Cassazione Civile, Ordinanza n. 37290/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo e il connesso avviso di addebito relativo a contributi INPS. L’opposizione era stata rigettata in primo grado e poi l’appello era stato respinto dalla Corte d’Appello di Roma. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non specifico il disconoscimento, formulato in udienza in primo grado, della fotocopia della cartolina di ricevimento della raccomandata prodotta dall’INPS. Il ricorrente sosteneva di avere espressamente disconosciuto la documentazione depositata, affermando che non esistessero gli originali corrispondenti alle copie prodotte né l’originale del titolo sotteso all’atto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il disconoscimento della conformità tra copia e originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere chiaro, specifico e circostanziato, indicando il documento contestato e le concrete difformità rispetto all’originale; non sono sufficienti contestazioni generiche o formule di stile. Ha inoltre precisato che l’ipotesi della mera negazione dell’esistenza dell’originale non coincide automaticamente con un valido disconoscimento della copia, se non è accompagnata da elementi almeno indiziari sulla falsità materiale integrale del documento. Conseguentemente la Corte ha confermato la valutazione di merito e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
richiamato insieme all’art. 2719 c.c. come disciplina delle riproduzioni meccaniche e della loro efficacia probatoria nel processo
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale deve essere specifico, circostanziato e riferito alle difformità della copia; in mancanza, la copia può essere utilizzata dal giudice come prova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale non sono sufficienti contestazioni generiche, clausole di stile o negazioni onnicomprensive: occorre una contestazione chiara, specifica e circostanziata.
- Il disconoscimento efficace deve indicare il documento contestato e gli aspetti concreti di difformità rispetto all’originale, eventualmente segnalando parti mancanti, aggiunte o alterate e fornendo elementi almeno indiziari sul diverso contenuto dell’originale.
- La mera affermazione dell’inesistenza dell’originale, da sola, non integra automaticamente un disconoscimento idoneo a privare di efficacia probatoria la copia prodotta, se non è sorretta da elementi che accreditino la dedotta falsità materiale del documento.
- La valutazione circa la specificità e l’efficacia del disconoscimento della copia è, in concreto, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è liberamente rivalutabile in cassazione se la regola di diritto è correttamente applicata.
- In tema di prova documentale, la contestazione della copia non impedisce al giudice di valorizzare la documentazione prodotta e gli altri elementi istruttori disponibili, incluse le presunzioni, per accertarne la conformità all’originale.
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