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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/217

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il CLP al progresso tecnico e scientifico introducendo, modificando o cancellando classificazioni armonizzate per numerose sostanze pericolose. Interviene anche sulle miscele contenenti biossido di titanio, imponendo avvertenze supplementari in etichetta per specifiche forme di prodotto. Inoltre rettifica l’allegato VI per la pece, catrame di carbone, alta temperatura, e differisce l’applicazione generale delle nuove regole al 1º ottobre 2021, con facoltà di applicazione anticipata.

Adeguamento tecnico-scientifico del regolamento CLP sulle classificazioni armonizzate di alcune sostanze e miscele, con modifiche agli allegati II, III e VI e rettifica dell’allegato VI per la pece di catrame di carbone ad alta temperatura.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze e alle miscele immesse sul mercato nell’Unione europea e nel SEE soggette al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP). Incide in particolare sui fornitori di sostanze e miscele, sui fabbricanti/importatori e sugli utilizzatori a valle che devono classificare, etichettare e imballare secondo le nuove classificazioni armonizzate, le nuove note e le nuove indicazioni supplementari. Restano rilevanti le esclusioni e le delimitazioni già previste dal CLP, nonché le specifiche limitazioni introdotte per alcune sostanze e miscele, come il biossido di titanio solo in determinate forme/percentuali e la rettifica relativa alla pece di catrame di carbone ad alta temperatura con efficacia differita al 1º dicembre 2019.

Regolamento delegato (UE) 2020/217: aggiornamento tecnico-scientifico del CLP

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per adeguare la classificazione, etichettatura e imballaggio di numerose sostanze e miscele al progresso tecnico e scientifico. La Commissione si fonda sui pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA e, per alcune sostanze, introduce anche nuove indicazioni supplementari in etichetta per prevenire rischi specifici, in particolare per il biossido di titanio. Il testo contiene inoltre una rettifica puntuale relativa alla pece, catrame di carbone, alta temperatura.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto modifica gli allegati II, III e VI del CLP, cioè le parti del sistema che disciplinano, rispettivamente, alcune indicazioni supplementari per le miscele, le frasi supplementari di pericolo e la tabella delle classificazioni armonizzate. L’obiettivo è assicurare coerenza con nuovi dati scientifici, armonizzare le classificazioni nell’Unione e fornire istruzioni più precise agli operatori economici e alle autorità di controllo.

Biossido di titanio: nuove indicazioni di pericolo per le miscele

Una parte centrale del regolamento riguarda le miscele contenenti biossido di titanio. Viene introdotta una nuova sezione 2.12 nell’allegato II, parte 2, con obblighi differenziati a seconda della forma del prodotto:

  • miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio con diametro aerodinamico ≤ 10 μm: indicazione EUH211;
  • miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio: indicazione EUH212;
  • miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico, non classificate come pericolose ma recanti EUH211 o EUH212: anche EUH210.

L’allegato VI introduce inoltre la nota 10, che limita la classificazione come cancerogeno per inalazione alle sole miscele in polvere contenenti almeno l’1 % di particelle di biossido di titanio in particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm. La nota mira a evitare classificazioni estese a forme non pertinenti della sostanza.

Note generali sulla classificazione di fibre e particelle

Nel sistema CLP vengono aggiunte le note V e W. La nota V precisa che, se una sostanza è immessa sul mercato in forma di fibre, in particelle conformi ai criteri OMS o in particelle con chimica superficiale modificata, le proprietà pericolose devono essere rivalutate per verificare se occorra una categoria superiore (Carc. 1B o 1A) e/o una via di esposizione aggiuntiva (orale o cutanea). La nota W chiarisce invece che la cancerogenicità si manifesta quando l’inalazione di polveri respirabili compromette significativamente i meccanismi di espulsione delle particelle; essa descrive la tossicità della sostanza ma non costituisce di per sé un criterio di classificazione.

Classificazioni armonizzate e sostanze interessate

L’allegato VI, tabella 3, è aggiornato con nuove classificazioni e, in alcuni casi, con soppressioni o sostituzioni di voci. Tra le sostanze interessate figurano, in particolare:

  • cobalto: Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 4;
  • biossido di titanio in polvere con specifici requisiti dimensionali: Carc. 2 per inalazione;
  • metilmercurio cloruro: classificazione molto severa per tossicità acuta, tossicità per la riproduzione, lactazione e tossicità specifica per organi bersaglio;
  • benzo[rst]pentafene e dibenzo[b,def]crisene/dibenzo[a,h]pirene: Carc. 1B e Muta. 2;
  • etanolo, 2,2’-imminobis-, derivati C13-15: Repr. 1B;
  • cyflumetofen: Carc. 2 e Skin Sens. 1A;
  • pentapotassio DTPA, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio DTPA: classificazioni acute e STOT RE 2 con specifiche ATE;
  • diisoesilftalato: Repr. 1B;
  • fludioxonil, halosulfuron metile e mandestrobin: classificazioni ambientali con fattori M;
  • 2-metilimidazolo: Repr. 1B;
  • carbossina: STOT RE 2 e sensibilizzazione cutanea;
  • metaflumizone: Repr. 2, Lact., STOT RE 2;
  • dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno: Repr. 1B e STOT RE 1.

