Ordinanza n. 3972/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti contro il decreto. In sede cautelare, l'Amministrazione ha rappresentato di avere riaperto l'istruttoria alla luce di ulteriori elementi emersi riguardo alla posizione del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili non mediante la sospensione del decreto impugnato, ma attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è stata motivata dalla riapertura dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione, sicché il Collegio ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 4 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito
Il giudice può ritenere sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza adottare la sospensione del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. in luogo della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La riapertura dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione, motivata dalla considerazione di ulteriori elementi emersi sulla posizione dell'interessato, può giustificare la tutela cautelare mediante fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto.
Come è indicizzato
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