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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore di Latina n. -OMISSIS-del 12 novembre 2025, con il quale al ricorrente è stato applicato l’ammonimento previsto dall’art. 9, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. nella l. 23 aprile 2009 n. 38, ad astenersi dal porre in essere ulteriori comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del provvedimento, sotto pena di deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen. e indipendentemente da una querela di parte.

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Latina recante ammonimento ex art. 9 d.l. 11/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Latina gli ha applicato l'ammonimento previsto dall'art. 9 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38, intimandogli di astenersi dal porre in essere ulteriori comportamenti analoghi a quelli considerati dall'amministrazione, con avvertimento del deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 612-bis c.p., anche in assenza di querela. Il ricorso era accompagnato da domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Dal provvedimento emerge che le difese del ricorrente si concentravano su alcuni episodi circoscritti, mentre l'amministrazione aveva valorizzato un più ampio quadro conoscitivo. Le censure prospettate miravano, in sostanza, a contestare la legittimità dell'ammonimento e la sufficienza degli elementi posti a fondamento della misura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha escluso un evidente fumus boni iuris, rilevando che l'ammonimento ha natura cautelare e preventiva e che la misura non appariva illogica, sproporzionata o contraddittoria nella motivazione. Ai fini dell'adozione dell'ammonimento è stato ritenuto sufficiente un quadro indiziario coerente. Il Collegio ha inoltre osservato che le difese del ricorrente riguardavano soltanto alcuni episodi, senza confrontarsi adeguatamente con il più ampio quadro conoscitivo valorizzato dall'amministrazione. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la natura e gli effetti dell'ammonimento non impediscono di per sé al destinatario lo svolgimento di alcuna attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. nella l. 23 aprile 2009, n. 38

    ammonimento ad astenersi dal porre in essere ulteriori comportamenti analoghi, sotto pena di deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen. e indipendentemente da una querela di parte

    La misura ha natura cautelare e preventiva e può essere adottata sulla base di un quadro indiziario coerente.

  • art. 612-bis c.p.

    La violazione dell'ammonimento può comportare il deferimento all'autorità giudiziaria, anche indipendentemente da una querela di parte, secondo quanto riportato nell'atto impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 reg. (UE) n. 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 9 del d.l. n. 11/2009 ha natura cautelare e preventiva; la sua legittimità, nella fase cautelare, non richiede l'accertamento pieno della responsabilità dell'interessato, ma la presenza di un quadro indiziario coerente.
  • In sede cautelare, l'ammonimento non può essere sospeso in assenza di un evidente fumus boni iuris quando la motivazione dell'atto non risulti illogica, sproporzionata o contraddittoria e l'amministrazione abbia valorizzato un quadro conoscitivo complessivo, non adeguatamente contestato da difese riferite soltanto a episodi isolati.
  • Il periculum in mora non sussiste, di regola, per il solo fatto dell'adozione dell'ammonimento del Questore, quando la misura non impedisca di per sé al destinatario lo svolgimento di alcuna attività.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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