Sentenza del 26/02/2019 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IMPOSTE SUI REDDITI- SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SU IMMOBILE LOCATO AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALE- DEDUCIBILITA'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sostenute dall'impresa su un immobile di proprietà di terzi, utilizzato in locazione per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il punto centrale è stabilire se la mancata proprietà dell'immobile impedisca la deduzione e secondo quale periodo debbano essere ripartiti i costi.
La decisione
La deducibilità è stata riconosciuta. La circostanza che l'immobile non fosse di proprietà dell'impresa, ma fosse detenuto in locazione, non costituisce ostacolo, purché l'immobile sia strumentale all'attività, le spese siano effettivamente sostenute, adeguatamente documentate e funzionali al migliore esercizio dell'impresa e all'incremento della sua redditività. Le migliorie e le manutenzioni straordinarie su beni di terzi devono essere dedotte in funzione della durata del contratto di locazione, considerando la prima scadenza naturale e non anche l'eventuale periodo di rinnovo.
Massime di principio
- Le spese di ristrutturazione sostenute dal conduttore su un immobile locato possono essere deducibili anche se l'impresa non ne è proprietaria.
- È necessario dimostrare il collegamento tra i costi sostenuti e l'attività imprenditoriale, nonché la loro utilità concreta per lo svolgimento dell'attività o per l'incremento della redditività.
- La deduzione richiede una documentazione contabile completa e coerente, comprese fatture, pagamenti e prova dell'utilizzo imprenditoriale dell'immobile.
- Le spese per migliorie su beni di terzi devono essere ripartite lungo la durata del contratto di locazione, assumendo come limite la prima scadenza naturale e senza considerare automaticamente eventuali rinnovi.
- In situazioni analoghe, occorre verificare anche la natura del costo: le spese con utilità pluriennale non dovrebbero essere dedotte integralmente nell'anno di sostenimento, ma ammortizzate o ripartite secondo la loro durata di utilizzazione e il periodo contrattuale.
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