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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di Regolamento recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, in materia di contrassegni di Stato da applicare ai prodotti alcolici. Art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 1995”.

Giustizia amministrativa202600711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, in materia di contrassegni di Stato per i prodotti alcolici, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995

Esito

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI

La questione giuridica

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento composto da tre articoli, volto a modificare il decreto ministeriale n. 322/2003 mediante l'introduzione, tra le caratteristiche dei contrassegni di Stato applicabili ai prodotti alcolici, di un codice a barre bidimensionale contenente il numero identificativo e il codice di controllo del contrassegno. L'intervento è motivato dall'esigenza di aggiornare le caratteristiche grafiche e tecniche delle fascette e di contrastarne la duplicazione fraudolenta. La Sezione ha esaminato anche la completezza dell'AIR, la consultazione degli operatori interessati, il monitoraggio dell'efficacia delle nuove misure, la copertura dei costi di produzione, la disciplina dell'entrata in vigore e delle disposizioni transitorie, il coordinamento con l'articolo 9-octies del TUA introdotto dal d.lgs. n. 43/2025, nonché alcuni profili di drafting e di controllo preventivo della Corte dei conti.

Il parere

La Sezione ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, formulando numerosi rilievi. Ha ritenuto insufficiente la documentazione dell'AIR quanto alla numerosità e all'andamento dei fenomeni fraudolenti e ha chiesto che il monitoraggio sia strutturato come effettiva valutazione ex post dell'efficacia dei nuovi contrassegni, fondata su dati costantemente aggiornati e accompagnata da periodici adeguamenti del regolamento. Ha rilevato che le informazioni sulla consultazione delle imprese produttrici sono troppo generiche e devono essere integrate con elementi di dettaglio. Ha evidenziato una possibile ambiguità della relazione illustrativa, che potrebbe far ritenere già vigente il codice a barre bidimensionale. Ha preso atto della bollinatura della relazione tecnica, pur osservando che le nuove tecniche di stampa potrebbero comportare maggiori costi per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non adeguatamente valorizzati nella documentazione. Ha ritenuto illegittima la disposizione che differisce l'efficacia dell'intero regolamento al primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione, poiché l'articolo 10 delle preleggi consente alla fonte regolamentare di differire l'applicazione di singole disposizioni, ma non di modificare la data di entrata in vigore dell'intero regolamento in assenza di una specifica autorizzazione legislativa. Ha quindi richiesto di prevedere l'entrata in vigore dopo la vacatio ordinaria di quindici giorni, lasciando eventualmente differire l'efficacia delle sole disposizioni relative ai nuovi contrassegni e alla loro commercializzazione. Ha inoltre richiesto il coordinamento della disciplina transitoria con il futuro decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9-octies del TUA e l'adozione di una circolare esplicativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Infine, ha chiesto di menzionare il controllo preventivo della Corte dei conti anche nell'explicit e di migliorare interpunzione e paragrafazione dell'Allegato A.

Osservazioni

AIR - Fenomeni fraudolenti e dati di base

La relazione di analisi di impatto della regolamentazione deve essere integrata con informazioni misurabili sulla numerosità dei fenomeni fraudolenti e sul loro andamento nel tempo, con particolare riguardo alla contraffazione dei contrassegni. Tali dati sono necessari sia per giustificare ex ante l'intervento regolamentare sia per consentire la successiva verifica della sua efficacia.

AIR - Consultazione degli operatori

Le informazioni sulle consultazioni con le imprese produttrici risultano carenti di dettaglio. Occorre dare conto in modo più preciso dei soggetti coinvolti, delle modalità del confronto, delle opinioni e delle informazioni acquisite e degli esiti della sperimentazione dei fac-simile dei nuovi contrassegni.

Monitoraggio e VIR

Deve essere inserita nel regolamento una clausola di monitoraggio configurata come valutazione a posteriori dell'impatto e dell'efficacia dei nuovi contrassegni nel contrasto alla contraffazione, fondata su un aggiornamento costante di dati e informazioni e accompagnata da una previsione periodica di adeguamento o aggiornamento del testo regolamentare.

