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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33652/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. di poter disporre per tutta la notte di fornello e pentolame, così da cucinare o anche soltanto scaldare una bevanda, in deroga alla disciplina della circolare DAP del 2 ottobre 2017, che prevedeva la riconsegna degli strumenti alle ore 20 e la loro restituzione alle ore 7. L'Amministrazione penitenziaria proponeva opposizione e il Tribunale di sorveglianza la accoglieva, ritenendo che la diversa regolamentazione applicabile ai detenuti sottoposti al regime speciale fosse giustificata da esigenze logistiche, organizzative e di sicurezza interna e non costituisse una discriminazione né un aggravamento meramente afflittivo della detenzione. Il detenuto proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. e degli artt. 3, 27 e 32 Cost., sostenendo che la limitazione notturna del diritto di disporre di fornello e pentolame fosse discriminatoria rispetto ai detenuti comuni. Con motivi nuovi ribadiva le medesime censure. Il Procuratore generale chiedeva la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il motivo e, conseguentemente, inammissibile il ricorso. Ha ricostruito l'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, precisando che le fasce orarie che limitano la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis sono legittime quando costituiscono modalità organizzative dell'esercizio del diritto fondate su concrete e plausibili esigenze logistiche, organizzative e di sicurezza, purché non si traducano in un trattamento deteriore privo di giustificazione rispetto ai detenuti comuni. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva fornito una motivazione puntuale, coerente e immune da vizi, individuando ragioni obiettive idonee a giustificare la disciplina applicata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), legge n. 354/1975

    disposizione relativa alle misure del regime detentivo differenziato e alla preparazione e cottura dei cibi

    La disciplina amministrativa può stabilire fasce orarie per l'esercizio del diritto alla cottura dei cibi da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale, purché la limitazione sia sorretta da concrete e plausibili esigenze logistiche, organizzative e di sicurezza e non costituisca un aggravamento meramente afflittivo.

  • art. 3 Cost.

    Il diverso trattamento rispetto ai detenuti comuni non è di per sé discriminatorio se fondato su ragioni oggettive e apprezzabili connesse al regime detentivo speciale.

  • art. 27 Cost.

    La disciplina contestata non è stata ritenuta una forma di aggravamento arbitrario o meramente afflittivo del trattamento detentivo.

  • art. 32 Cost.

    La sentenza menziona la disposizione nell'ambito della censura del ricorrente, senza svilupparne una distinta interpretazione.

  • art. 186 Cost.

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione che imponeva all'Amministrazione penitenziaria di assicurare l'assoluta impossibilità di cuocere cibi ai detenuti sottoposti al regime differenziato; le successive limitazioni orarie sono ammissibili se giustificate da esigenze oggettive.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. alla preparazione e cottura dei cibi non esclude che l'Amministrazione penitenziaria ne disciplini le modalità di esercizio mediante fasce orarie.
  • La previsione di fasce orarie differenziate per i detenuti sottoposti al regime speciale è legittima soltanto quando sia sorretta da concrete e plausibili esigenze logistiche, organizzative e di sicurezza effettivamente riferibili all'istituto penitenziario interessato.
  • La mera differenziazione rispetto ai detenuti comuni non integra discriminazione; la disciplina diventa illegittima quando il diverso trattamento non abbia una giustificazione oggettiva e si risolva in un aggravamento meramente afflittivo della detenzione.
  • Le determinazioni amministrative che delimitano temporalmente l'esercizio del diritto alla cottura dei cibi sono sottoponibili al controllo della magistratura di sorveglianza e, nei limiti consentiti, al sindacato della Corte di cassazione.
  • Quando il giudice di sorveglianza individua specificamente ragioni obiettive e plausibili a sostegno della limitazione e motiva in modo puntuale e coerente, la censura di violazione del diritto alla cottura dei cibi e di trattamento discriminatorio è infondata.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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