Sentenza n. 638/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 22 ottobre 2024, n. prot. 42476 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Ilaria Atzeni nata il 19 marzo 1979 a Muravera (CA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 7 aprile 2021 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 15969 dell’8 luglio 2021, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento di un attestato formativo spagnolo denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un "titolo proprio" dell'università, non ufficiale nell'ordinamento scolastico spagnolo e quindi non abilitante, e aveva inoltre ravvisato una sostanziale e incolmabile diversità tra il percorso formativo seguito in Spagna e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. La ricorrente ha dedotto plurime censure di violazione della disciplina procedimentale, eccesso di potere e contrasto con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche e della formazione professionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Il provvedimento è stato ritenuto contrario alla disciplina europea come interpretata dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero non poteva considerare automaticamente ostativa la natura di "titolo proprio" e non ufficiale del titolo estero, ma doveva valutare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, comparandolo con la formazione richiesta in Italia, previa appropriata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il raffronto svolto dall'Amministrazione è stato giudicato apodittico e scarsamente motivato: non spiegava adeguatamente la radicale diversità dei percorsi né perché eventuali misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, non potessero colmare le differenze formative. Il giudice ha richiamato anche la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE, secondo cui le autorità devono prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti e procedere a una valutazione comparativa delle competenze possedute rispetto a quelle richieste dall'ordinamento nazionale. Pur non essendo imposto il riconoscimento di un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine, tale titolo può essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce il quadro nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE per la domanda di riconoscimento del titolo formativo conseguito all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale della formazione acquisita, considerando l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità, e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze formative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente di disporre misure compensative, quali formazione aggiuntiva, tirocinio o laboratorio, per colmare le differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, nelle fattispecie non ricadenti nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa delle qualifiche, dei titoli e dell'esperienza pertinenti.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e, nelle fattispecie non ricadenti nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, richiede una valutazione comparativa delle competenze possedute rispetto a quelle richieste dall'ordinamento nazionale.
L. 4 agosto 1977, n. 517
È richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno, quale docente dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori, finalizzate all'integrazione e agli interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione conseguita in altro Stato membro, l'Amministrazione non può negare automaticamente l'equipollenza perché il titolo è qualificato nell'ordinamento di origine come titolo non ufficiale o titolo proprio dell'istituzione che lo ha rilasciato; deve procedere a una valutazione concreta e comparativa dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.
- Il raffronto tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento italiano deve essere sostenuto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione specifica, non potendo fondarsi su una generica o apodittica affermazione di radicale diversità dei programmi formativi.
- Quando emergano differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l'Amministrazione deve valutare se esse possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali formazione aggiuntiva, tirocinio o laboratorio, e deve motivare specificamente l'eventuale inutilità o inidoneità di tali misure.
- Anche quando la fattispecie non rientri nell'ambito applicativo diretto della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità dello Stato ospitante di esaminare comparativamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono necessariamente il riconoscimento di un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine, ma non impediscono allo Stato ospitante di tenerne conto nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze professionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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