Sentenza n. 731/2026 - Catania, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 29/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Patrizia Mirenda, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 9530/2024, pubblicata in data 07/01/2025 e notificata il 15/02/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva il 15 febbraio 2025, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre agli accessori previsti dalla legge. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito depositando soltanto un mandato di pagamento relativo alle spese legali liquidate, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo principale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, del termine di deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione né provato l’avvenuto pagamento; in applicazione dell’art. 2697 c.c., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi spettava a chi li eccepiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni per provvedere. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 300 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dal comma 2, lett. d), ritenuto rispettato dal TAR.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Impone, per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la rituale notificazione del titolo, risultata documentata.
art. 2697 c.c.
Attribuisce a chi ha interesse a farli valere l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto; il Ministero non ha provato l’avvenuto adempimento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89
La regola sull’assenza di compenso per il commissario dirigente dell’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti ex legge n. 89/2001.
art. 93 c.p.c.
Costituisce il riferimento per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati i termini processuali e gli adempimenti di notificazione previsti dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme, l’amministrazione debitrice deve contestare specificamente il titolo esecutivo e provare l’eventuale adempimento; la mancata prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi comporta l’accertamento dell’inadempimento.
- In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l’incarico non dà luogo a un compenso autonomo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
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