Ordinanza n. 424/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 23 maggio 2025, con la quale il Sindaco del Comune di Melegnano ha ordinato la sospensione dell'attività relativa all'esercizio commerciale-OMISSIS-di -OMISSIS- per mesi sei (art. 50, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000); di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e in particolare: dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 12/09/2024, dei verbali di violazione della suddetta ordinanza del 13/09/2024, del 13/09/2024 e del 20/09/2024, della sospensione dell'attività di vendita per giorni 15 del 25/11/2024 emessa dal Comune di Melegnano; e della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo comunicato al dipendente dell'attività commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che ha disposto la sospensione per sei mesi dell'attività di un esercizio commerciale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale del 23 maggio 2025, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, con cui il Sindaco del Comune di Melegnano ha disposto per sei mesi la sospensione dell'attività dell'esercizio commerciale. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui una precedente ordinanza sindacale del settembre 2024, i verbali di violazione, il provvedimento di sospensione dell'attività di vendita per quindici giorni adottato nel novembre 2024 e la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio cautelare si era concluso con un'ordinanza di accoglimento. In vista della discussione del merito, già fissata per il 7 ottobre 2026, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sulla situazione fattuale e provvedimentale sopravvenuta.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori, chiedendo al ricorrente di dichiarare se permane l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, di aggiornare con breve memoria la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni resistenti di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, specificando se siano intervenuti fatti o provvedimenti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse o comunque idonei a incidere sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 tramite PAT. È stata confermata l'udienza del 7 ottobre 2026 per la discussione del merito. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
È la base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata; l'ordinanza istruttoria non ne esamina nel merito la portata o la legittimità.
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice; il testo non specifica l'applicazione concreta della disposizione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'istruttoria; il testo non specifica l'applicazione concreta della disposizione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza; il testo non specifica l'applicazione concreta della disposizione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza; il testo non specifica l'applicazione concreta della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio acquisizioni e chiarimenti aggiornati quando sia necessario verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere e l'incidenza di fatti o provvedimenti sopravvenuti sull'esito del giudizio.
- Quando il giudizio cautelare sia stato definito con accoglimento ma il merito non sia ancora deciso, tale esito non preclude al giudice di richiedere ulteriori elementi istruttori sulla situazione attuale della controversia.
- Gli incombenti istruttori possono essere rivolti sia al ricorrente, per la dichiarazione dell'interesse attuale e l'aggiornamento della vicenda, sia all'amministrazione resistente, per chiarimenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
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