Articolo 1 - Codice a barre bidimensionale

La relazione illustrativa deve essere riformulata per evitare l'ambiguità secondo cui il codice a barre bidimensionale sarebbe già previsto dal decreto ministeriale n. 322/2003. Occorre chiarire che la novella introduce tale specifica caratteristica mediante il nuovo comma 2-bis dell'articolo 3.

Relazione tecnica - Costi di produzione

Le innovazioni fotolitografiche, la carta filigranata e le nuove caratteristiche di stampa possono determinare un aumento dei costi di produzione in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La relativa copertura non risulta valorizzata nello schema o nelle relazioni, sebbene la Sezione prenda atto della bollinatura della relazione tecnica e dell'attestazione di assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di oneri aggiuntivi per gli operatori.

Articolo 3 - Entrata in vigore

La disposizione che differisce l'efficacia di tutte le disposizioni del regolamento al primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione deve essere modificata. In assenza di una specifica norma legislativa derogatoria, il regolamento deve entrare in vigore decorso il termine ordinario di quindici giorni previsto dall'articolo 10 delle preleggi.

Articolo 3 - Differimento dell'efficacia di singole disposizioni

È possibile differire l'efficacia di singole disposizioni non immediatamente applicabili, come quelle relative alle caratteristiche e alla commercializzazione dei nuovi contrassegni, ma non l'entrata in vigore dell'intero regolamento. La scelta del differimento deve inoltre essere verificata alla luce della finalità dichiarata di contrasto alla contraffazione.

Disposizioni transitorie e articolo 9-octies TUA

La disciplina transitoria deve essere coordinata con il futuro decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9-octies del TUA, che potrebbe consentire ai Soggetti obbligati Abilitati Accreditati una dilazione fino a ventiquattro mesi per la restituzione dei contrassegni non utilizzati. Deve essere assicurata certezza nella circolazione e nella restituzione dei contrassegni previgenti.

Attuazione del regolamento - Circolare ADM

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrebbe adottare una circolare esplicativa sulle modalità di attuazione del nuovo regolamento, replicando le modalità seguite in occasione dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 322/2003.

Preambolo ed explicit - Controllo della Corte dei conti

Poiché il regolamento rientra tra gli atti normativi a rilevanza esterna soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, dell'avvenuta sottoposizione al visto e alla registrazione deve essere fatta menzione non solo nel preambolo, ma anche nell'explicit.

Allegato A - Redazione

Il testo dell'Allegato A deve essere integrato con i necessari segni di interpunzione e con una presentazione omogenea dei capoversi e della paragrafazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 504/1995

    I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti

    Individua l'obbligo di applicazione dei contrassegni fiscali ai prodotti sottoposti ad accisa nei casi previsti dalla disciplina.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 504/1995

    le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    Costituisce la base legale del potere regolamentare esercitato con il decreto ministeriale, demandando al Ministro l'individuazione dei prodotti soggetti ai contrassegni, delle loro caratteristiche e del prezzo.

  • art. 17, comma 3, l. 400/1988

    È la norma procedurale e attributiva richiamata dall'articolo 13, comma 2, del TUA per l'emanazione del regolamento ministeriale.

  • art. 19, d.m. 27 marzo 2001, n. 153

    Reca disposizioni generali sulla consegna e sull'utilizzazione dei contrassegni fiscali previsti dall'articolo 13 del TUA.

  • d.m. 10 ottobre 2003, n. 322

    Disciplina i contrassegni di Stato applicabili all'alcole etilico e ad alcune bevande alcoliche, definendone tipologie, tagli, caratteristiche, rappresentazione grafica e prezzi.

  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018

    Approva la Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione e costituisce parametro per la consultazione e per la valutazione dell'impatto regolatorio.

