Corte di giustizia, Sentenza C-530/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022. — « EUROAPTIEKA » SIA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Uso razionale dei medicinali – Articolo 90 – Elementi pubblicitari vietati – Pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili – Pubblicità mediante il prezzo – Pubblicità relativa ad offerte promozionali – Pubblicità relativa a vendite combinate – Divieto. — Causa C-530/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione interpreta in modo ampio la nozione di pubblicità dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83. Rientrano in tale nozione anche le promozioni che riguardano medicinali non identificati, purché abbiano finalità promozionale. La Corte riconosce inoltre che uno Stato membro può vietare pubblicità basate sul prezzo, su offerte speciali o su vendite combinate di medicinali non soggetti a prescrizione e non rimborsabili, se tali messaggi possono indurre un uso irrazionale dei medicinali.
Pubblicità dei medicinali: rientrano nella nozione di pubblicità anche le promozioni su medicinali indeterminati e gli Stati membri possono vietare offerte commerciali che inducano un uso irrazionale di medicinali non soggetti a prescrizione e non rimborsabili.
La questione giuridica
Se la nozione di "pubblicità dei medicinali" dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 comprenda anche messaggi promozionali relativi a medicinali non identificati; se l’articolo 90 osti a norme nazionali che vietano elementi pubblicitari non espressamente elencati; e se un divieto di pubblicità basata sul prezzo, su offerte speciali o su vendite combinate sia giustificato dall’obiettivo di favorire l’uso razionale dei medicinali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di "pubblicità dei medicinali" include qualsiasi messaggio con finalità promozionale volto a incoraggiare la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, anche quando non si riferisca a un medicinale determinato ma a medicinali indeterminati. Inoltre, gli articoli 87, paragrafo 3, e 90 della direttiva 2001/83 non ostano a una normativa nazionale che vieti, per i medicinali non soggetti a prescrizione e non rimborsabili, messaggi che facciano leva sul prezzo, su vendite speciali o su vendite combinate, poiché tali elementi possono favorire un uso irrazionale ed eccessivo e quindi sono compatibili con l’obiettivo di tutela della salute pubblica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2004/27/CE
- Articolo 86 della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 87 della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 88 della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 89 della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 90 della direttiva 2001/83/CE
Pubblicità dei medicinali e divieti promozionali nella causa EUROAPTIEKA
La pronuncia è resa in rinvio pregiudiziale dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa e riguarda l’interpretazione della direttiva 2001/83/CE in materia di pubblicità dei medicinali. Il caso nasce dalla legittimità di una norma lettone che vieta, nella pubblicità al pubblico, messaggi promozionali fondati sul prezzo, su vendite speciali o su vendite combinate di medicinali.
Fatti e procedimento principale
EUROAPTIEKA SIA, società operante in Lettonia nel settore farmaceutico, aveva pubblicizzato sul proprio sito Internet e su un periodico una promozione consistente in uno sconto del 15% sul prezzo di acquisto di qualsiasi medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti. L’autorità sanitaria lettone aveva vietato la diffusione di tale pubblicità sulla base del punto 18.12 del decreto n. 378.
La società ha impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale lettone, sostenendo che la direttiva 2001/83 avrebbe armonizzato in modo completo la materia e che gli Stati membri non potrebbero introdurre divieti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall’articolo 90.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 2 della direttiva 2001/83, che indica la tutela della sanità pubblica come obiettivo principale;
- il considerando 45, che menziona il rischio che una pubblicità eccessiva e sconsiderata di medicinali non soggetti a prescrizione possa incidere negativamente sulla salute pubblica;
- l’articolo 86, paragrafo 1, che definisce la pubblicità dei medicinali;
- l’articolo 87, paragrafo 3, che impone che la pubblicità favorisca l’uso razionale e non sia ingannevole;
- l’articolo 88, che disciplina la pubblicità presso il pubblico;
- l’articolo 89, che indica gli elementi minimi della pubblicità;
- l’articolo 90, che elenca elementi pubblicitari vietati.
