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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06005/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di una somma per lavori di ristrutturazione eseguiti in un appartamento. Il committente propose opposizione sostenendo che la ditta non avesse in realtà svolto alcuna prestazione, poiché i lavori sarebbero stati eseguiti direttamente da lui o comunque tramite altre imprese. Il Tribunale respinse l’opposizione, ma la Corte d’appello riformò la decisione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata l’effettiva esecuzione dei lavori da parte della ditta e quindi insussistente il credito. La soccombente propose ricorso per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata dell’opponente di riduzione della condanna nei limiti del provato fosse nuova e inammissibile; con il secondo denunciò omesso esame di un fatto decisivo e/o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato una testimonianza che, a suo dire, confermava l’esecuzione dei lavori da parte sua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque infondato perché, una volta esclusa in appello la stessa esecuzione dei lavori da parte della ditta, non vi era interesse a discutere della pretesa novità della domanda subordinata di riduzione del credito; inoltre ha ribadito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto ha posizione sostanziale di attore e sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre la contestazione radicale dell’an debeatur mette in discussione l’intera pretesa, anche quanto al quantum. Il secondo motivo è stato disatteso perché si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell’attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione non è apparente o illogica. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore importo per la cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’inammissibilità in appello di una domanda ritenuta nuova; la Corte ha escluso l’interesse a esaminare la questione dopo avere negato la prova del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o utilizzi prove non dedotte/disposte oltre i limiti di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale del primo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È stato il parametro formale del secondo motivo di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta formulata ai sensi del rito camerale semplificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a somma ulteriore in favore della controparte e alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel principio secondo cui, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve provare i fatti costitutivi della pretesa.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione e il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi del credito.
  • La contestazione radicale dell’an debeatur investe l’intera pretesa creditoria e non lascia cristallizzato il quantum ingiunto; nel più è compreso il meno.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento dell’attendibilità dei testimoni, riservati al giudice di merito.
  • In cassazione è censurabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice territoriale, salvo motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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