Sentenza n. 1927/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, ordinanza di demolizione, ordinanza di sgombero e voltura catastale dell'intero appezzamento in favore del Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della sequenza repressiva edilizia relativa a un manufatto rurale di circa 40 mq, deducendo anzitutto che l'ordinanza di demolizione e il successivo verbale di accertamento dell'inottemperanza erano stati notificati soltanto alla madre comproprietaria e non agli altri comproprietari. Tale omissione avrebbe impedito loro di conoscere l'ordine demolitorio e di adempiervi spontaneamente, oltre a rendere illegittimi i successivi effetti acquisitivi. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, poiché il Comune avrebbe acquisito gratuitamente l'intero appezzamento di circa 1.500 mq, senza indicare i criteri di individuazione dell'area e senza motivare le specifiche ragioni urbanistiche e di interesse pubblico che giustificavano l'estensione dell'acquisizione oltre l'area di sedime del manufatto. Con il terzo motivo è stata contestata l'ordinanza di sgombero, sostenendo che il Comune non avrebbe potuto esercitare poteri di autotutela possessoria ex art. 823 c.c. su un bene appartenente al patrimonio disponibile, dovendo eventualmente agire davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi e ha annullato il verbale di accertamento dell'inottemperanza e la successiva ordinanza di sgombero. Ha ritenuto che, in caso di comproprietà del bene abusivo, l'ordinanza di demolizione debba essere notificata a tutti i comproprietari affinché possano prodursi i successivi effetti acquisitivi previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. L'omessa notificazione, tuttavia, incide sull'efficacia dell'ordinanza e sulla decorrenza del termine per impugnarla, non sulla sua validità intrinseca. Poiché gli odierni ricorrenti non avevano ricevuto la notificazione, il procedimento acquisitivo e gli atti successivi sono stati ritenuti illegittimi. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima l'acquisizione dell'intero compendio immobiliare, in assenza di una motivazione sui criteri di delimitazione dell'area e sulle concrete esigenze urbanistiche e di interesse pubblico che avrebbero giustificato l'estensione oltre il sedime dell'abuso. Il terzo motivo è stato respinto: l'ordinanza di sgombero è stata qualificata come atto esecutivo della sequenza repressiva prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, non come esercizio di autotutela possessoria fondato sull'art. 823 c.c.; pertanto la sua legittimità non dipende dalla qualificazione del bene comunale come patrimonio disponibile o indisponibile. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata notificazione dell'ordine di demolizione a uno dei comproprietari impedisce il perfezionamento nei suoi confronti dei successivi effetti acquisitivi; l'acquisizione di superfici ulteriori rispetto al sedime dell'abuso richiede l'indicazione dei criteri utilizzati e la motivazione delle specifiche ragioni urbanistiche e di interesse pubblico che la rendono necessaria.
art. 823 c.c.
Non costituisce il fondamento dell'ordinanza di sgombero esaminata, che è stata qualificata come atto esecutivo della sequenza pubblicistica di repressione dell'abuso edilizio prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 140 c.p.c.
I ricorrenti ne hanno dedotto la mancata applicazione nella notificazione del verbale alla comproprietaria risultata irreperibile; la sentenza fonda tuttavia l'accoglimento sulla mancata notificazione degli atti ai comproprietari e sull'illegittimità dell'acquisizione conseguente.
Massime di principio
- In caso di comproprietà di un immobile abusivo, l'ordinanza di demolizione deve essere notificata a tutti i comproprietari; l'omessa notificazione anche a uno solo di essi impedisce che nei suoi confronti si producano gli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 e rende illegittimi gli atti successivi della sequenza repressiva.
- La notificazione dell'ordinanza di demolizione è elemento estrinseco, rilevante per l'efficacia dell'atto e per la decorrenza del termine d'impugnazione, ma non incide sulla validità intrinseca dell'ordinanza stessa.
- Quando l'acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001 riguarda superfici ulteriori rispetto all'area di sedime dell'abuso, l'amministrazione deve motivare puntualmente i criteri di delimitazione dell'area e le specifiche ragioni urbanistiche e di interesse pubblico che rendono necessaria l'estensione dell'effetto ablatorio.
- L'ordinanza di sgombero adottata dopo l'acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è un atto esecutivo della sequenza repressiva edilizia prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 e non un atto di autotutela possessoria fondato sui poteri dominicali dell'amministrazione; la sua legittimità prescinde quindi dalla distinzione tra patrimonio disponibile e indisponibile dell'ente.
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