Prima questione: portata della nozione di pubblicità dei medicinali
La Corte afferma che l’articolo 86, paragrafo 1, contiene una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme. Sia il tenore letterale, sia il contesto sistematico, sia la finalità di tutela della salute pubblica inducono a ritenere che la nozione di pubblicità non si limiti ai medicinali individualmente identificati.
La Corte sottolinea che:
- la disposizione usa il termine "medicinali" al plurale;
- le norme del titolo VIII hanno portata generale e si applicano a qualsiasi azione finalizzata a promuovere prescrizione, fornitura, vendita o consumo di medicinali;
- l’eventuale riferimento al singolare negli articoli 89 e 90 non restringe la portata generale dell’articolo 86.
Viene quindi chiarito che rientrano nella nozione anche messaggi relativi a medicinali indeterminati, inclusi quelli che promuovono una classe di medicinali o la gamma di medicinali venduti in farmacia.
Qualificazione delle promozioni basate sul prezzo
La Corte osserva che il criterio decisivo è la finalità del messaggio: se esso mira a promuovere l’acquisto, la vendita o il consumo, si tratta di pubblicità; se è mera informazione oggettiva, non lo è. Nel caso esaminato, i messaggi vietati dalla norma lettone non si limitano a esporre prezzi, ma incoraggiano l’acquisto mediante il prezzo, l’annuncio di una vendita speciale o la combinazione con altri medicinali o prodotti.
Tali contenuti sono quindi, in linea di principio, pubblicità dei medicinali ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1.
Seconda e terza questione: divieti nazionali più rigorosi e uso razionale dei medicinali
La Corte ricorda che la direttiva 2001/83 ha realizzato un’armonizzazione completa in materia di pubblicità dei medicinali. Di conseguenza, gli Stati membri non possono imporre condizioni ulteriori se non nei limiti previsti dalla direttiva stessa.
Tuttavia, l’articolo 87, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 45, impone che la pubblicità favorisca l’uso razionale dei medicinali. Da ciò la Corte ricava che gli Stati membri devono vietare messaggi che, pur non rientrando letteralmente nell’elenco dell’articolo 90, siano idonei a favorire un uso irrazionale o eccessivo e quindi a compromettere la salute pubblica.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che i divieti lettoni siano coerenti con tale obiettivo perché:
- spingono il consumatore a decidere l’acquisto sulla base del prezzo e non delle proprietà terapeutiche;
- possono indurre un consumo non necessario o eccessivo;
- assimilano i medicinali ad altri beni di consumo oggetto di sconti e promozioni;
- non impediscono la mera riduzione del prezzo in sé, ma solo la relativa pubblicizzazione promozionale.
Rapporto con la giurisprudenza precedente
La Corte distingue la presente causa dalle sentenze:
- A (Pubblicità e vendita di medicinali online), relativa alla promozione di servizi di vendita online, ricadenti nella direttiva sul commercio elettronico e non nel titolo VIII della direttiva 2001/83;
- DocMorris, riguardante un gioco a premi che influenzava la scelta della farmacia e non la pubblicità di un medicinale.
Tali precedenti non impediscono di considerare come pubblicità dei medicinali anche campagne promozionali riferite a medicinali indeterminati.
Dispositivo e principio applicato
La Corte risponde che:
- l’articolo 86, paragrafo 1, include nella nozione di pubblicità dei medicinali anche la diffusione di informazioni che incentivano l’acquisto tramite prezzo, offerte speciali o vendite combinate, pur senza riferirsi a un medicinale determinato;
- gli articoli 87, paragrafo 3, e 90 non ostano a una norma nazionale che vieti tali messaggi per medicinali non soggetti a prescrizione e non rimborsabili.
Il fondamento della decisione è la protezione della salute pubblica contro pubblicità che possa favorire un uso irrazionale o eccessivo dei medicinali.
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