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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33322/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, confermando dunque la condanna già pronunciata nei gradi di merito; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato la dichiarazione di delinquente abituale e la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro, confermando però la condanna a 5 anni di reclusione ed euro 1.000 di multa per furto in abitazione con aggravanti. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e contestando che il luogo fosse riconducibile alla nozione di privata dimora rilevante ai fini dell'art. 624-bis c.p.; con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: ha richiamato la motivazione della Corte territoriale, secondo cui il fatto si era svolto all'interno di una scuola primaria, in particolare in aree dell'asilo caratterizzate da particolare riservatezza e accessibili solo con il consenso del gestore, integrando quindi la nozione di privata dimora; quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che il loro mancato riconoscimento poteva desumersi implicitamente dal complessivo rigetto della richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, già adeguatamente motivato con riferimento alla gravità delle aggravanti. La difesa aveva anche valorizzato un presunto comportamento collaborativo dell'imputato, ma la sentenza impugnata dava invece conto che, alla perquisizione, egli aveva negato di detenere la refurtiva.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, purché non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato quale aggravante della recidiva nella sentenza di condanna confermata in cassazione.

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    Richiamato quale aggravante contestata e confermata nella sentenza di merito.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante del furto confermata nei gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere ritenute implicitamente disattese quando la decisione motivi adeguatamente il rigetto di una richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio fondata su analoghe ragioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del furto in abitazione, la nozione di privata dimora non coincide con la sola abitazione in senso stretto, ma comprende anche luoghi nei quali si svolgano non occasionalmente attività della vita privata o professionale, purché non siano aperti al pubblico né liberamente accessibili a terzi.
  • La qualificazione del luogo come privata dimora può essere desunta dalla sua riservatezza concreta e dalla necessità del consenso del titolare per l'accesso.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può risultare anche da motivazione implicita, quando la sentenza abbia adeguatamente giustificato il mantenimento di un trattamento sanzionatorio non mitigato per ragioni sovrapponibili.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata se si risolve nella mera riproposizione di questioni già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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