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Adunanza generale

Adunanza generale n. 1514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente il conferimento della medaglia al merito silvano”.

Giustizia amministrativa202600752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente il conferimento della medaglia al merito silvano

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento volto a disciplinare il conferimento annuale della medaglia al merito silvano, prevista dall’articolo 105, comma 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. La questione principale riguarda la natura normativa dell’intervento e la conseguente necessità di adottare il procedimento regolamentare previsto dall’articolo 17 della legge n. 400/1988. Lo schema disciplina i destinatari del riconoscimento, le tre tipologie di medaglia e i corrispondenti diplomi, i requisiti di onorabilità, la presentazione e la valutazione delle candidature, i pareri o concerti necessari per determinate categorie di candidati, la revoca della medaglia e l’invarianza finanziaria.

Il parere

La Sezione riconosce allo schema natura sostanzialmente normativa e regolamentare, poiché esso introduce una disciplina generale e astratta, destinata a regolamentare una serie indefinita di conferimenti futuri, in attuazione e integrazione della previsione legislativa dell’articolo 105, comma 2, del regio decreto n. 3267/1923. La qualificazione normativa non è esclusa dall’assenza, nella fonte primaria, di un espresso riferimento al regolamento, né dalla precedente disciplina mediante circolare del 1951. Il Consiglio richiama il consolidato orientamento secondo cui generalità e astrattezza consistono, rispettivamente, nell’idoneità alla ripetizione dell’applicazione e nella capacità di regolare una serie indefinita di casi. Esprime quindi parere favorevole, formulando rilievi di drafting: nel preambolo, le formule devono recare soltanto le iniziali maiuscole; all’articolo 5, comma 2, va sostituito il riferimento a un “proprio regolamento” con quello a “un proprio atto”; all’articolo 7, comma 2, la “proposta di revoca” deve essere sostituita dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e deve essere soppresso l’ultimo periodo, perché ripetitivo rispetto all’articolo 5, comma 2.

Osservazioni

Preambolo - Formule introduttive

Le parole “VISTO”, “VISTA”, “CONSIDERATO”, “UDITO” e “SULLA PROPOSTA” devono essere scritte soltanto con le iniziali maiuscole.

Art. 5, comma 2 - Atto della commissione esaminatrice

Per evitare confusione e un potenziale contrasto con il regolamento in esame, le parole “di proprio regolamento” devono essere sostituite con le parole “di un proprio atto”.

Art. 7, comma 2 - Avvio del procedimento di revoca

Poiché l’interessato è il destinatario del provvedimento di revoca, le parole “notifica all’interessato la proposta di revoca” devono essere sostituite con le parole “comunica all’interessato l’avvio del procedimento di revoca”.

Art. 7, comma 2 - Soppressione di periodo ripetitivo

L’ultimo periodo del comma 2 deve essere soppresso, in quanto ripete la disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, oggetto della modifica suggerita dalla Sezione.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 2, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

    Il Ministro per l'economia nazionale potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano

    Costituisce la base legislativa del regolamento e attribuisce al ministro competente il potere di concedere le medaglie al merito silvano.

  • art. 17 legge n. 400/1988

    Il procedimento previsto per i regolamenti deve essere seguito anche quando la fonte primaria non qualifica formalmente l’atto come regolamento, se l’atto presenta sostanzialmente natura normativa.

  • regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661

    È richiamato per la trasformazione dell’originario Ministero per l’economia nazionale nel Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

  • decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406

    È indicato quale disciplina analoga in materia di riconoscimenti ambientali e quale modello cui lo schema si ispira per la previsione di medaglie e diplomi di tre classi.

  • decreto-legge n. 173/2022

    È richiamato per individuare l’attuale Ministero competente al conferimento del riconoscimento.

  • decreto-legge n. 181/2006

    È richiamato nella successione normativa delle competenze ministeriali.

  • decreto legislativo n. 300/1999

    È richiamato nella ricostruzione dell’evoluzione dell’amministrazione ministeriale competente.

  • decreto legislativo n. 143/1997

    È richiamato nella ricostruzione dell’evoluzione dell’amministrazione ministeriale competente.

  • legge n. 491/1993

    È richiamata nella ricostruzione dell’evoluzione dell’amministrazione ministeriale competente.

Massime di principio

  • Un atto deve essere sottoposto al procedimento regolamentare previsto dall’articolo 17 della legge n. 400/1988 quando, indipendentemente dalla qualificazione formale contenuta nella fonte primaria, introduce una disciplina sostanzialmente normativa, generale e astratta.
  • La generalità e l’astrattezza della disciplina regolamentare non richiedono che essa sia applicabile indistintamente a tutti i consociati: la generalità consiste nell’idoneità alla ripetizione dell’applicazione e l’astrattezza nella capacità di regolare una serie indefinita di casi.
  • La precedente adozione di una disciplina mediante circolare non impedisce l’adozione successiva di un regolamento, né determina la natura non normativa della nuova disciplina, se la circolare risale a un periodo anteriore alla disciplina legislativa generale degli atti normativi statali.
  • Nel procedimento di revoca di un riconoscimento amministrativo, la comunicazione all’interessato deve essere configurata come comunicazione di avvio del procedimento quando l’amministrazione intenda adottare il provvedimento finale di revoca.

