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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3816/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Sanremo del 20/02/2013. Il difensore deduceva violazione degli artt. 648 c.p.p., 164 e 168 c.p. e vizio di motivazione, lamentando: 1) mancata motivazione del giudice dell'esecuzione circa la conoscenza o conoscibilità, da parte del Tribunale di Sanremo al momento della concessione del beneficio, di precedenti cause ostative (anche in relazione al richiamo nella motivazione della sentenza ai precedenti penali e all'uso di "alias"); 2) errore sul presupposto di fatto secondo cui la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verona del 14/03/2002 avrebbe concesso la sospensione condizionale, mentre dal certificato del casellario risultava che tale beneficio non era stato concesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. La Corte ha rilevato due carenze decisive: a) mancato accertamento e motivazione circa se la sentenza del G.I.P. di Verona avesse effettivamente concesso la sospensione (contrasto con il certificato del casellario giudiziale), e b) violazione di legge e carenza motivazionale perché il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione (sentenza del Tribunale di Sanremo) per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, prima di revocare un beneficio per la presenza di cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalmente se il giudice della cognizione fosse a conoscenza di tali cause; in mancanza di tale verifica la decisione è viziata. Perciò l'ordinanza è stata annullata e la questione rinviata per nuovo esame con acquisizione degli atti necessari.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale

    La norma individua cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: sia una precedente condanna per delitto che l'accumulazione di pene oltre i limiti stabiliti (comma 4). Nel caso concreto la Corte ha considerato che, a prescindere dall'esito della verifica sulla precedente sentenza, poteva sussistere una causa ostativa originaria richiedente verifica documentale.

  • art. 168 cod. pen.

    Regola il cumulo delle pene e le conseguenze sul beneficio della sospensione; la Corte ha richiamato il comma 3 richiamato nel provvedimento impugnato come motivo per ritenere superato il limite dei due anni in caso di cumulazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce il limite dei due anni per la sospensione condizionale: se la pena cumulata supera tale limite la sospensione non può essere concessa; nel caso concreto è stato richiamato per il confronto fra le pene irrogate nelle diverse sentenze.

  • art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce competenze al giudice dell'esecuzione in materia di revoca della sospensione e, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata, impone al giudice dell'esecuzione l'onere di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.

  • legge 26 marzo 2001, n. 128 (modifiche introdotte)

    Ha introdotto, tra l'altro, il comma terzo dell'art. 168 c.p. e il comma 1-bis dell'art. 674 c.p.p.; richiamata perché la disciplina post-riforma obbliga il giudice dell'esecuzione a specifiche verifiche documentali sulle cause ostative.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente (violazione), riguarda i motivi di ricorso per cassazione; la Corte non ha ritenuto fondata la decisione impugnata e ha accolto il ricorso per i vizi motivazionali e di applicazione della legge indicati.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che valuta la revoca della sospensione condizionale deve, prima di decidere, acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente se il giudice che concesse il beneficio fosse a conoscenza di eventuali cause ostative; l'omissione di tale acquisizione può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Se esistono contrasti tra il contenuto del certificato del casellario giudiziale e le affermazioni del giudice dell'esecuzione circa l'esistenza o meno di una precedente sospensione, occorre esaminare la sentenza originaria: la mera appellazione a dati di casellario o a conclusioni non supportate dall'esame degli atti non è sufficiente.
  • Ci sono due scenari distinti che giustificano l'intervento del giudice dell'esecuzione: a) se la precedente condanna non aveva concesso la sospensione, tale condanna può costituire causa ostativa ex art.164 comma 2 n.1; b) se la precedente condanna aveva già concesso la sospensione, la cumulazione delle pene con la successiva condanna può superare il limite dei due anni ex art.163, ostacolando il beneficio: in entrambi i casi è necessaria la verifica documentale.
  • Se il giudice della cognizione era documentalmente a conoscenza della causa ostativa al momento della concessione del beneficio, la revoca da parte del giudice dell'esecuzione è più problematico: occorre valutare se la conoscenza documentale giustifica comunque la revoca o impedisce l'intervento, per ragioni di tutela della affidabilità delle decisioni giudiziali.
  • In presenza di lacune o travisamenti di dati processuali (es. errata ricostruzione sull'esistenza di una precedente sospensione), la via corretta è la remissione al giudice di merito per colmare le carenze istruttorie e motivazionali, non una decisione sommaria di revoca.

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