Cassazione Penale, Sentenza n. 33163/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto ricorso ex art. 311 c.p.p. contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Monza. Il procedimento riguardava la contestazione di partecipazione a un'associazione per delinquere e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito di una struttura organizzata operativa tramite società formalmente lecite ma ritenute utilizzate per finalità illecite. Il Tribunale aveva valorizzato intercettazioni, servizi di osservazione, analisi dei flussi finanziari, perquisizioni, documentazione extracontabile e bancaria e un libro mastro, ravvisando un grave quadro indiziario. Aveva inoltre ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione sulla base del ruolo apicale dell'indagato, della continuità pluriennale dell'attività, della professionalità e serialità del sistema fraudolento, dell'uso di prestanome e conti fittizi, della rete di soggetti rimasti in libertà, dei precedenti penali e di una sentenza non definitiva per associazione di tipo mafioso e truffa. La difesa, con un unico motivo, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, c.p.p., lamentando che la prognosi di recidiva fosse fondata su formule astratte, sulla gravità storica dei fatti e sulla personalità dell'indagato, senza elementi concreti e attuali. Sono state censurate la valutazione dello stato detentivo per altra causa, l'utilizzazione della sentenza non definitiva, il decorso temporale dai fatti e l'omessa considerazione di occasioni concrete e recenti di reiterazione. È stata infine contestata la motivazione sull'inidoneità di misure meno afflittive, in particolare degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. La Corte ha rilevato, preliminarmente, l'erroneo richiamo alla lett. b) dell'art. 606, comma 1, c.p.p., disposizione riferita alla violazione di norme sostanziali e non processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., osservando che il giudizio prognostico può fondarsi sulla personalità dell'indagato, sui precedenti e sulle concrete modalità del fatto, purché emergano elementi reali e non meramente ipotetici. Nel caso concreto, il Tribunale aveva indicato molteplici elementi individualizzanti: la stabilità dell'organizzazione, il ruolo centrale dell'indagato, il modus operandi articolato, l'inserimento in un contesto criminale organizzato, la rete relazionale e la replicabilità del sistema. La Corte ha precisato che l'attualità del pericolo non richiede la previsione di una specifica e imminente occasione per delinquere. Ha inoltre ritenuto legittimo considerare la sentenza non definitiva e lo stato di detenzione per altra causa, non essendo quest'ultimo di per sé incompatibile con il pericolo di reiterazione, anche in ragione della possibilità di comunicare con l'esterno e di un futuro ritorno in libertà. Quanto alla scelta della custodia in carcere, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata, avendo evidenziato la capacità di operare a distanza, l'impiego di prestanome e l'inidoneità di misure fondate sull'autocontrollo dell'indagato. Le doglianze sono state inoltre giudicate, in parte, non confrontate con la motivazione impugnata e, in parte, dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia cautelare personale.
art. 416 c.p.
È il reato associativo contestato al capo 1, relativo all'associazione per delinquere.
art. 8 d.lgs. 74/2000
È il reato contestato ai capi 2, 3, 4 e 5, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente l'applicazione di misure cautelari in presenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Rileva nella scelta e nella valutazione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto alle esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Riguarda l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; non è il corretto riferimento per denunciare la violazione di norme processuali.
art. 606 c.p.p.
Delimita i motivi del ricorso per cassazione e non consente di sollecitare una nuova valutazione del fatto, dell'attendibilità delle fonti o della rilevanza degli elementi probatori.
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, quando non sussistono ragioni di esonero dalla colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 133 c.p.
È richiamato quale parametro per la valutazione della capacità a delinquere e della personalità dell'indagato, rilevante anche nel giudizio sul pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare sul pericolo di reiterazione, la concretezza richiede elementi reali e non meramente ipotetici dai quali desumere la probabilità di recidiva; l'attualità richiede una prognosi di ricaduta prossima all'applicazione della misura, ma non imminente.
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere individualizzata e può fondarsi congiuntamente sulle concrete modalità del fatto, sul ruolo svolto dall'indagato, sul contesto criminale, sulla personalità, sui precedenti e sulla persistente disponibilità di relazioni o strumenti utili alla riproduzione del modello criminoso.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non impone al giudice cautelare di individuare una specifica occasione futura, né di dimostrare che una determinata struttura operativa o uno specifico contatto criminale siano certamente ancora attivi.
- La risalenza temporale dei fatti non esclude il pericolo di reiterazione quando la motivazione valorizzi una stabile e radicata propensione criminosa, la professionalità del modello delittuoso e la sua agevole replicabilità.
- Lo stato di detenzione per altra causa non è, di per sé, incompatibile con la configurabilità delle esigenze cautelari, poiché non esclude in assoluto comunicazioni con l'esterno, benefici, scarcerazioni o future condizioni di libertà.
- Una sentenza non definitiva può essere utilizzata, insieme agli altri elementi disponibili, per delineare la personalità dell'indagato, il suo percorso criminale e il contesto relazionale, senza costituire da sola il fondamento esclusivo della prognosi cautelare.
- La scelta della custodia cautelare in carcere è adeguatamente motivata quando il giudice spiega, in relazione alle modalità del reato e alla capacità operativa dell'indagato, perché misure meno afflittive, anche con controllo elettronico, non siano idonee a neutralizzare il rischio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente riferita alla motivazione in una richiesta di rivalutazione dell'attendibilità delle fonti o della rilevanza e concludenza degli elementi probatori esaminati dal giudice di merito.
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