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Ordinanza

Ordinanza n. 3972/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202605304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti contro il decreto. In sede cautelare, l'Amministrazione ha rappresentato di avere riaperto l'istruttoria alla luce di ulteriori elementi emersi riguardo alla posizione del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili non mediante la sospensione del decreto impugnato, ma attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è stata motivata dalla riapertura dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione, sicché il Collegio ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 4 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Il giudice può ritenere sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza adottare la sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. in luogo della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
  • La riapertura dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione, motivata dalla considerazione di ulteriori elementi emersi sulla posizione dell'interessato, può giustificare la tutela cautelare mediante fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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