Corte di giustizia, Sentenza C-83/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022. — Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd contro Agenzia delle Entrate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni fiscali – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del “settore tributario” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 3 – Esclusione del “settore fiscale” – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f) – Nozioni di “regola relativa ai servizi” e di “regola tecnica” – Obbligo imposto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di raccogliere e comunicare al fisco i dati relativi ai contratti di locazione e di procedere alla ritenuta alla fonte dell’imposta sui pagamenti effettuati – Obbligo di designare un rappresentante fiscale imposto ai prestatori di servizi privi di stabile organizzazione in Italia – Articolo 56 TFUE – Carattere restrittivo – Obiettivo legittimo – Carattere sproporzionato dell’obbligo di designare un rappresentante fiscale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Prerogative di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale di diritto interno. — Causa C-83/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il regime italiano sulle locazioni brevi, nella parte relativa alla raccolta e trasmissione dei dati e alla ritenuta dell’imposta, rientri nel settore fiscale e sia quindi escluso dalle direttive sul commercio elettronico, sui servizi nel mercato interno e sulla procedura d’informazione tecnica. Ha invece annullato la compatibilità con l’articolo 56 TFUE dell’obbligo per i prestatori non stabiliti di nominare un rappresentante fiscale in Italia, poiché misura restrittiva e sproporzionata rispetto all’obiettivo di contrasto all’evasione. La Corte ha infine chiarito che la formulazione del rinvio pregiudiziale compete esclusivamente al giudice nazionale.
Regime fiscale italiano sulle locazioni brevi: compatibilità con la libera prestazione di servizi e natura fiscale degli obblighi imposti ai portali di intermediazione immobiliare, nonché autonomia del giudice nazionale nella formulazione del rinvio pregiudiziale.
La questione giuridica
1) Se gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare nel regime italiano delle locazioni brevi — raccolta e comunicazione dei dati, ritenuta alla fonte, nomina di un rappresentante fiscale per i non residenti — rientrino nel "settore tributario/fiscale" o costituiscano "regole tecniche/regole relative ai servizi" ai sensi delle direttive 2000/31/CE, 2006/123/CE e 2015/1535. 2) Se tali obblighi violino la libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE e, in particolare, se l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale sia giustificabile e proporzionato. 3) Se, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale debba recepire la formulazione della questione proposta dalla parte o conservi il potere di formularla autonomamente.
Principio di diritto
Le misure nazionali che impongono ai prestatori di intermediazione immobiliare, per locazioni brevi di immobili situati nello Stato membro, di raccogliere e comunicare i dati dei contratti e di operare la ritenuta alla fonte dell’imposta non ostano all’articolo 56 TFUE, perché sono misure fiscali escluse dall’ambito delle direttive 2000/31/CE, 2006/123/CE e 2015/1535 e, in sé, non restringono la libera prestazione dei servizi. Tuttavia, l’obbligo imposto ai prestatori non stabiliti di designare un rappresentante fiscale nello Stato d’imposizione costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi che, nelle circostanze della causa, non è proporzionata e quindi è vietata dall’articolo 56 TFUE. Inoltre, la determinazione e la formulazione delle questioni pregiudiziali spettano solo al giudice nazionale, non alle parti del procedimento principale.
Norme richiamate
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 114, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 267, terzo comma, TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 1, paragrafo 5, lettera a), direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, paragrafo 3, direttiva 2006/123/CE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f), direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535
Regime fiscale italiano sulle locazioni brevi e rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato nell’ambito della controversia tra Airbnb Ireland UC plc e Airbnb Payments UK Ltd, da un lato, e l’Agenzia delle Entrate, dall’altro. Al centro vi è la disciplina italiana del 2017 sulle locazioni brevi e, in particolare, la legittimità degli obblighi imposti ai soggetti che gestiscono portali telematici di intermediazione immobiliare.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti gestiscono il portale Airbnb, che mette in contatto locatori e potenziali conduttori e incassa il pagamento del soggiorno per poi trasferirlo al locatore dopo l’inizio della locazione. Esse avevano impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate e la relativa circolare interpretativa. Dopo il rigetto in primo grado, il Consiglio di Stato ha sollevato tre questioni pregiudiziali.
