Sentenza n. 364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva riconosciuto l’illegittima occupazione dei terreni e condannato il Comune al risarcimento limitatamente al danno non prescritto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di terreni siti nel Comune di Marano di Napoli, interessati da una procedura espropriativa per la realizzazione di un sistema fognario, avevano agito per ottenere la restituzione delle aree occupate e il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima. La dichiarazione di pubblica utilità e il successivo decreto di occupazione d’urgenza non erano stati seguiti dall’adozione del decreto di esproprio entro il termine previsto; inoltre, secondo i ricorrenti, non erano stati rispettati gli accordi bonari intervenuti tra le parti. Il TAR aveva riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Comune, limitando tuttavia il risarcimento alla parte di danno non prescritta, calcolata nel quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso di primo grado. I proprietari hanno appellato la sentenza deducendo violazione degli artt. 2043 e 2947 c.c., contestando la limitazione temporale del risarcimento, nonché violazione dell’art. 102 c.p.c. per omessa pronuncia.
La decisione
Nel corso del giudizio d’appello gli appellanti hanno dichiarato che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo idoneo a soddisfare le loro pretese e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della cessazione della materia del contendere, che richiede la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Ha invece dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’accordo transattivo aveva determinato un assetto di interessi incompatibile con l’ulteriore prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per giusti ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria.
La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quanto nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
L’improcedibilità ricorre quando sopravviene un assetto di interessi che rende impossibile o comunque inutile il conseguimento del bene della vita perseguito, facendo venir meno l’interesse alla decisione.
art. 2043 c.c.
Norma richiamata dagli appellanti quale parametro della responsabilità risarcitoria per l’occupazione illegittima; il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito della censura per la sopravvenuta improcedibilità dell’appello.
art. 2947 c.c.
Norma richiamata dagli appellanti in relazione alla prescrizione del diritto al risarcimento; la censura non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità dell’appello.
art. 102 c.p.c.
Norma richiamata dagli appellanti per denunciare omessa pronuncia; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena e concreta soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, con conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene un assetto di interessi che rende impossibile o inutile la realizzazione dell’interesse sostanziale azionato, anche senza che sia accertato il pieno soddisfacimento della pretesa.
- La dichiarazione della parte secondo cui è intervenuto un accordo transattivo può giustificare la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere, quando non risulti la piena soddisfazione del bene della vita originariamente perseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →