Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1685

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione del 4 ottobre 2019 che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento designa un consorzio come secondo centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali, specificamente per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e mira a fornire sostegno tecnico e scientifico alla Commissione e agli Stati membri nell’applicazione delle norme sul benessere animale. La designazione è prevista a decorrere dal 1º gennaio 2020 e deve essere riesaminata ogni cinque anni.

Designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali competente per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

Ambito di applicazione

Si applica all’organizzazione designata come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali e, indirettamente, alle attività di sostegno svolte per la Commissione e per gli Stati membri in materia di prescrizioni di benessere degli animali relative al pollame e ad altri animali d’allevamento di piccola taglia. Ha portata generale nell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La designazione decorre dal 1º gennaio 2020 ed è soggetta a riesame quinquennale. Non disciplina direttamente gli operatori economici, ma l’infrastruttura tecnico-scientifica di supporto ai controlli ufficiali nel settore.

Designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia

Il regolamento individua un consorzio quale centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali competente per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia. La misura si colloca nel sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e risponde all’esigenza di disporre di un supporto tecnico-scientifico specializzato per l’applicazione delle norme sul benessere animale.

Contesto normativo e finalità

Dai considerando emerge che esisteva già un centro di riferimento per il benessere animale focalizzato sui suini, designato con regolamento di esecuzione (UE) 2018/329. A seguito di un invito pubblico, la Commissione ha selezionato un secondo centro di riferimento per sostenere le attività orizzontali relative all’applicazione della normativa sul benessere del pollame e di altri animali di allevamento di piccola taglia. La scelta è stata effettuata sulla base delle prescrizioni dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina la designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea.

Ambito e soggetti interessati

Il regolamento non introduce obblighi diretti per gli operatori del settore zootecnico, ma opera sul piano organizzativo-istituzionale. Destinatario della designazione è il consorzio guidato dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Francia), con la partecipazione dell’Institut de Recerca I Tecnologia agroalimentàries (Spagna), dell’Institut for Husdyrvidenskab dell’Università di Aarhus (Danimarca) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia).

Il centro deve fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri in relazione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il pollame e gli altri animali d’allevamento di piccola taglia. Il testo precisa che tale sostegno vale nei limiti dei compiti inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell’Unione europea.

Programmazione delle attività

Le attività del centro sono collegate ai programmi di lavoro annuali o pluriennali, che devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014. Il regolamento, quindi, inserisce la nuova designazione in una cornice di programmazione già esistente, senza definire autonomamente un catalogo dettagliato di compiti.

Riesame periodico della designazione

In conformità all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la designazione non è indefinita: il regolamento prevede espressamente che essa sia riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione. Si tratta di una clausola di verifica periodica che consente alla Commissione di valutare il permanere dei requisiti e l’opportunità della designazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1º gennaio 2020. Il differimento dell’applicazione è giustificato dal considerando che richiama la necessità di concedere al centro un periodo sufficiente per predisporre il proprio programma di lavoro per il successivo periodo di bilancio.

Effetti giuridici

Come atto regolamentare dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua funzione pratica è quella di individuare formalmente il soggetto incaricato di supportare le autorità europee e nazionali nell’area del benessere animale riferita a pollame e piccoli animali d’allevamento, rafforzando l’architettura tecnico-scientifica dei controlli ufficiali.

Disposizioni principali

Designazione del centro di riferimento

L’articolo 1 designa il consorzio guidato dall’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Francia), composto anche dall’Institut de Recerca I Tecnologia agroalimentàries (Spagna), dall’Institut for Husdyrvidenskab dell’Università di Aarhus (Danimarca) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia), come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

Funzioni di sostegno

Il centro è responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, limitatamente ai compiti inclusi nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento dell’Unione europea.

Riesame della designazione

La designazione deve essere riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento, in linea con quanto previsto dall’articolo 95 del რეგolamento (UE) 2017/625.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Base giuridica e collegamenti con altri atti

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. I programmi di lavoro annuali o pluriennali richiamati devono essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014.

Come è indicizzato

Materiebenessere animalecontrolli ufficialiagricolturasicurezza alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.