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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1683

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1683 della Commissione del 2 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Crème d’Isigny (DOP)]

Normativa europea32019R1683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Crème d’Isigny" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica include anche l’estensione della denominazione alla forma "Crème d’Isigny"/"Crème fraîche d’Isigny". La Commissione prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata e conferma che la protezione è soggetta al periodo transitorio già concesso dalla Francia ad alcuni operatori.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Crème d’Isigny", con aggiornamento della denominazione utilizzabile e conferma di un regime transitorio per alcuni operatori francesi.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Crème d’Isigny" registrata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/96, e più in generale agli operatori del settore lattiero-caseario interessati dalla produzione e commercializzazione del prodotto conforme al relativo disciplinare. Ha efficacia in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Rileva anche per i dieci operatori stabiliti in Francia ai quali le autorità nazionali hanno concesso un periodo transitorio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con scadenza al 31 dicembre 2022.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Crème d’Isigny"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1683 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Crème d’Isigny", registrata originariamente ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96. L’intervento si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e segue la procedura prevista per le modifiche dei disciplinari delle DOP e delle IGP.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Nel corso della procedura non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, sicché la modifica è stata approvata.

Contenuto della modifica

La modifica riguarda, tra l’altro, la denominazione stessa, che passa da "Crème d’Isigny" a "Crème d’Isigny"/"Crème fraîche d’Isigny". Dal considerando emerge anche che il disciplinare contiene requisiti specifici sulla produzione, in particolare:

  • le vacche in lattazione devono disporre di almeno 35 are di prati per capo, naturali, temporanei o annuali, di cui almeno 20 are a pascolo oppure almeno 10 are a pascolo integrate con foraggiamento con erba;
  • l’erba, fresca o conservata, deve costituire almeno il 40 % della razione di foraggio, espressa in materia secca, in media durante i 7 mesi minimi di pascolo;
  • durante il resto dell’anno, fuori dal periodo di pascolo, la proporzione di erba fresca o conservata nella razione giornaliera di foraggio non deve essere inferiore al 20 % espressa in materia secca.

Regime transitorio per alcuni operatori

L’articolo 2 preserva il periodo transitorio già concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per gli operatori che soddisfano le condizioni di tale disposizione. Il regolamento richiama i decreti francesi del 12 settembre 2017 e del 30 agosto 2018, relativi alla modifica dei disciplinari delle DOP "Beurre d’Isigny" e "Crème d’Isigny", e le rispettive pubblicazioni del 20 settembre 2017 e del 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel testo sono inoltre menzionati gli operatori che avevano presentato opposizioni nell’ambito della procedura nazionale, con riferimento ai singoli requisiti contestati.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Crème d’Isigny". La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contenuto della modifica della denominazione e del disciplinare

La domanda francese esaminata dalla Commissione riguarda una variazione della denominazione da "Crème d’Isigny" a "Crème d’Isigny"/"Crème fraîche d’Isigny" e alcune modifiche sostanziali del disciplinare, tra cui requisiti relativi all’alimentazione delle vacche in lattazione e alla composizione della razione foraggera.

Procedura di esame, pubblicazione e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ha pubblicato la domanda di modifica in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica viene approvata.

Regime transitorio per operatori francesi

L’articolo 2 stabilisce che la protezione derivante dall’approvazione resta soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le relative condizioni. Il periodo transitorio deriva dai decreti francesi del 12 settembre 2017 e del 30 agosto 2018, pubblicati rispettivamente il 20 settembre 2017 e il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàdenominazioni di origine protetteetichettatura e disciplinari di produzione

Testo integrale

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