Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1703

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1703 della Commissione del 4 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cidre de Normandie/Cidre normand (IGP)

Normativa europea32019R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Cidre de Normandie"/"Cidre normand". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia, ha pubblicato la modifica per opposizione e, non essendo pervenuta alcuna opposizione, ha approvato il nuovo disciplinare. L'atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Cidre de Normandie"/"Cidre normand".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Cidre de Normandie"/"Cidre normand" e, in concreto, ai prodotti che rientrano nel relativo disciplinare registrato nell'Unione. L'atto riguarda la modifica del disciplinare richiesta dalla Francia e approvata dalla Commissione; produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Non disciplina in generale tutte le IGP, ma esclusivamente questa denominazione registrata.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Cidre de Normandie"/"Cidre normand"

Il regolamento di esecuzione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione registrata "Cidre de Normandie"/"Cidre normand". L'intervento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le indicazioni geografiche protette e dà atto dell'assenza di opposizioni alla modifica proposta dalla Francia.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2. La domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, in relazione a una IGP già registrata in precedenza con il regolamento (CE) n. 2446/2000.

Procedura di modifica del disciplinare

Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha provveduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Questa fase serve a consentire la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei soggetti legittimati.

Assenza di opposizioni e approvazione

La Commissione constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di contestazioni, la modifica del disciplinare viene quindi approvata con il presente regolamento.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

L'atto dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere generale dell'atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica non minore del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Cidre de Normandie"/"Cidre normand" (IGP). La base giuridica richiamata è l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda della Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata per consentire eventuali opposizioni ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentaritutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.