Cassazione Penale, Ordinanza n. 01967/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi confermata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di pena sostitutiva: il ricorrente lamenta che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sul diniego. La Corte di cassazione rileva però che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, ritenuti ostativi a una prognosi favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.
La fattispecie è qualificata come furto aggravato; la pronuncia di legittimità non entra nel merito della sussistenza del reato, ma prende atto della condanna confermata in appello.
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
Le aggravanti richiamate sono quelle oggetto della condanna confermata; non vengono oggetto di specifica rivalutazione in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di vizio motivazionale non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del merito.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato sulla valutazione sfavorevole della personalità del condannato e dei suoi precedenti penali, specie se relativi a delitti contro il patrimonio, quando tali elementi escludano una prognosi favorevole sull'osservanza delle prescrizioni.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non è censurabile se risulta logicamente coerente e sorretta da argomenti giuridicamente corretti; la mera contrapposizione di una diversa valutazione difensiva non è sufficiente.
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