Normativa italiana rilevante
Il regime fiscale del 2017 prevede, per le locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni:
- l’obbligo per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di trasmettere i dati dei contratti all’amministrazione fiscale;
- l’obbligo di operare una ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi incassati o intermediati e di versarla all’Erario;
- per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale. La disciplina è stata poi modificata nel 2019, ma la Corte si pronuncia sulla versione applicabile al procedimento principale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- gli obblighi fiscali previsti dal regime italiano fossero "regole tecniche" o "regole relative ai servizi" ai sensi della direttiva 2015/1535;
- le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE ostassero a tali obblighi;
- l’articolo 56 TFUE consentisse o meno l’obbligo di raccolta dati, ritenuta e nomina del rappresentante fiscale;
- l’articolo 267 TFUE imponesse al giudice di recepire la questione così come formulata dalla parte.
Esclusione delle misure fiscali dalle direttive 2000/31, 2006/123 e 2015/1535
La Corte ha ricordato che:
- la direttiva 2000/31/CE esclude il "settore tributario";
- la direttiva 2006/123/CE esclude il "settore fiscale";
- la direttiva 2015/1535, anche se richiama l’articolo 114 TFUE, non si applica alle "disposizioni fiscali". Secondo la Corte, tutti e tre gli obblighi previsti dal regime italiano rientrano in tale ambito fiscale, poiché sono funzionali all’accertamento e alla riscossione dell’imposta sulle locazioni brevi. In particolare, la trasmissione dei dati serve a individuare il contribuente e la base imponibile; la ritenuta alla fonte è una misura tipicamente tributaria; la nomina del rappresentante fiscale serve a garantire l’effettiva riscossione dell’imposta.
Valutazione alla luce dell’articolo 56 TFUE
La Corte ha distinto i tre obblighi.
1. Obbligo di raccolta e comunicazione dei dati
Tale obbligo non viola l’articolo 56 TFUE, perché si applica indistintamente a tutti gli intermediari che operano nel territorio italiano, non disciplina le condizioni di prestazione del servizio e produce soltanto effetti accessori e limitati. È un onere informativo connesso all’esatta riscossione del tributo.
2. Obbligo di ritenuta alla fonte e versamento all’Erario
Anche questo obbligo non costituisce una restrizione vietata. La Corte ha osservato che esso grava su tutti gli intermediari che incassano o intervengono nel pagamento, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento, e comporta solo costi supplementari, uguali per operatori nazionali e transfrontalieri. Non emerge quindi un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
3. Obbligo di designare un rappresentante fiscale
Diversa è la valutazione sull’obbligo imposto ai prestatori non stabiliti in Italia. La Corte lo considera una restrizione alla libera prestazione dei servizi, perché impone procedure aggiuntive e un costo ulteriore, dissuadendo dall’offrire il servizio in Italia. Tale restrizione, pur perseguendo un obiettivo legittimo di contrasto all’evasione fiscale e di garanzia dell’efficacia della riscossione, è stata giudicata sproporzionata. La Corte ha rilevato che esistono strumenti meno restrittivi e che il legislatore italiano non ha dimostrato che la nomina di un rappresentante residente o stabilito in Italia fosse necessaria.
Questione ex articolo 267 TFUE
La Corte ha ribadito che, nel sistema del rinvio pregiudiziale, spetta solo al giudice nazionale decidere se e come formulare le questioni da sottoporre alla Corte. Le parti del procedimento principale non possono imporne il contenuto né modificarlo, anche quando la decisione del giudice nazionale non sia impugnabile internamente.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 56 TFUE non osta agli obblighi di raccolta dati e di ritenuta alla fonte imposti agli intermediari immobiliari, indipendentemente dal luogo di stabilimento;
- l’articolo 56 TFUE osta invece all’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia per i prestatori non stabiliti nello Stato membro d’imposizione;
- l’articolo 267 TFUE attribuisce esclusivamente al giudice nazionale il potere di determinare e formulare le questioni pregiudiziali.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che misure fiscali finalizzate all’accertamento e alla riscossione di imposte sulle locazioni brevi non rientrano nelle direttive sul commercio elettronico, sui servizi nel mercato interno e sulla procedura di notifica delle regole tecniche. Conferma inoltre che la libera prestazione dei servizi non impedisce agli Stati membri di imporre obblighi fiscali neutri e generalizzati, ma vieta misure più gravose e sproporzionate, come la nomina obbligatoria di un rappresentante fiscale per i non residenti.
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