Sentenza del 05/11/2019 n. 28336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi con cui l’Agenzia aveva richiesto maggiori dazi antidumping, pari al 23,6%, ritenendo che la merce fosse originaria di Taiwan e non delle Filippine, oltre alle relative sanzioni. In primo grado la società aveva contestato, tra l’altro, l’insufficienza della prova sull’origine della merce, la propria buona fede, l’applicabilità delle sanzioni e la mancata notifica del processo verbale di revisione direttamente all’importatore. La CTP aveva annullato gli atti per carenza probatoria. In appello, la CTR aveva confermato l’esito favorevole alla società, ma sulla base della nullità della notifica degli avvisi di rettifica, ritenendo invalida la consegna al rappresentante indiretto. L’Agenzia ha denunciato che tale questione non era stata ritualmente sottoposta alla CTR e che la società, risultata soccombente sulla questione della notifica del processo verbale già in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia, ritenendo che la CTR avesse pronunciato oltre le domande proposte, dichiarando una nullità diversa da quella dedotta dalla società. La questione relativa alla mancata o invalida notifica del processo verbale di revisione era stata espressamente respinta dalla CTP e, non essendo stata impugnata con appello incidentale, era coperta da giudicato interno. La diversa questione della notifica degli avvisi di rettifica e sanzioni non era stata proposta in primo grado e non poteva essere rilevata d’ufficio in appello. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della regolarità della notifica, è stato dichiarato inammissibile perché riguardava un fatto non risultante come oggetto di discussione tra le parti. La sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Vieta al giudice di attribuire rilievo a una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte, pronunciando quindi oltre l’oggetto del giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 54
Disciplina l’appello incidentale nel processo tributario. La parte soccombente su una specifica questione deve impugnare la relativa statuizione, non limitarsi a riproporla come mera eccezione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
Consente di riproporre in appello le questioni non accolte o assorbite, ma non sostituisce l’appello incidentale quando il giudice di primo grado abbia espressamente deciso in senso sfavorevole.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Preclude in appello nuove domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio; la CTR non poteva introdurre d’ufficio una diversa questione sulla notifica degli avvisi.
Art. 329 c.p.c.
La mancata impugnazione di una specifica statuizione sfavorevole determina il giudicato interno su quella questione.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte che non siano espressamente riproposte possono intendersi rinunciate; nel caso esaminato, tuttavia, la riproposizione non era sufficiente perché la questione era stata espressamente respinta.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è deducibile solo per un fatto decisivo che sia stato effettivamente oggetto di discussione tra le parti.
Art. 40 T.U.L.D.
È stato richiamato dalla società in relazione alle modalità di notifica degli atti doganali e all’individuazione del soggetto destinatario; la Corte non ha però deciso nel merito tale questione, ritenendo precluso il suo esame in appello.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5
Richiamato in tema di notifica dell’atto di revisione dell’accertamento all’operatore interessato; anche questa questione è stata ritenuta coperta da giudicato interno per mancata proposizione dell’appello incidentale.
Art. 12 dello Statuto del contribuente
Richiamato dalla società in relazione al contraddittorio preventivo e alla validità della motivazione dell’atto impositivo; la Corte ha escluso che la relativa nullità fosse rilevabile d’ufficio nel contesto processuale esaminato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte che ha ottenuto una decisione favorevole nel dispositivo ma è risultata soccombente su una specifica questione preliminare deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione della questione non è sufficiente se il giudice di primo grado l’ha espressamente respinta.
- Il giudice d’appello non può fondare la decisione su una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte, né introdurre d’ufficio questioni nuove non rilevabili d’ufficio.
- È essenziale distinguere tra mancata notifica del processo verbale presupposto e mancata notifica dell’avviso di rettifica o dell’atto sanzionatorio: si tratta di vizi diversi, con fatti costitutivi e conseguenze processuali differenti.
- Le eccezioni relative alla violazione del contraddittorio preventivo o alla motivazione dell’atto, quando configurano vizi tipici dell’atto impugnato, devono essere dedotte tempestivamente e in modo specifico dalla parte interessata.
- La mancata impugnazione di una statuizione espressa può formare giudicato interno, impedendo ai giudici dei gradi successivi di riesaminare quella questione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto è ammissibile solo se il fatto era stato concretamente discusso nel processo e risulta decisivo per la decisione.
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