Cassazione Penale, Sentenza n. 9390/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica commesso il 9 aprile 2009 (artt. 624 - 625 n. 2 c.p.). In Cassazione il difensore ha dedotto: 1) vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del "mezzo fraudolento" (contestando che l'inserimento della derivazione nella montante ENEL integri l'aggravante); 2) estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'inserimento di una derivazione nella montante del contatore ENEL costituisce "mezzo fraudolento" idoneo a falsare la registrazione dei prelievi e ad eludere i controlli. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato: il termine non era decorso, essendovi stati 379 giorni di sospensione da aggiungere al termine prorogato decorrente dall'ultima captazione (9/4/2009), considerata parte di un'unica consumazione prolungata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di furto; richiamata per identificare la fattispecie base cui si riferisce la contestazione di appropriazione di energia mediante captazione illecita
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2
L'aggravante del "mezzo fraudolento" è interpretata come qualsiasi artificio, insidiosità o espediente finalizzato a sorprendere la buona fede del detentore e a vanificare le misure di controllo: la Corte ha ritenuto che la realizzazione di una derivazione nella montante del contatore ENEL rientri in tale nozione perché falsifica la registrazione dei consumi ed elude i controlli
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna della parte alla rifusione delle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare la ricorrente
Massime di principio
- Il "mezzo fraudolento" nel furto comprende anche manomissioni tecniche del contatore o derivazioni che falsano la registrazione dei consumi; non è necessario un'elevata complessità tecnica se l'espediente è idoneo ad eludere i controlli
- Se una condotta consiste in plurime captazioni di energia facenti parte di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata, la prescrizione decorre dall'ultima captazione; eventuali sospensioni vanno computate e possono impedire l'estinzione per prescrizione
- Questioni non proposte in sede d'appello possono essere ritenute nuove in Cassazione e, se infondate, determinare l'inammissibilità del ricorso
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza quando i motivi non superano il vaglio di rilevanza e fondatezza sostanziale
- L'accertamento di elementi fattuali (es. esistenza di una derivazione collegata alla montante) è riservato ai giudici di merito e la Cassazione valuta la correttezza della loro motivazione rispetto ai principi di diritto
- In caso di dichiarazione di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero
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