Valori STA, fattori M e limiti specifici di concentrazione

Per alcuni principi attivi e sostanze pericolose vengono introdotti valori armonizzati di stima di tossicità acuta e limiti specifici di concentrazione. Il testo indica espressamente, tra gli altri:

  • STA per vie orali, cutanee o per inalazione per varie sostanze;
  • fattori M per sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico, come piridate, tiabendazolo, fludioxonil, halosulfuron metile e mandestrobin;
  • limiti di concentrazione specifici per il bis(solfamidato) di nichel e per la sensibilizzazione cutanea.

Per il cobalto la Commissione non recepisce, in questa sede, un limite di concentrazione specifico proposto dal RAC, ritenendo necessaria un’ulteriore valutazione metodologica; si applica quindi il limite generale ≥ 0,1 %.

Rettifica sulla pece, catrame di carbone, alta temperatura

Il regolamento rettifica l’allegato VI per la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura, dopo una svista amministrativa nel recepimento di precedenti modifiche. La nuova voce ripristina la classificazione armonizzata come Carc. 1A, Muta. 1B e Repr. 1B, con i codici H350, H340 e H360FD.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica in via generale dal 1º ottobre 2021. L’articolo 2 sulla rettifica della pece, catrame di carbone, alta temperatura si applica invece dal 1º dicembre 2019. Prima del 1º ottobre 2021, i fornitori possono già applicare volontariamente le nuove regole di classificazione, etichettatura e imballaggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II, III e VI del CLP

L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008: l’allegato II è modificato secondo l’allegato I del regolamento, l’allegato III secondo l’allegato II e l’allegato VI secondo l’allegato III. Le modifiche riguardano soprattutto nuove classificazioni armonizzate, nuovi limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA), oltre a nuove note di classificazione e etichettatura.

Etichettatura supplementare per miscele contenenti biossido di titanio

Viene inserita nell’allegato II, parte 2, la nuova sezione 2.12. Le miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio con diametro aerodinamico ≤ 10 μm devono riportare EUH211; le miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio devono riportare EUH212. Le miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico, non classificate come pericolose ma etichettate con EUH211 o EUH212, devono recare anche EUH210.

Nuove frasi supplementari EUH211 ed EUH212

L’allegato III, parte 3, è integrato con le voci multilingue delle frasi EUH211 ed EUH212. Tali indicazioni avvertono del rischio di goccioline respirabili pericolose in caso di vaporizzazione o spray e di polveri respirabili pericolose in caso di utilizzo, imponendo il divieto di respirare vapori, nebbie o polveri.

Nuove note sulla classificazione del biossido di titanio e su particelle/fibre

Nell’allegato VI, parte 1, sono introdotte le note V e W e la nota 10. La nota V impone di valutare la sostanza in forma di fibre o di particelle con chimica superficiale modificata per verificare l’eventuale applicazione di una categoria superiore (Carc. 1B o 1A) e/o di ulteriori vie di esposizione. La nota W chiarisce che la cancerogenicità deriva dall’inalazione di quantità di polveri respirabili tali da compromettere i meccanismi di espulsione polmonare e non costituisce criterio autonomo di classificazione. La nota 10 limita la classificazione come cancerogeno per inalazione alle miscele in polvere contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio in particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.

Nuove classificazioni armonizzate di singole sostanze

Nella tabella 3 dell’allegato VI vengono inserite o aggiornate numerose voci, tra cui: cobalto (Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 4), biossido di titanio in polvere con specifica limitazione dimensionale (Carc. 2, H351 inalazione), metilmercurio cloruro, benzo[rst]pentafene e dibenzo[b,def]crisene/dibenzo[a,h]pirene (Carc. 1B), etanolo, 2,2’-imminobis-, derivati alchilici C13-15 (Repr. 1B), cyflumetofen (Carc. 2 e Skin Sens. 1A), diisoesilftalato (Repr. 1B), 2-metilimidazolo (Repr. 1B), mandestrobin, carbossina, metaflumizone e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno, oltre ad altre sostanze con classificazioni acute, ambientali e di tossicità specifica.

Nuovi valori STA, fattori M e limiti specifici di concentrazione

Per varie sostanze sono inserite stime di tossicità acuta armonizzate e/o fattori M, utili per la classificazione delle miscele. Sono espressamente indicati, tra gli altri, i valori STA per metilmercurio cloruro, pentapotassio DTPA, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico), pentasodio DTPA, ossido di etilene e metaldeide. Sono inoltre previsti limiti specifici, ad esempio per il cobalto il solo limite generale ≥ 0,1 % in attesa di ulteriore valutazione; per il bis(solfamidato) di nichel sono indicati limiti specifici per STOT RE e sensibilizzazione cutanea; per piridate, fludioxonil, halosulfuron metile e mandestrobin sono stabiliti fattori M per la pericolosità ambientale.

Rettifica della voce pece, catrame di carbone, alta temperatura

L’articolo 2 rettifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetti dal 1º dicembre 2019, ripristinando la classificazione armonizzata della sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come Carc. 1A, Muta. 1B e Repr. 1B, con H350, H340 e H360FD.

Entrata in vigore, applicazione e applicazione anticipata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2021. In via eccezionale, l’articolo 2 si applica dal 1º dicembre 2019. Prima del 1º ottobre 2021 le sostanze possono già essere classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento come modificato. È quindi ammessa l’applicazione volontaria anticipata delle nuove disposizioni.

Come è indicizzato

Materiechimicasicurezza dei prodotticlassificazione e etichettatura delle sostanze e miscelesalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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