  • Accordo in Conferenza Unificata 29 marzo 2007

    È richiamato quale parametro definitorio tuttora vigente per il miglioramento della qualità della regolamentazione, comprese consultazione, monitoraggio ed evaluation clause.

  • art. 7 dell'Accordo in Conferenza Unificata 29 marzo 2007

    Prevede l'evaluation clause, utilizzata dalla Sezione come modello per introdurre una valutazione a posteriori dell'efficacia del regolamento.

  • art. 10 delle preleggi

    le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto

    La deroga alla vacatio ordinaria e alla data di entrata in vigore dell'intero regolamento richiede una fonte di pari forza innovativa, ossia la legge. La fonte regolamentare può invece differire l'operatività di singole disposizioni.

  • art. 9-octies d.lgs. 504/1995

    Disciplina le modalità attuative per la qualificazione dei Soggetti obbligati Abilitati Accreditati e rinvia a un decreto ministeriale per misure di semplificazione, comprese possibili dilazioni per la restituzione dei contrassegni non utilizzati.

  • d.lgs. 43/2025

    Ha introdotto nel TUA l'articolo 9-octies, rilevante per il coordinamento della disciplina transitoria dei contrassegni.

  • art. 3, comma 1, lettera c), l. 20/1994

    Richiamato quale fondamento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna.

  • art. 17, comma 4, l. 400/1988

    Richiamato insieme all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994 per l'obbligo di sottoposizione del regolamento al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

  • Cons. Stato, Sez. C, parere n. 595 del 16 giugno 2025

    l'AIR sia la «premessa sociologica» e fattuale ... della successiva formulazione delle norme ... l'A.I.R. giustifica «ex ante» ... le scelte effettuate

    L'AIR deve fornire una base fattuale misurabile e giustificare ex ante le scelte normative.

  • Cons. Stato, Sez. C, parere n. 531/2025

    Richiamato per il rigore richiesto alle fasi di consultazione e di accertamento dell'impatto regolatorio.

  • Cons. Stato, Sez. C, parere n. 1068/2025

    Richiamato per la necessità di introdurre un monitoraggio effettivo e una valutazione a posteriori dell'impatto e dell'efficacia della regolazione.

  • Cons. Stato, Sez. C, parere n. 413/2022

    L'ultimo inciso dell'art. 10 delle preleggi ... è costantemente interpretato nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa ... la fonte regolamentare può eventualmente rinviare l'operatività ... di talune sue previsioni ... ma non può mai disporre dei tempi dell'entrata in vigore dell'intero testo

    Conferma il limite della fonte regolamentare nel differire l'entrata in vigore dell'intero regolamento.

Massime di principio

  • L'AIR deve costituire la base fattuale misurabile delle scelte regolamentari: non è sufficiente indicare genericamente l'esistenza di un problema, ma occorre documentarne consistenza, andamento e impatti, così da consentire sia la giustificazione ex ante dell'intervento sia la successiva verifica della sua efficacia.
  • La consultazione nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione non coincide con il mero confronto tra amministrazioni, ma consiste nell'acquisizione strutturata di opinioni e informazioni da una pluralità di punti di vista, inclusi gli stakeholders direttamente incisi dall'intervento.
  • In assenza di una specifica autorizzazione legislativa, un regolamento non può differire l'entrata in vigore dell'intero testo oltre la vacatio ordinaria prevista dall'articolo 10 delle preleggi; può invece differire l'operatività concreta di singole disposizioni non immediatamente applicabili.
  • Il monitoraggio di un regolamento deve essere configurato come effettiva valutazione a posteriori dell'impatto e dell'efficacia delle misure adottate, basata su dati aggiornati, confrontabili nel tempo e idonei a verificare il conseguimento degli obiettivi normativi.
  • Quando la disciplina transitoria di un regolamento interagisce con una futura disciplina attuativa prevista da una fonte primaria, l'amministrazione deve assicurare il coordinamento tra le due regolazioni per evitare trattamenti incoerenti e incertezza nella circolazione o nella restituzione dei beni e documenti interessati.
  • Per gli atti normativi a rilevanza esterna soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, l'avvenuta sottoposizione al visto e alla registrazione deve essere menzionata sia nel preambolo sia nell'explicit dell'atto.

Modifiche ai contrassegni di Stato per i prodotti alcolici

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di regolamento presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze per modificare il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 322. L'intervento riguarda l'aggiornamento tecnico e grafico dei contrassegni fiscali applicati all'alcole etilico e alle bevande alcoliche, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il contrasto alla contraffazione.

Premesse e documentazione

La richiesta, trasmessa il 3 luglio 2026, era corredata dalla relazione al Ministro, dallo schema di regolamento, dalla relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'ATN, dall'AIR e dai pareri del NUVIR. La relazione illustrativa è stata trasmessa successivamente, l'8 luglio 2026, a seguito di una richiesta di integrazione della Sezione.

Quadro normativo e base legale

L'articolo 13 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede l'apposizione dei contrassegni fiscali sui prodotti sottoposti ad accisa nei casi prescritti e demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei prodotti interessati, delle caratteristiche dei contrassegni e del loro prezzo. Il potere regolamentare trova la propria base nell'articolo 13, comma 2, del TUA, che richiama l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

Il decreto ministeriale n. 322/2003 individua i prodotti soggetti all'obbligo, le tipologie e i tagli dei contrassegni, le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A, le rappresentazioni grafiche dell'Allegato B e i prezzi di vendita. La funzione dei contrassegni è collegata sia alla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'accisa sia al contrasto delle frodi in un settore caratterizzato da elevati livelli di imposizione e da finalità anche extrafiscali di tutela della salute pubblica.

Finalità dell'intervento e AIR

La relazione illustrativa collega la riforma al tempo trascorso dall'adozione del decreto del 2003 e al progetto comune di Agenzia delle dogane e dei monopoli e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per introdurre tecniche anticontraffazione più avanzate. L'AIR richiama il rinvenimento di contrassegni falsi nelle attività di controllo e indica entrate erariali pari a 1.417,82 milioni di euro nel 2023 per l'accisa sull'alcole etilico e sulle bevande che lo contengono.

La Sezione, condividendo le osservazioni del NUVIR e il precedente parere n. 595/2025, ha rilevato che tali elementi non sono sufficientemente supportati da dati sulla numerosità e sull'evoluzione dei fenomeni fraudolenti. L'AIR deve fornire la base fattuale misurabile delle scelte regolamentari e i dati sulla contraffazione devono essere predisposti anche per il successivo monitoraggio dell'efficacia delle misure.

Consultazione degli operatori

L'AIR riferisce che i nuovi contrassegni saranno utilizzati da circa 500 operatori e descrive incontri svolti nel 2025 tra ADM, IPZS e alcune imprese produttrici, anche per sperimentare i fac-simile sulle linee di imbottigliamento. La Sezione ha tuttavia considerato insufficienti le informazioni fornite, perché non chiariscono adeguatamente soggetti coinvolti, modalità del confronto, informazioni acquisite e risultati della sperimentazione.

La consultazione, secondo la Sezione, deve essere intesa come strumento per raccogliere opinioni e dati da più punti di vista, verificare e ampliare le informazioni iniziali dell'amministrazione e favorire il dialogo con gli stakeholders, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 e l'Accordo in Conferenza Unificata del 29 marzo 2007.

Contenuto dello schema e codice a barre

Lo schema si compone di tre articoli. L'articolo 1 novella l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 322/2003 introducendo il comma 2-bis, che prevede tra le caratteristiche di stampa un codice a barre bidimensionale contenente il numero identificativo e il codice di controllo del contrassegno.

La Sezione ha chiesto di chiarire la relazione illustrativa, poiché la sua formulazione potrebbe far ritenere che il codice a barre bidimensionale sia già previsto dalla disciplina vigente. È stata invece ritenuta ammissibile la scelta di disciplinare espressamente nel corpo del regolamento tale specifica caratteristica, mantenendo il rinvio generale all'Allegato A per le altre caratteristiche tecniche.

Costi e relazione tecnica

Lo schema non contiene una clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non aumentano i costi per le imprese utilizzatrici, poiché restano invariati tagli e prezzi dei contrassegni.

La Sezione ha tuttavia osservato che l'introduzione di carta filigranata, inchiostri fluorescenti e bifluorescenti, microscritture, decorazioni e codici a barre può aumentare i costi di produzione sostenuti dall'IPZS. Tali costi non risultano adeguatamente valorizzati nello schema e nelle relazioni, anche se la Sezione ha preso atto della bollinatura della relazione tecnica.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

L'articolo 3 stabilisce che l'efficacia del decreto decorra dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Sezione ha ritenuto tale formulazione incompatibile con l'articolo 10 delle preleggi.

Secondo l'orientamento richiamato, espresso anche nel parere n. 413/2022, l'entrata in vigore dell'intero regolamento può essere derogata soltanto da una fonte di pari forza innovativa, cioè dalla legge. Un regolamento può differire l'operatività di singole disposizioni, ma non modificare autonomamente la data di entrata in vigore dell'intero testo. Deve quindi essere prevista la vacatio ordinaria di quindici giorni; solo singole disposizioni, quali quelle relative alle caratteristiche e alla commercializzazione dei nuovi contrassegni, potranno eventualmente avere efficacia differita.

La Sezione ha inoltre osservato che il differimento deve essere valutato in rapporto alla finalità dichiarata di contrasto alla contraffazione. La disciplina transitoria dovrebbe consentire lo smaltimento delle scorte esistenti, la cui consistenza non è indicata nella documentazione.

Coordinamento con l'articolo 9-octies del TUA

Il d.lgs. n. 43/2025 ha introdotto nel TUA l'articolo 9-octies, relativo ai Soggetti obbligati Abilitati Accreditati e alle future misure di semplificazione. Il decreto ministeriale attuativo potrebbe consentire una dilazione fino a ventiquattro mesi per la restituzione dei contrassegni non utilizzati, evitando l'incameramento della cauzione.

Questa possibile disciplina incide sulle disposizioni transitorie dello schema, perché i soggetti accreditati potrebbero restituire contrassegni previgenti anche oltre il termine applicabile agli altri operatori, pur non potendoli più utilizzare. La Sezione ha quindi richiesto un coordinamento espresso tra le discipline e ha suggerito l'adozione di una circolare esplicativa dell'ADM.

Monitoraggio e valutazione ex post

La Sezione ha ritenuto insufficiente il monitoraggio descritto nell'AIR, basato sui consueti controlli dell'ADM e della Guardia di finanza. È necessario introdurre una clausola di monitoraggio come vera valutazione a posteriori dell'impatto e dell'efficacia dei nuovi contrassegni.

Il meccanismo deve fondarsi su dati e informazioni aggiornati, confrontabili nel tempo e riferiti ai fenomeni di contraffazione, tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica. La necessità è particolarmente rilevante poiché, in base alle disposizioni transitorie, i nuovi contrassegni potrebbero essere utilizzati soltanto dopo due anni dall'entrata in vigore del regolamento. La clausola dovrebbe prevedere anche adeguamenti periodici del testo regolamentare.

Rilievi di drafting e conclusioni

Poiché il regolamento è un atto normativo a rilevanza esterna soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994 e dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988, la sottoposizione al visto e alla registrazione deve essere menzionata sia nel preambolo sia nell'explicit.

La Sezione ha inoltre suggerito di modificare la rubrica dell'articolo 3 in "Entrata in vigore delle disposizioni", di inserire la clausola di monitoraggio e di correggere l'Allegato A mediante un'adeguata interpunzione e una paragrafazione uniforme. Il parere è favorevole nei sensi della motivazione, con le modifiche e integrazioni richieste.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiFonti e atti normativiCommercio e attività produttiveAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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