Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2025 del 05/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a un socio al 50% di una società di persone un avviso di accertamento per l'anno 2008, assumendo l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di quella IRAP da parte della società. L'Ufficio determinava induttivamente un reddito d'impresa, un volume d'affari e un valore della produzione netta, imputando i relativi effetti ai soci in proporzione alla partecipazione e recuperando IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni. Il socio impugnava l'atto; in primo grado otteneva solo l'annullamento delle sanzioni per tardività della loro irrogazione. In appello, dopo una prima declaratoria di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, il contribuente riassumeva il processo e deduceva anche l'omessa notifica dell'atto alla società. La CTR dichiarava inammissibile tale motivo perché nuovo nel giudizio di riassunzione, riteneva comunque regolare la notifica alla società e affermava che la pretesa fosse divenuta definitiva nei confronti della società e dei soci. Con il ricorso per cassazione il contribuente censurava: 1) la violazione delle regole processuali perché la questione sulla notifica alla società non sarebbe un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa rilevabile; 2) la motivazione apparente sulla regolarità della notifica; 3) il difetto assoluto di motivazione sull'affermazione di assorbimento/inammissibilità di tutte le eccezioni; 4) la violazione del diritto di difesa per avere la CTR escluso ogni possibilità di contestazione in capo al socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo; ha accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva motivato in modo congruo sulla pretesa preclusione assoluta in capo al socio e non aveva esaminato i motivi di merito tempestivamente proposti dal contribuente contro l'atto impositivo riferito alla sua posizione personale e all'imputazione per trasparenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro di censura per violazione di legge processuale e sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non consente di superare il principio per cui nel processo tributario le nullità dell'atto impugnato devono essere dedotte con specifici motivi di ricorso
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa del contribuente, ma la Corte ne afferma la portata nel senso che non impedisce la preclusione per motivi nuovi in riassunzione, mentre impone l'esame delle contestazioni relative alla posizione personale del socio
art. 13 CEDU
richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa, senza autonoma specificazione decisoria
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa, senza autonoma specificazione decisoria
art. 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso; il testo non ne esplicita una specifica applicazione decisoria
art. 24, d.lgs. n. 546 del 1992
i motivi aggiunti sono ammessi solo in caso di deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione
art. 59, d.lgs. n. 546 del 1992
la rimessione al primo giudice per difetto di integrità del contraddittorio comporta la prosecuzione del giudizio, non l'instaurazione di un nuovo processo
art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato nella vicenda di primo grado per l'annullamento delle sanzioni irrogate oltre il termine
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel tema dell'onere di allegazione e prova dei vizi dell'atto, anche se non citato espressamente nel dispositivo motivazionale
Massime di principio
- Nel processo tributario, fondato sull'impugnazione dell'atto, le nullità dell'avviso o i vizi della pretesa devono essere dedotti con specifici motivi nel ricorso introduttivo; non possono essere introdotti per la prima volta nel giudizio di riassunzione dopo la rimessione al primo giudice, salvo il limitato spazio dei motivi aggiunti previsto dalla legge.
- La riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di nullità per difetto di integrità del contraddittorio non instaura un nuovo processo, ma costituisce la prosecuzione di quello originario; perciò rimane preclusa la proposizione di domande o censure nuove.
- Il socio di società di persone non è legittimato a contestare, in proprio, le obbligazioni tributarie riferibili esclusivamente alla società, ma conserva la legittimazione a impugnare le pretese fiscali che lo riguardano personalmente o che gli sono imputate per trasparenza.
- La definitività dell'avviso nei confronti della società non si estende automaticamente, senza adeguata motivazione e senza verifica delle singole posizioni, alle contestazioni proponibili dal socio sulle proprie obbligazioni tributarie.
- La sentenza tributaria deve dare conto in modo chiaro e non meramente apodittico delle ragioni per cui una parte sarebbe priva di legittimazione o per cui determinate eccezioni sarebbero assorbite o inammissibili; in difetto, la motivazione è nulla o apparente.
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