Regolamento concernente il conferimento della medaglia al merito silvano

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica trasmesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Lo schema disciplina il conferimento annuale della medaglia al merito silvano, riconoscimento previsto dall’articolo 105, comma 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Premesse e finalità dell’intervento

Il riconoscimento era originariamente attribuito dal Ministro per l’economia nazionale e, secondo la circolare ministeriale n. 92 del 12 ottobre 1951, riguardava persone ed enti distintisi per attività di rimboschimento, opere realizzate su terreni difficili, attività durevole nel settore, insegnamento, studi e pubblicazioni. La medaglia era accompagnata da un diploma di benemerenza ed era consegnata in occasione della giornata nazionale degli alberi.

L’amministrazione intende rivitalizzare il riconoscimento, definendo con fonte regolamentare criteri e modalità uniformi di conferimento e prevedendo tre gradi: medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, corrispondenti ai diplomi di benemerenza di prima, seconda e terza classe.

Struttura dello schema

Lo schema si compone di otto articoli. L’articolo 1 individua quali potenziali destinatari cittadini italiani e stranieri, enti pubblici e privati e corpi civili e militari dello Stato, distintisi per particolari meriti in attività agro-silvo-pastorali.

L’articolo 2 disciplina le tre tipologie di medaglia, assegnabili a titolo individuale o collettivo e anche alla memoria. Le caratteristiche materiali e grafiche delle medaglie saranno definite con successivo decreto direttoriale del Ministero.

L’articolo 3 stabilisce requisiti di onorabilità necessari per il conferimento e il mantenimento della medaglia da parte delle persone fisiche. L’articolo 4 regola la presentazione annuale delle candidature, da effettuare entro il 30 aprile, e consente al Ministro di attribuire il riconoscimento anche di propria iniziativa, previo parere della commissione.

L’articolo 5 istituisce una commissione esaminatrice presieduta dal Ministro o, per delega, dal sottosegretario designato e composta da cinque membri nominati con decreto ministeriale tra soggetti esperti in materia agro-silvo-pastorale. L’incarico dura tre anni, è rinnovabile e gratuito. La commissione valuta le candidature entro il 31 luglio; per la validità delle sedute è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti, incluso il presidente ai fini del quorum.

L’articolo 6 prevede l’intervento preventivo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per candidati stranieri o cittadini italiani residenti all’estero, del Ministro della difesa per candidature riguardanti corpi, comandi, enti o personale delle Forze armate e dell’amministrazione di appartenenza per i dipendenti pubblici. L’articolo 7 disciplina la revoca in caso di perdita dei requisiti di onorabilità. L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Profili finanziari e istruttori

La relazione tecnico-finanziaria, munita del visto e della verifica positiva del Ragioniere generale dello Stato, prevede che la realizzazione delle medaglie sia affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell’ambito dei suoi compiti istituzionali.

Per trenta esemplari, dieci per ciascuna categoria, è stimato un costo complessivo di circa 1.500 euro, a valere sulle risorse del capitolo 1897 del bilancio del Ministero. I componenti della commissione svolgono l’incarico a titolo gratuito.

Natura normativa del decreto

La Sezione considera lo schema un atto sostanzialmente normativo. Esso non si limita a organizzare un singolo conferimento, ma introduce una disciplina generale e astratta destinata a regolare annualmente una serie indefinita di candidature e riconoscimenti.

Il Consiglio richiama il consolidato indirizzo consultivo e giurisdizionale secondo cui la mancanza di una qualificazione formale dell’atto da parte della fonte primaria non esclude l’applicazione del procedimento previsto dall’articolo 17 della legge n. 400/1988, quando l’atto abbia natura regolamentare.

La generalità e l’astrattezza non implicano l’applicabilità indistinta a tutti i soggetti dell’ordinamento. È sufficiente che la disciplina sia ripetibile nella sua applicazione e idonea a regolare una pluralità indefinita di casi. La Sezione richiama, tra gli altri, i pareri n. 291 del 17 febbraio 2026, n. 1033 del 29 settembre 2025, n. 750 del 22 luglio 2025, n. 595 del 16 giugno 2025, n. 1349 del 2 maggio 2019 e n. 429 del 13 febbraio 2019, nonché Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 9, Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 823, e Corte costituzionale 22 luglio 2010, n. 278 e 21 ottobre 2011, n. 275.

Il precedente utilizzo della circolare n. 92 del 1951 non è decisivo, poiché risale a un periodo anteriore alla legge n. 400/1988, che ha disciplinato il procedimento degli atti normativi statali. La Sezione considera inoltre significativo il precedente del d.P.R. n. 406/1989, adottato in materia analoga.

Rilievi di drafting

Il parere è favorevole, con i seguenti rilievi redazionali:

  • nel preambolo, le formule introduttive devono essere scritte con la sola iniziale maiuscola;
  • all’articolo 5, comma 2, il riferimento al “proprio regolamento” della commissione deve essere sostituito con quello a “un proprio atto”, per evitare sovrapposizioni o contrasti con il regolamento governativo;
  • all’articolo 7, comma 2, l’espressione relativa alla notifica della “proposta di revoca” deve essere sostituita dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
  • sempre all’articolo 7, comma 2, l’ultimo periodo deve essere soppresso perché ripetitivo rispetto all’articolo 5, comma 2.

Conclusioni

La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione, riconoscendo la natura regolamentare dello schema e formulando osservazioni di drafting sulle disposizioni del preambolo e degli articoli 5 e 7.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e drafting
RamiFonti e atti normativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiPartecipazione procedimentale

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