Sentenza n. 997/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza 1. alla Sentenza n. 4538/2023 resa a definizione del procedimento n. R.g. 4578/2022, dal Tribunale Ordinario di Palermo – Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.12.2023 e notificata dal sottoscritto difensore in data 14.07.2025; 2. alla Sentenza n. 744/2024 resa a definizione del procedimento n. R.g. 3407/2023, dal Tribunale Ordinario di Palermo – Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2024 e notificata dal sottoscritto difensore in data 14.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Palermo che avevano riconosciuto somme dovute mediante emissione della carta docente o di analoghi buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, entrambe favorevoli e passate in giudicato. La prima aveva condannato il Ministero all'emissione della carta docente e all'assegnazione di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi maturati sino al saldo. La seconda aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 mediante emissione della carta docente o di analoghi buoni elettronici. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, producendo l'attestazione del passaggio in giudicato dei titoli e la prova della notificazione, nonché dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato delle sentenze e l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione dei titoli. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alle sentenze, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute mediante le modalità stabilite nei titoli, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT secondo le modalità indicate; ogni ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
È applicato per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Integra il fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
d.m. n. 55/2014
I parametri tariffari sono utilizzati analogicamente, con riferimento ai minimi per le procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione, per liquidare le spese del giudizio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio e non può essere rifiutato né paralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e inserendo gli atti nel fascicolo telematico.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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