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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2763/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 che recuperavano a tassazione costi ritenuti indeducibili (spese di ristrutturazione di immobile di proprietà del coniuge e costi attribuiti a soggetti 'fantasma') e relativa IVA. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto i ricorsi riconoscendo la deduzione nel limite del 5% ex art. 54 TUIR; la CTR confermava. In cassazione il ricorrente denunciava, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e la nullità della sentenza di appello per motivazione meramente per relationem, cioè priva di un autonomo e comprensibile processo decisorio. La Suprema Corte ha ritenuto centrale la censura sulla carenza motivazionale della sentenza di appello, che si limitava ad aderire alla decisione di primo grado senza esporre il ragionamento critico né rispondere alle doglianze di parte appellante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (omessa/insufficiente motivazione della sentenza di appello), dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha annullato e cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla CTR, demandando a quella sede la valutazione di merito con adeguata e autonoma motivazione e la regolazione delle spese di lite anche per il presente grado. Non è stata decisa nel merito la deducibilità delle spese o la legittimità degli avvisi, che devono essere nuovamente esaminate dal giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), comma 2

    Riferito al limite del 5% di deducibilità delle spese di ristrutturazione; la CTP e la CTR avevano applicato tale norma per riconoscere la deduzione in misura ridotta. La Cassazione non ha risolto la questione di merito ma ha ritenuto che la conferma operata in appello necessiti di motivazione autonoma.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità degli avvisi di accertamento; la CTR aveva valutato preliminarmente questioni di nullità connesse a tale disposizione ma la Cassazione ha rimesso al giudice d'appello la valutazione complessiva, dopo aver annullato la sentenza per vizi motivazionali.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Citato in relazione alla regolarità della notifica a mezzo servizio postale; la CTP aveva ritenuto legittima la notifica ai sensi di tale norma considerandola speciale rispetto alla disciplina codicistica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento normativa della censura principale in cassazione (omessa o insufficiente motivazione). La Corte ha accolto il motivo basandosi su questo articolo, ritenendo la sentenza di appello affetta da vizio insuperabile di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto delle censure di motivazione alla luce della riforma operata dal D.L. n. 83/2012; la decisione richiama l'orientamento delle Sezioni Unite sulla limitazione del sindacato di motivazione in cassazione ma distingue i casi di motivazione apparente/nulla che restano censurabili.

  • art. 111 Cost. e principi del codice di procedura civile (art. 132, cod. proc. civ.; art. 118 disp. att.; art. 36 D.Lgs. n. 546/1992)

    Richiami formali utilizzati per sostenere il diritto a un giudizio motivato e per inquadrare le garanzie del procedimento. La Corte usa tali riferimenti per qualificare il vizio di motivazione come rilevante ai fini di legittimità.

  • art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

    Menziionato nel valutare i requisiti di specificità e autosufficienza del motivo di cassazione: la censura doveva indicare il tenore della motivazione di primo grado rimessa dall'appello e le critiche avanzate in sede di appello.

  • art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. con legge 7 agosto 2012, n. 134

    Riferimento normativo alla riforma che ha modificato i limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione (modifica dell'art. 360 c.1, n.5). La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite su come applicare tale riduzione del sindacato, pur mantenendo la censurabilità della motivazione inesistente o apparente.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado: deve esporre un processo decisionale autonomo che risponda specificamente ai motivi di gravame e alle allegazioni difensive.
  • La motivazione apparente o meramente ripetitiva costituisce vizio formale rilevante in cassazione e può condurre all'annullamento con rinvio anche quando la questione di merito non venga risolta dalla Corte di legittimità.
  • Quando si contesta la motivazione del primo grado, in appello occorre dettagliare le critiche e ottenere che il giudice di secondo grado esplicitamente esamini e confuti tali censure; la mancata risposta rende la decisione vulnerabile in cassazione.
  • Per i contribuenti che contestano accertamenti tributari, è importante sollevare tempestivamente eccezioni procedurali (es. nullità di notifica) e documentare con precisione le ragioni di fatto e diritto in grado di appello, affinché il giudice d'appello non possa limitarsi a un generico richiamo.
  • L'annullamento per carenza motivazionale comporta di norma il rinvio per un nuovo esame del merito; pertanto, la decisione di merito finale resta rimessa al giudice di rinvio che dovrà motivare compiutamente le proprie conclusioni.

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