Cassazione Penale, Sentenza n. 8668/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato per la maggior parte la misura custodiale emessa dal G.I.P. (salvo l'annullamento del titolo cautelare per il capo 70). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e carattere meramente ripetitivo della motivazione sulla gravità indiziaria relativa al reato di estorsione (capo 3), con mancata valorizzazione di elementi di riscontro e indicazioni limitate della persona offesa; 2) carenze argomentative e contraddittorietà circa l'imputazione associativa (capo 1) e l'attribuzione di ruolo apicale, comprensiva della mancata considerazione di precedenti assolutori, della presunta genericità delle intercettazioni e dell'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni di collaboratori già esaminate in altro procedimento. Sono stati poi prodotti motivi nuovi tardivi contestando nuovamente gravità indiziaria e riferibilità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi nuovi ritenuti tardivi e non ammissibili per mancato rispetto del termine dei 15 giorni. I motivi principali sono giudicati privi della specificità necessaria e meri inviti a riconsiderare le risultanze di merito, rimessi al G.I.P. e al tribunale del riesame. La Cassazione ha ritenuto invece che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria sia per il reato di estorsione (richiamo alla querela, alle captazioni e agli accordi per la spartizione dei proventi), sia per l'associazione (dichiarazioni dei collaboratori ritenute attendibili e riscontri intercettativi sia durante la latitanza sia dopo l'arresto). È stata inoltre confermata la sussistenza del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al riesame (ricorso avverso provvedimento cautelare), indicazione del rito di impugnazione che ha originato l'ordinanza impugnata.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare l'inammissibilità dei motivi nuovi tardivi; disciplina i limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione e il potere di dichiarare inammissibile il ricorso per mancata specificità o tardività.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per gli obblighi della cancelleria in ordine alle comunicazioni conseguenti al provvedimento quando non derivi remissione in libertà.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone)
Principio interpretativo secondo cui la cassazione, anche in tema cautelare, non può riesaminare le risultanze materiali o rivalutare lo spessore degli indizi: il controllo è limitato alla verifica della congruità e della logicità della motivazione giuridica.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere il merito probatorio: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove o degli indizi sono generalmente inammissibili.
- Motivi nuovi introdotti oltre i termini processuali (es. 15 giorni prima dell'udienza) sono tardivi e non saranno presi in considerazione, salvo eccezioni molto motivate.
- Per impugnare efficacemente una decisione cautelare in sede di legittimità occorre puntare su vizi di diritto, illogicità manifesta, carenza motivazionale o violazioni procedurali, non su una mera diversa interpretazione dei fatti.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili dal giudice di merito e riscontrate da elementi indipendenti (intercettazioni, captazioni, comportamenti degli indagati), possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria.
- Nelle contestazioni sulla carenza di riscontri della persona offesa, è necessario indicare elementi concreti che dimostrino l'insussistenza degli indizi o la contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito.
- Per contestare l'attualità del pericolo di reiterazione è utile dimostrare elementi concreti di recisione dei vincoli associativi o cambio di vita (assenza di contatti, iniziative di dissociazione, elementi obiettivi che smentiscano la continuità del ruolo).
- La formulazione generica e l'assenza di specificità nelle censure espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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