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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23400/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società aveva impugnato in primo grado un estratto di ruolo riguardante 23 cartelle di pagamento/avvisi di addebito, deducendo vizi formali e sostanziali e sostenendo, in appello e poi in cassazione, che alcuni crediti fossero prescritti e che le ulteriori pretese non potessero considerarsi validamente interrotte da un’intimazione di pagamento del 2017 e da tre istanze di rateizzazione del 2012, 2015 e 2016. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) censura sulla ritenuta efficacia interruttiva del riconoscimento del debito, contestando che le istanze di rateizzo e/o i pagamenti parziali potessero valere come riconoscimento, specie in presenza di documentazione ritenuta non autentica; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato la dedotta tardività del deposito e la non autenticità dei documenti prodotti da Agenzia Entrate Riscossione; 3) violazione di legge in tema di prescrizione, per assenza di efficacia interruttiva della documentazione prodotta. Nelle memorie la ricorrente ha anche dedotto la sopravvenuta liquidazione della società e il pagamento del dovuto, invocando interruzione del processo e cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni sulla legittimazione processuale della società ricorrente, richiamando il principio di ultrattività del mandato e affermando che il giudizio di cassazione non è soggetto a interruzione per gli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. Ha però accolto il rilievo officioso sulla carenza di interesse ad agire nell’originaria opposizione ad estratto di ruolo, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite: parte ricorrente non aveva allegato né dimostrato i presupposti tassativi richiesti per l’impugnazione immediata del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente, in ragione dello jus superveniens e dell’intervento nomofilattico sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità del ricorso in presenza di contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento del debito

  • art. 299 ss. c.p.c.

    la Corte afferma che le norme sull’interruzione del processo si riferiscono al giudizio di merito e non si applicano analogicamente al giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    norma che tipizza i casi in cui il ruolo e la cartella/avviso di addebito, se non notificati o invalidamente notificati, sono direttamente impugnabili solo al ricorrere di tassativi pregiudizi; incide sull’interesse ad agire anche nei giudizi pendenti

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    richiamato quale fonte dell’introduzione della disciplina sull’impugnazione diretta del ruolo/cartella

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    richiamato quale successiva modifica della disciplina applicabile ratione temporis

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    disposizioni ritenute non applicabili al giudizio di legittimità

  • Cass., Sez. Un., n. 29812/2024

    richiamata per il principio di ultrattività del mandato e per escludere l’inammissibilità del ricorso in caso di perdita della capacità processuale successiva al conferimento della procura

  • Cass., Sez. Un., n. 9936/2014

    richiamata a fondamento del principio della ragione più liquida

  • Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    richiamata per il principio secondo cui le disposizioni sopravvenute specificano e concretizzano l’interesse alla tutela immediata avverso ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata

  • Cass. n. 3769/2017

    richiamata per confermare che il processo di cassazione non è soggetto a interruzione per perdita di capacità della parte

  • Cass. n. 20325/2004

    richiamata come precedente conforme sulla non interruzione del giudizio di cassazione

  • Cass. n. 5672/2003

    richiamata come precedente conforme sulla non interruzione del giudizio di cassazione

  • Cass. ord. n. 22014/2022

    richiamata per il consolidato principio di non interruzione e per l’eventuale differimento solo in casi sottratti alla disponibilità della parte

  • Cass. ord. n. 363/2019

    richiamata tra gli sviluppi del principio della ragione più liquida

  • Cass. ord. n. 693/2024

    richiamata tra gli sviluppi del principio della ragione più liquida

  • Cass. ord. n. 30952/2024

    richiamata per il tema dell’interesse ad agire nelle opposizioni ad estratto di ruolo

  • Cass. ord. n. 15315/2025

    richiamata come precedente recente sul rilievo officioso del difetto di interesse ad agire

  • Cass. ord. n. 3828/2025

    richiamata come precedente recente sul rilievo officioso del difetto di interesse ad agire

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la perdita della capacità processuale intervenuta dopo il conferimento della procura speciale e prima della notifica del ricorso non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, per effetto del principio di ultrattività del mandato.
  • Il processo di cassazione non è soggetto a interruzione per gli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c., perché tali norme si riferiscono al giudizio di merito e non sono applicabili in via analogica al giudizio di legittimità.
  • L’azione di impugnazione del ruolo o della cartella/avviso di addebito è ammissibile solo se l’impugnante dimostra i tassativi presupposti di interesse ad agire previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; in mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione è inammissibile originariamente.
  • Le disposizioni sopravvenute che tipizzano l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella si applicano anche ai giudizi in corso, perché l’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di essere definita fino alla decisione.
  • Quando una causa può essere decisa in base a una questione preliminare assorbente, la Corte può far applicazione del principio della ragione più liquida e definire la controversia senza esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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