcuni giudici del Sąd Najwyższy e tale organo, deducendo irregolarità nella procedura di nomina, e chiedevano anche misure cautelari per impedire a quei giudici di partecipare ad altri procedimenti.
Le controversie nascevano nel contesto delle tensioni sulla riforma dell’ordinamento giudiziario polacco, con particolare riguardo alla Sezione disciplinare e alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy, nonché al ruolo della KRS (Consiglio nazionale della magistratura).
Normativa nazionale richiamata
La Corte richiama vari profili del diritto polacco, tra cui:
- l’articolo 144 della Costituzione polacca, sulla controfirma degli atti presidenziali e sull’eccezione per la nomina dei giudici;
- l’articolo 179 della Costituzione, sulla nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica su proposta della KRS;
- l’articolo 189 del codice di procedura civile, che consente azioni di accertamento dell’esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico;
- le disposizioni della legge sulla Corte suprema, in particolare gli articoli 26, 27, 29 e 73;
- gli articoli 37, 43 e 44 della legge sulla KRS;
- l’articolo 110 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.
Questioni pregiudiziali sottoposte
Il giudice del rinvio sollevava questioni, in larga parte sovrapponibili a quelle già esaminate in precedenti cause, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione:
- del divieto interno di contestare la legittimazione degli organi giurisdizionali e la validità delle nomine dei giudici;
- della possibilità per il giudice nazionale di accertare l’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice nominato in asserita violazione delle norme nazionali e dell’articolo 19 TUE;
- della possibilità di adottare misure provvisorie per sospendere l’attività del giudice convenuto;
- del ruolo dell’identità costituzionale degli Stati membri;
- della rilevanza della consegna dell’atto di nomina in pendenza di un ricorso o di un rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce il proprio precedente nella sentenza Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) e osserva che le questioni riproposte nelle presenti cause erano sostanzialmente identiche a quelle già ritenute irricevibili in quella occasione. Il punto decisivo è che le azioni nazionali, pur formalmente dirette all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio, miravano in realtà a rimettere in discussione la validità della nomina dei giudici convenuti e, soprattutto, a incidere su altre controversie nazionali pendenti dinanzi a organi diversi, spesso di natura disciplinare.
Secondo la Corte, una domanda pregiudiziale è ricevibile solo se la risposta è necessaria per risolvere una controversia reale e non ipotetica. Qui, invece:
- le azioni principali avevano un carattere accessorio rispetto ad altri procedimenti;
- la soluzione delle questioni richiedeva di tenere conto di elementi relativi a procedimenti diversi da quello pendente davanti al giudice del rinvio;
- il diritto nazionale non offriva un fondamento chiaro per una simile azione di nullità o di annullamento erga omnes della nomina del giudice.
La Corte sottolinea inoltre che i ricorrenti disponevano, nei procedimenti collegati, della possibilità di far valere davanti ai giudici competenti eventuali violazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e del diritto a un giudice indipendente e precostituito per legge. Il rinvio pregiudiziale non può invece essere usato per creare, in via indiretta, un contenzioso generale sulla legittimità delle nomine giudiziarie.
Esame delle singole questioni
- Prima questione: ritirata dal giudice del rinvio, non è esaminata nel merito.
- Seconda e terza questione: dichiarate irricevibili perché, alla luce dell’irricevibilità delle altre questioni rilevanti e del ritiro della prima, ogni risposta sarebbe priva di utilità per la decisione delle controversie principali.
- Quarta questione: dichiarata irricevibile perché formulata in modo oscuro e perché non emerge un nesso sufficientemente preciso tra la questione interpretativa e la controversia principale.
- Quinta questione: dichiarata irricevibile in quanto dipendente dalle questioni sesta e settima; una volta esclusa la ricevibilità di queste ultime, la misura cautelare richiesta perde oggetto.
- Sesta e settima questione: dichiarate manifestamente irricevibili perché mirano, in sostanza, a far valere in via astratta la presunta illegittimità delle nomine dei giudici convenuti e a incidere su altri procedimenti, anziché a risolvere la controversia principale.
Riferimenti alla giurisprudenza precedente
La Corte richiama in particolare:
- sentenza Prokurator Generalny e a. (C‑508/19), per la medesima impalcatura fattuale e per l’identico problema di ricevibilità;
- sentenza Commissione/Polonia (regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, per l’incompatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di talune regole sulla designazione dei tribunali disciplinari;
- sentenza A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, per l’analisi delle modifiche al sistema di ricorso contro le deliberazioni della KRS;
- sentenza W.Ż., C‑487/19, per il principio secondo cui, in presenza di una nomina manifestamente viziata in violazione di norme fondamentali, può essere necessario disconoscere gli effetti di un atto giudiziario.
Dispositivo
La Corte conclude che le domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili. Ne deriva che il giudice del rinvio dovrà decidere sulle spese nei procedimenti principali, mentre le spese sostenute dagli altri soggetti per presentare osservazioni dinanzi alla Corte non sono ripetibili.
Principio ricavabile
Il rinvio pregiudiziale non è ammissibile quando il giudice nazionale chiede alla Corte un’interpretazione del diritto dell’Unione per sostenere un’azione che, pur formalmente riferita a un rapporto di servizio o a una misura organizzativa, ha in realtà lo scopo di contestare la validità della nomina di giudici e di incidere su procedimenti distinti. In tal caso, manca il nesso necessario tra la risposta della Corte e la soluzione della controversia principale, e le questioni devono essere dichiarate irricevibili.
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