Regolamento (UE) 2019/1682
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1682 Della Commissione del 2 ottobre 2019 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del ConsiglioЯмболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione registra la denominazione di bevanda spiritosa "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" come indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione dà atto che la domanda della Bulgaria era già stata esaminata e pubblicata sotto il previgente regolamento (CE) n. 110/2008 e che non erano state presentate opposizioni. Con la registrazione, la denominazione beneficia della protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione di un’indicazione geografica di bevanda spiritosa e concessione della relativa protezione UE.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di bevanda spiritosa "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol", registrata come indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. Gli effetti riguardano il mercato dell’Unione europea e, in particolare, la protezione della denominazione in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale tutte le bevande spiritose, ma solo la singola indicazione geografica oggetto di registrazione.
Registrazione dell’indicazione geografica di una bevanda spiritosa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1682 della Commissione registra la denominazione "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" come indicazione geografica di bevanda spiritosa. Il provvedimento si colloca nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina definizione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande spiritose, sostituendo il precedente regolamento (CE) n. 110/2008.
Contesto procedurale e motivazione
La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Bulgaria il 7 gennaio 2014 ed esaminata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008. Dopo la verifica di conformità, le specifiche principali della scheda tecnica erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non erano state notificate opposizioni entro il termine previsto. Poiché il regolamento (UE) 2019/787 ha sostituito il previgente regime e il capo sulle indicazioni geografiche del regolamento (CE) n. 110/2008 è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019, la registrazione viene adottata sulla base del nuovo quadro normativo.
Effetti della registrazione e protezione
Con l’articolo 1, la denominazione è formalmente registrata come indicazione geografica. La stessa disposizione precisa che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la denominazione ottiene la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento. Per gli operatori del settore ciò implica che l’uso della denominazione è riservato alle condizioni stabilite dal regime delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Entrata in vigore e portata territoriale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" come indicazione geografica di bevanda spiritosa.
Concessione della protezione UE
Sempre l’articolo 1 stabilisce, in conformità all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, che la denominazione registrata beneficia della protezione di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento.
Base giuridica e continuità con il previgente regime
Nei considerando la Commissione richiama l’esame della domanda bulgara del 7 gennaio 2014 svolto ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008, la pubblicazione delle specifiche principali e l’assenza di dichiarazioni di opposizione. Si evidenzia inoltre che il regolamento (UE) 2019/787 ha sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 e che la protezione deve essere adottata secondo il nuovo quadro normativo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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